Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1013 c.c. – Spese per le liti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1012 - Art. 1012 c.c.: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relativ→Cod. civ. art. 1014 - Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate→Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario→Art. 1010 c.c.: Passività gravanti su eredità in usufrutto→Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa→Art. 1009 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del proprietario→Art. 1017 c.c.: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi→Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1013 c.c. risolve la questione delle spese di lite nelle controversie che interessano sia il proprietario sia l'usufruttuario: si ripartiscono proporzionalmente all'interesse di ciascuno nel bene. La norma evita l'ingiustizia di far sopportare a una sola parte i costi di un giudizio che serve a tutelare entrambe le posizioni.
Ambito di applicazione: liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto
L'art. 1013 c.c. si applica specificamente alle liti che riguardano simultaneamente la proprietà e l'usufrutto: controversie in cui la posta in gioco è il bene nella sua interezza, rilevante sia per il nudo proprietario (che ha interesse alla conservazione del capitale) sia per l'usufruttuario (che ha interesse alla conservazione del godimento). L'esempio tipico è l'azione di rivendica promossa da un terzo che pretende la proprietà del bene: sia il nudo proprietario sia l'usufruttuario hanno interesse a difendersi. Analogamente, l'azione di usurpazione di terreni, le liti sui confini, le azioni negatorie di presunte servitù passive: tutte coinvolgono l'interesse di entrambe le parti.
Il criterio di ripartizione: proporzione del rispettivo interesse
Il codice sceglie il criterio della proporzione del rispettivo interesse, che richiede una valutazione concreta caso per caso. Nella prassi, l'interesse dell'usufruttuario e del nudo proprietario si può quantificare con riferimento al valore dell'usufrutto e della nuda proprietà al momento della lite. Il valore dell'usufrutto dipende dalla sua durata residua e dal reddito che il bene produce; il valore della nuda proprietà è la differenza tra il valore pieno e il valore dell'usufrutto. Se il bene vale 300.000 euro, l'usufrutto vale (per un cinquantenne) circa 150.000 euro, le spese si ripartiranno 50/50. Se l'usufrutto è prossimo alla scadenza (es.: residuo di 2 anni), avrà un valore molto basso e la quota di spese dell'usufruttuario sarà proporzionalmente ridotta.
Liti che riguardano solo la proprietà o solo il godimento
La norma si applica solo alle liti "miste". Per le liti che riguardano esclusivamente la proprietà (es.: azione di rivendicazione promossa dal nudo proprietario contro un terzo per un titolo non connesso al godimento), le spese sono a carico del nudo proprietario. Per le liti che riguardano esclusivamente il godimento (es.: azione possessoria dell'usufruttuario contro il vicino che disturba il suo utilizzo), le spese sono a carico dell'usufruttuario. Il criterio guida è sempre lo stesso: chi promuove la lite nel proprio interesse ne sopporta i costi; quando l'interesse è comune, i costi si dividono.
Coordinamento con la disciplina del processo
Le spese di cui all'art. 1013 c.c. sono quelle interne al rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario: regolano come i due si dividono l'onere economico della difesa comune, indipendentemente dall'esito della causa e dalla condanna alle spese del soccombente da parte del giudice. Se il terzo viene condannato alle spese, il rimborso spetta pro quota a ciascuna parte secondo la proporzione dell'art. 1013; se il giudice condanna le parti a spese compensate, il rapporto interno tra usufruttuario e nudo proprietario si regola comunque secondo la proporzione del rispettivo interesse.
Coordinamento normativo
L'art. 1013 va letto con l'art. 998 c.c. (legittimazione processuale dell'usufruttuario), l'art. 1012 c.c. (denuncia delle usurpazioni e azioni sulle servitù) e con gli artt. 91-96 c.p.c. in materia di spese processuali.
Domande frequenti
Chi paga le spese della causa se un terzo rivendica la proprietà del bene in usufrutto?
Le spese si dividono tra nudo proprietario e usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse (art. 1013 c.c.), perché la lite riguarda sia la proprietà sia il godimento. La quota di ciascuno si calcola in base al valore relativo della nuda proprietà e dell'usufrutto al momento della lite.
Come si calcola la proporzione del rispettivo interesse per la ripartizione delle spese?
Si valuta il valore economico della nuda proprietà e dell'usufrutto al momento della lite: tipicamente si utilizza una perizia o i valori fiscali. Se il bene vale 300.000 euro e l'usufrutto vale 150.000 euro (usufrutto vitalizio di persona di mezza età), le spese si dividono al 50%. Se l'usufrutto è prossimo alla scadenza e vale poco, la quota dell'usufruttuario sarà proporzionalmente ridotta.
Se la causa riguarda solo il godimento (e non la proprietà), le spese sono a carico di chi?
Solo dell'usufruttuario, in quanto è nel suo esclusivo interesse. L'art. 1013 c.c. si applica solo alle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto. Per le liti che riguardano esclusivamente il godimento, il costo è integralmente a carico di chi ha promosso la lite nel proprio interesse.
Se il terzo viene condannato a pagare le spese processuali, il rimborso va all'usufruttuario o al nudo proprietario?
Spetta a entrambi, pro quota, secondo la proporzione dell'art. 1013 c.c. Se le spese del giudizio erano state anticipate dalle due parti in misura proporzionale, il rimborso spetta in misura proporzionale. Se una delle due parti ha anticipato più della sua quota, ha diritto di regresso nei confronti dell'altra per la differenza.
Il criterio dell'art. 1013 vale anche per i costi della mediazione obbligatoria?
Sì, per analogia. Il principio di ripartizione proporzionale delle spese comuni nelle controversie che coinvolgono entrambi vale per qualsiasi costo del procedimento (mediazione, CTU, spese di notifica). Non vi è ragione di limitare l'art. 1013 alle sole spese processuali in senso stretto: la ratio è la stessa per tutti i costi del procedimento.