Testo dell'articoloVigente
Art. 1017 c.c. – Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1016 - Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa→Cod. civ. art. 1018 - Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario→Art. 1019 c.c.: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario→Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto→Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione→Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti→Art. 1021 Codice Civile: Uso→Art. 1012 c.c.: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relativ
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1017 c.c. introduce il principio di surrogazione reale nell'usufrutto: se il bene viene distrutto per colpa o dolo di terzi, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile. L'usufruttuario non perde il suo diritto per l'altrui fatto illecito; il diritto migra dall'oggetto distrutto al suo equivalente economico.
Il principio di surrogazione reale
L'art. 1017 c.c. è una delle applicazioni più significative del principio di surrogazione reale nel diritto privato italiano: quando un bene oggetto di un diritto reale viene sostituito da un corrispettivo economico (risarcimento, indennità assicurativa, indennità di esproprio), il diritto reale si trasferisce automaticamente sul corrispettivo. Il titolare del diritto non perde la sua posizione giuridica per l'altrui comportamento illecito: il diritto sopravvive, modificando solo il proprio oggetto materiale. Nel caso dell'usufrutto, l'art. 1017 stabilisce che il diritto non si estingue per la distruzione imputabile a terzi, ma si "sposta" sull'indennità.
Presupposto: perimento non accidentale
L'art. 1017 c.c. si applica solo quando il perimento non è conseguenza di caso fortuito: ci deve essere un responsabile (un terzo che ha distrutto il bene per dolo o colpa). Se il perimento è accidentale (incendio da fulmine, alluvione), non c'è responsabile da cui pretendere l'indennità e l'usufrutto si estingue (art. 1014 n. 3 c.c.). La distinzione è cruciale: l'usufruttuario ha tutela piena quando il bene è distrutto da un illecito di terzi; non ha tutela risarcitoria se la distruzione è fortuita, perché anche il nudo proprietario ne sopporta le conseguenze.
L'indennità come nuovo oggetto dell'usufrutto
Una volta che il terzo responsabile è tenuto a pagare l'indennità per il danno causato (risarcimento ex art. 2043 c.c. o indennizzo assicurativo se il bene era assicurato), l'usufrutto si trasferisce su di essa. Se l'indennità è una somma di denaro, l'usufruttuario ha diritto agli interessi legali su di essa per tutta la durata residua dell'usufrutto: il denaro "produce" come avrebbe prodotto il bene distrutto. Se l'indennità viene impiegata per la ricostruzione del bene, l'usufrutto si ricostituisce sul bene ricostruito. Se l'indennità è corrisposta in natura (beni sostitutivi), l'usufruttuario ha il godimento dei beni ricevuti.
Il ruolo dell'assicurazione
L'art. 1017 si applica anche alle indennità assicurative: se il bene in usufrutto era assicurato contro i rischi e l'evento si verifica (incendio, furto), l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione è considerato "indennità" ai fini dell'art. 1017, e l'usufrutto si trasferisce su di essa. L'usufruttuario non è dunque privato della propria posizione nemmeno quando l'evento assicurato si verifica: percepisce gli interessi sull'indennizzo o il godimento dei beni ricostruiti. Per gli immobili, la copertura assicurativa è particolarmente rilevante proprio alla luce di questo meccanismo.
Coordinamento normativo
L'art. 1017 va letto con l'art. 1014 n. 3 c.c. (perimento totale), l'art. 1016 c.c. (perimento parziale), l'art. 2043 c.c. (responsabilità civile) e con i principi generali sulla surrogazione reale applicati in materia di pegno (art. 2742 c.c.) e ipoteca (art. 2742 c.c.).
Domande frequenti
Se qualcuno distrugge il bene in usufrutto, l'usufruttuario perde il suo diritto?
No. L'art. 1017 c.c. stabilisce che se il perimento è causato da un terzo (per dolo o colpa), l'usufrutto non si estingue ma si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile. L'usufruttuario conserva il suo diritto, che ora ha come oggetto il risarcimento o l'indennizzo invece del bene fisico.
Se il bene in usufrutto viene distrutto e il responsabile paga un risarcimento, chi riceve i soldi?
Sia il nudo proprietario sia l'usufruttuario hanno diritti sull'indennità: l'usufrutto si trasferisce su di essa (art. 1017 c.c.). In pratica, il nudo proprietario riceve il capitale dell'indennità (che corrisponde al valore della nuda proprietà) e l'usufruttuario percepisce gli interessi legali sull'indennità per tutta la durata residua del suo diritto.
Se il bene viene distrutto da un fulmine (caso fortuito), cosa succede all'usufrutto?
L'usufrutto si estingue per perimento totale (art. 1014 n. 3 c.c.): non c'è un responsabile da cui pretendere l'indennità, quindi non opera la surrogazione dell'art. 1017. Il perimento accidentale extingue il diritto senza tutele risarcitorie per nessuna delle due parti.
L'usufrutto si trasferisce anche sull'indennizzo assicurativo se il bene è assicurato?
Sì. Se il bene era assicurato e si verifica l'evento assicurato, l'indennizzo dell'assicurazione è considerato 'indennità' ai fini dell'art. 1017 c.c. L'usufrutto si trasferisce su di essa: l'usufruttuario percepisce gli interessi sull'indennizzo o gode dei beni ricostruiti con l'indennizzo.
Se con l'indennità si ricostruisce il bene distrutto, l'usufruttuario può tornare a godere del bene?
Sì. Se l'indennità viene utilizzata per ricostruire o ripristinare il bene, l'usufrutto si ricostituisce sul bene ricostruito. È l'applicazione piena del principio di surrogazione reale: il diritto segue il bene attraverso le sue trasformazioni, purché l'identità economica e funzionale del bene sia preservata dalla ricostruzione.