← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1146 c.c. Successione nel possesso. Accessione del possesso

In vigore

possesso Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

In sintesi

  • Successione nel possesso (comma 1): il possesso continua di diritto nell'erede dall'apertura della successione, con gli stessi caratteri (anche viziati) del de cuius.
  • Accessione del possesso (comma 2): il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del dante causa per goderne gli effetti.
  • Funzione: agevolare il completamento dei termini per l'usucapione (artt. 1158, 1159 c.c.) sommando i periodi possessori.
  • Limite: nell'accessione il successore eredita anche i vizi del possesso anteriore (mala fede, violenza, clandestinità).
  • Pratica: istituto centrale nelle azioni di usucapione e nelle vendite immobiliari.

Due istituti, una sola ratio: continuità del possesso

L'articolo 1146 del Codice Civile disciplina due istituti distinti ma accomunati dalla medesima finalità: garantire la continuità giuridica del possesso attraverso le successioni nella titolarità del bene. Si tratta della successione nel possesso (comma 1) e dell'accessione nel possesso (comma 2). Entrambi gli istituti rispondono a un'esigenza pratica fondamentale: consentire al nuovo titolare del bene di avvantaggiarsi del possesso esercitato dal proprio dante causa, soprattutto ai fini del computo dei termini per l'usucapione. Senza queste norme, ogni passaggio di titolarità imporrebbe un nuovo computo dei termini ab origine, vanificando situazioni possessorie consolidate e generando incertezza nei rapporti giuridici.

La distinzione tra i due commi è sistematica e va compresa con attenzione: il primo riguarda la successione mortis causa a titolo universale (eredità), il secondo la successione a titolo particolare (compravendita, donazione, legato di specie). Si tratta di due regimi profondamente diversi, sia per i meccanismi operativi sia per gli effetti pratici.

La successione nel possesso: l'erede subentra di diritto

Il primo comma dell'art. 1146 c.c. stabilisce che il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Si tratta di un fenomeno automatico e ipso iure: nel momento stesso della morte del de cuius, l'erede subentra non solo nei diritti ereditari, ma anche nella situazione possessoria preesistente. Non occorre alcun atto materiale di apprensione del bene: la legge presume che l'erede continui il possesso del defunto.

Pensiamo a Tizio, che possedeva un fondo rustico da quindici anni in modo pacifico, pubblico e continuato. Alla morte di Tizio, l'erede Caio subentra automaticamente nel possesso, e i quindici anni già maturati si sommano al periodo che Caio inizierà a far decorrere. Se Caio dovesse maturare ulteriori cinque anni, completerebbe i venti anni necessari per l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.). L'effetto è particolarmente importante quando il de cuius aveva già maturato il termine: l'erede subentra in un possesso già idoneo all'usucapione, e può semplicemente agire per la dichiarazione giudiziale dell'avvenuto acquisto.

Un aspetto cruciale: la successione nel possesso opera con i medesimi caratteri del possesso del de cuius. Se Tizio possedeva in mala fede (sapendo di ledere l'altrui diritto) o con vizi (violenza, clandestinità), anche il possesso di Caio si trascina tali caratteristiche. Questo vale tanto a favore (la durata si somma) quanto a sfavore (i vizi permangono finché non cessano effettivamente). La conseguenza è che l'erede potrà essere ostacolato dall'eccezione di mala fede o di vizio iniziale, salvo dimostrare il superamento del vizio (ad esempio, per la violenza o clandestinità, la cessazione effettiva di tali caratteri).

Il problema della pluralità di eredi

Una questione delicata sorge in caso di pluralità di eredi: il possesso del de cuius continua in tutti gli eredi pro indiviso, sino alla divisione ereditaria. Dopo la divisione, l'erede assegnatario del bene gode del possesso quale unico titolare con effetto retroattivo dal momento dell'apertura della successione. La giurisprudenza tende a riconoscere la possibilità di interversio possessionis tra coeredi quando uno di essi inizia a possedere in modo esclusivo, manifestando inequivocamente la volontà di escludere gli altri (atti di gestione esclusiva, sfruttamento economico individuale, contestazione formale della contitolarità).

