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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1015 c.c. Abusi dell’usufruttuario

In vigore

L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata. I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire

In sintesi

  • L'usufrutto può cessare per abuso dell'usufruttuario: alienazione dei beni, deterioramento o abbandono per mancanza di riparazioni ordinarie.
  • Il giudice ha ampi poteri discrezionali: può imporre la prestazione di garanzia, ordinare la locazione o l'amministrazione dei beni, o trasferire il possesso al proprietario con un canone annuo all'usufruttuario.
  • I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire risarcimento dei danni e dare garanzia per il futuro, evitando la cessazione dell'usufrutto.
  • La norma è una forma di tutela del nudo proprietario contro l'uso abusivo del bene, con soluzioni graduate che privilegiano la conservazione del rapporto quando possibile.

L'art. 1015 c.c. prevede la cessazione dell'usufrutto per abuso: deterioramento del bene, alienazione dei beni (quando vietata) o abbandono per mancanza di riparazioni ordinarie. Il giudice ha ampia discrezionalità sulle misure: può imporre garanzie, affidare l'amministrazione a terzi o trasferire il possesso al proprietario con un canone. I creditori dell'usufruttuario possono intervenire per impedire la cessazione offrendo garanzie.

Le fattispecie di abuso

L'art. 1015 c.c. individua tre forme di abuso dell'usufruttuario che possono portare all'estinzione del diritto: (a) alienazione dei beni: quando l'usufruttuario vende o trasferisce beni che non avrebbe diritto di alienare (es.: beni del quasi-usufrutto che avrebbe dovuto restituire nei termini, o beni alienati in violazione del divieto di cessione); (b) deterioramento dei beni: quando l'usufruttuario usa il bene in modo tale da cagionargli un deterioramento anomalo e rilevante, incompatibile con il dovere di conservazione (art. 1001 c.c.); (c) abbandono per mancanza di riparazioni ordinarie: quando la negligenza dell'usufruttuario è così grave da far deperire il bene per omessa manutenzione, configurando un abbandono di fatto del bene a sé stesso.

Poteri discrezionali del giudice

L'art. 1015 attribuisce al giudice ampi poteri discrezionali nel scegliere la misura adeguata al caso concreto: (1) garanzia: ordinare che l'usufruttuario presti garanzia idonea, anche se ne era esente; (2) locazione o amministrazione: disporre che i beni siano dati in locazione a terzi o posti sotto amministrazione giudiziale, a spese dell'usufruttuario, lasciandogli però i frutti netti; (3) trasferimento del possesso al proprietario: nella misura più grave, trasferire il possesso dei beni al nudo proprietario, il quale deve però pagare all'usufruttuario una somma annua determinata per tutta la durata dell'usufrutto. Quest'ultima misura è la più incisiva: l'usufruttuario perde il possesso diretto e riceve solo un canone, mantenendo però formalmente il diritto per tutta la sua durata. La scelta tra le misure spetta al giudice sulla base della gravità dell'abuso e delle circostanze concrete.

Intervento dei creditori dell'usufruttuario

Una previsione peculiare dell'art. 1015 è la possibilità per i creditori dell'usufruttuario di intervenire nel giudizio promosso dal nudo proprietario per l'abuso. I creditori possono: (a) far valere le proprie ragioni (es.: il loro credito è garantito dal diritto di usufrutto del debitore, e la cessazione li danneggerebbe); (b) offrire il risarcimento dei danni causati dall'usufruttuario al nudo proprietario; (c) offrire garanzia per il futuro (che il comportamento abusivo non si ripeterà). Questo intervento può essere decisivo: se i creditori offrono garanzie adeguate, il giudice potrebbe astenersi dal pronunciare la misura più grave (cessazione dell'usufrutto o trasferimento del possesso), evitando un danno ai creditori chirografari o pignoratizi che avevano fatto affidamento sull'esistenza dell'usufrutto.

Natura giuridica della cessazione per abuso

La cessazione per abuso è una sanzione civilistica, non automatica: richiede un provvedimento giudiziale. Il nudo proprietario deve agire in giudizio dimostrando l'abuso; il giudice valuta le circostanze e sceglie la misura proporzionata. Non è risoluzione di diritto né decadenza automatica: sino alla pronuncia del giudice, l'usufrutto è valido ed efficace. Questo spiega perché i creditori possono intervenire e offrire garanzie prima che la misura più grave sia adottata.

Coordinamento normativo

L'art. 1015 va letto con l'art. 1001 c.c. (obblighi di conservazione dell'usufruttuario), l'art. 1000 c.c. (garanzia), l'art. 1014 c.c. (altre cause di estinzione) e con le norme processuali sugli interventi in causa (art. 105 c.p.c.).

Domande frequenti

L'usufrutto può essere revocato se l'usufruttuario danneggia il bene?

Non si parla di revoca, ma di cessazione per abuso. L'art. 1015 c.c. consente al nudo proprietario di chiedere al giudice provvedimenti quando l'usufruttuario deteriora i beni, li aliena abusivamente o li abbandona. Il giudice sceglie la misura adeguata: garanzia, amministrazione giudiziale o trasferimento del possesso al proprietario con pagamento di un canone all'usufruttuario.

Il nudo proprietario può riprendere il possesso del bene se l'usufruttuario lo trascura?

Solo con provvedimento del giudice. Il nudo proprietario deve agire in giudizio dimostrando l'abuso (abbandono per mancanza di riparazioni ordinarie, deterioramento). Il giudice, se accerta l'abuso, può trasferire il possesso al proprietario, il quale dovrà però pagare annualmente all'usufruttuario una somma determinata per tutta la durata del diritto.

I creditori dell'usufruttuario possono impedire la cessazione dell'usufrutto per abuso?

Possono intervenire nel giudizio e offrire il risarcimento dei danni e garanzie per il futuro. Se i creditori assicurano che i danni al nudo proprietario saranno risarciti e che l'abuso non si ripeterà, il giudice potrebbe adottare una misura meno grave (garanzia o amministrazione) invece della cessazione o del trasferimento del possesso, tutelando così anche i creditori dell'usufruttuario.

L'usufruttuario perde definitivamente il diritto se il giudice trasferisce il possesso al proprietario?

No. Il trasferimento del possesso non estingue il diritto di usufrutto: l'usufruttuario perde il godimento diretto del bene, ma continua a ricevere un canone annuo determinato dal giudice per tutta la durata del suo diritto. L'usufrutto si estingue alle sue naturali scadenze (morte dell'usufruttuario o scadenza del termine), non per il solo trasferimento del possesso.

Cosa deve dimostrare il nudo proprietario per ottenere i provvedimenti dell'art. 1015?

Deve dimostrare un abuso concreto e rilevante: deterioramento effettivo del bene (non semplice normale usura), alienazione dei beni in violazione del diritto, o abbandono documentato per mancanza di riparazioni ordinarie. Non basta la mera trascuratezza: occorre una condotta oggettivamente incompatibile con gli obblighi di conservazione imposti dall'art. 1001 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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