- Il possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie.
- Per i miglioramenti spetta un'indennità: se in buona fede, pari all'aumento di valore; se in mala fede, la minor somma tra spesa e aumento di valore.
- Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, ha diritto anche al rimborso delle riparazioni ordinarie limitatamente al periodo.
- Per le addizioni si applica l'art. 936 c.c.; se costituiscono miglioramento e il possessore è in buona fede, è dovuta indennità pari all'aumento di valore.
- I miglioramenti devono sussistere al tempo della restituzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1150 c.c. Riparazioni, miglioramenti e addizioni
In vigore
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.
Commento
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Commento all'art. 1150 c.c., Riparazioni, miglioramenti e addizioni
L'art. 1150 c.c. è una delle norme tecnicamente più articolate del Titolo VIII del Libro Terzo. Disciplina il delicato profilo del rimborso delle spese e del riconoscimento dei miglioramenti al possessore che deve restituire la cosa al rivendicante vittorioso. La ratio è duplice: da un lato evitare un ingiusto arricchimento del proprietario che riacquista la cosa migliorata; dall'altro graduare la tutela del possessore in funzione della sua buona o mala fede.
Spese per riparazioni straordinarie
Il rimborso delle riparazioni straordinarie, quelle necessarie per la conservazione strutturale della cosa, non legate al normale godimento, spetta a qualunque possessore, anche di mala fede. Si tratta di interventi indispensabili la cui omissione avrebbe pregiudicato l'esistenza stessa del bene: rifacimento del tetto crollato, sostituzione di impianti vetusti, consolidamento di muri portanti.
Esempio: Tizio possiede in mala fede un fabbricato di Caio. Una violenta tempesta scoperchia il tetto e Tizio interviene con 20.000 euro di lavori. In sede di rivendicazione, Tizio ha diritto al rimborso integrale di tale somma, perché il bene sarebbe altrimenti deperito.
Indennità per i miglioramenti
I miglioramenti sono interventi che accrescono il valore della cosa senza alterarne la sostanza (riparazioni significative, modernizzazioni, sistemazioni agronomiche). Il legislatore tratta diversamente possessore di buona fede e di mala fede:
Condizione comune è che i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione: opere distrutte, dismesse o consumate non danno diritto a indennità.
Riparazioni ordinarie e nesso con la restituzione dei frutti
Le riparazioni ordinarie (manutenzione corrente: tinteggiature, sostituzione di componenti minute, piccole opere idrauliche) seguono una regola particolare. Esse competono normalmente al possessore quale corrispettivo del godimento della cosa, ma se il possessore è tenuto a restituire anche i frutti, perché in mala fede o per il periodo successivo alla domanda giudiziale ex art. 1148, comma 2, c.c., ha diritto al rimborso delle riparazioni ordinarie limitatamente al periodo per cui è dovuta la restituzione dei frutti. È un meccanismo di equilibrio: chi restituisce i frutti deve poter detrarre i costi della normale conservazione produttiva della cosa.
Addizioni: rinvio all'art. 936 c.c.
Per le addizioni, opere materialmente unite alla cosa altrui senza esserne mere riparazioni (un capannone, un magazzino, un impianto fotovoltaico), l'art. 1150 c.c. opera un rinvio espresso all'art. 936 c.c., dettato in materia di opere fatte da terzi con materiali propri. In sintesi, il proprietario può scegliere se ritenere le opere pagando l'indennità (minor somma tra spesa e aumento di valore, salvo eccezioni) oppure obbligare il possessore a rimuoverle a sue spese.
Quando però l'addizione costituisce, di fatto, un miglioramento e il possessore è in buona fede, la legge gli garantisce un'indennità pari all'aumento di valore della cosa: si applica così la regola più favorevole del miglioramento e non quella più severa dell'art. 936 c.c.
Casi pratici
Sempronio acquista in buona fede un casale rurale; investe 80.000 euro in ristrutturazione che aumenta il valore dell'immobile di 110.000 euro. Mevia, vera proprietaria, ottiene la restituzione: deve corrispondere a Sempronio 110.000 euro a titolo di indennità per miglioramenti (aumento di valore), indipendentemente dalla spesa effettiva.
Se invece Sempronio fosse stato in mala fede, avrebbe diritto solo a 80.000 euro, quale minor somma tra spesa (80.000) e aumento di valore (110.000).
Coordinamento con il diritto di ritenzione
Il riconoscimento delle indennità ex art. 1150 c.c. si lega strettamente al diritto di ritenzione di cui al successivo art. 1152 c.c.: il possessore di buona fede può rifiutarsi di restituire la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute. È uno strumento di autotutela molto incisivo, che spesso conduce a soluzioni transattive in fase di rivendicazione.
Domande frequenti
Il possessore di mala fede ha diritto a qualche rimborso?
Sì: ha diritto al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie e a un'indennità per i miglioramenti pari alla minor somma tra spesa e aumento di valore (art. 1150, commi 1-2, c.c.). Non gli spetta invece il rimborso delle spese voluttuarie.
Come si calcola l'indennità per i miglioramenti del possessore di buona fede?
Si guarda all'aumento di valore della cosa al momento della restituzione: il possessore di buona fede ha diritto a quel plusvalore, indipendentemente dall'importo speso (art. 1150, comma 2, prima parte, c.c.).
Cosa succede se i miglioramenti non esistono più al momento della restituzione?
Nessuna indennità è dovuta: il diritto al riconoscimento del miglioramento presuppone che esso sussista oggettivamente al tempo della restituzione (art. 1150, comma 2, c.c.). Opere distrutte, dismesse o consumate non danno luogo a rimborso.
Qual è la differenza tra riparazioni ordinarie e straordinarie?
Le ordinarie sono interventi di manutenzione corrente collegati al normale godimento; le straordinarie sono opere necessarie alla conservazione strutturale della cosa. Le straordinarie sono sempre rimborsabili, le ordinarie solo se il possessore deve restituire i frutti.
Cosa si applica alle addizioni come un capannone o un impianto?
Le addizioni seguono l'art. 936 c.c.: il proprietario può tenerle pagando un'indennità o farle rimuovere. Se l'addizione è un miglioramento e il possessore è in buona fede, l'indennità è pari all'aumento di valore della cosa.
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