L'accessione del possesso: una facoltà del successore a titolo particolare

Diverso è il regime del secondo comma. Quando vi è un successore a titolo particolare (acquirente, donatario, legatario di specie), non opera la continuità automatica: il nuovo possessore inizia un possesso autonomo, distinto da quello del dante causa. Tuttavia, l'art. 1146, comma 2, c.c. gli riconosce una facoltà: può unire il proprio possesso a quello del proprio autore per goderne gli effetti, in particolare per il computo del tempo necessario all'usucapione.

Pensiamo a Sempronio, che acquista da Tizio un appartamento mediante compravendita. Tizio possedeva l'immobile da dieci anni in buona fede e con titolo astrattamente idoneo (ad esempio una compravendita successivamente impugnata o un contratto stipulato con un soggetto poi rivelatosi non titolare del diritto). Sempronio, pur iniziando un proprio possesso, può accedere al possesso decennale di Tizio per maturare l'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c. È una facoltà preziosa, perché evita di dover ricominciare da zero il computo dei termini. Si tratta di una manifestazione di volontà che può essere espressa in qualunque momento, anche in sede giudiziale durante un'azione di usucapione.

Requisiti operativi dell'accessione

L'accessione opera a condizione che vi sia un nesso giuridico tra il possesso del successore e quello del dante causa: occorre un titolo di trasferimento (vendita, donazione, permuta, legato) che colleghi i due possessi in una serie possessoria. Non basta il mero fatto di aver iniziato a possedere dopo il dante causa: serve un nesso di derivazione giuridica.

Inoltre, la giurisprudenza richiede che vi sia continuità materiale del possesso: tra il possesso del dante causa e quello del successore non deve esservi soluzione di continuità tale da configurare un'interruzione del possesso ex art. 1167 c.c. (perdita del possesso per oltre un anno). Se Tizio ha perso il possesso per due anni prima di vendere a Sempronio, l'accessione non può operare perché il possesso anteriore è stato interrotto.

I limiti dell'accessione e l'eredità dei vizi

La facoltà di accessione presenta però un contraltare: il successore che si avvale del possesso del dante causa ne eredita anche i vizi. Se Tizio possedeva in mala fede, anche il possesso di Sempronio sarà considerato in mala fede per il periodo accedente. Se Tizio possedeva con violenza o clandestinità, tali vizi inficiano l'intera serie possessoria.

Per questo motivo, la giurisprudenza chiarisce che l'accessione è una scelta strategica: il successore può anche preferire di non avvalersene, iniziando un possesso ex novo se quello del dante causa fosse viziato. Mevia, ad esempio, acquistando da un dante causa che possedeva in mala fede, potrebbe preferire un proprio possesso autonomo in buona fede, sperando di maturare l'usucapione abbreviata sui dieci anni interi del suo possesso (purché ricorrano tutti gli altri requisiti dell'art. 1159 c.c.: titolo astrattamente idoneo, trascrizione, buona fede iniziale). La scelta deve essere ponderata con un legale, in base alle caratteristiche concrete del possesso anteriore e alle prospettive di usucapione.

Profili applicativi e questioni ricorrenti

L'istituto dell'accessione assume rilievo decisivo nelle azioni di usucapione: il giudice è chiamato a verificare la continuità del possesso, l'assenza di interruzioni (artt. 1165-1167 c.c.) e la natura del possesso (titolato o meno, in buona o mala fede). La prova del possesso del dante causa può essere fornita con testimoni (vicini, conoscenti, altri possessori della zona), documenti (ad esempio contratti di locazione stipulati come proprietario, denunce catastali, dichiarazioni di pagamento di imposte fondiarie o ICI/IMU, fatture per lavori di manutenzione, atti pubblici che riconoscono la situazione possessoria), presunzioni (artt. 2729 c.c.).

Per Caio e Sempronio, in occasione dell'acquisto di un bene immobile (soprattutto in zone rurali o in centri storici, dove la storia possessoria è spesso complessa), valutare con attenzione la storia possessoria del bene è essenziale. Una corretta indagine preliminare consente di valutare la praticabilità di un'eventuale azione di usucapione, oppure di proteggersi da azioni di rivendicazione fondate su titoli astratti ma privi di possesso effettivo. È buona prassi richiedere al venditore una dichiarazione di storia possessoria, raccolta documentale, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare all'atto di compravendita per consolidare la posizione del successore.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.