Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1144 c.c. – Atti di tolleranza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1143 - Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore→Cod. civ. art. 1145 - Articolo 1145 Codice Civile: Possesso di cose fuori commercio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1142 Codice Civile: Presunzione di possesso intermedio→Art. 1146 c.c.: Successione nel possesso. Accessione del possesso→Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso→Articolo 1147 Codice Civile: Possesso di buona fede→Art. 1140 Codice Civile: Possesso→Articolo 1148 Codice Civile: Acquisto dei frutti→Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 1144 c.c. esclude che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza possano fondare il possesso. La ratio è chiara: chi agisce grazie alla benevolenza o alla permissione di un altro soggetto non ha l'animus possidendi, ossia la volontà di esercitare un diritto proprio in modo autonomo e indipendente. Manca quindi uno degli elementi costitutivi del possesso ex art. 1140 c.c.
Cosa si intende per tolleranza
La tolleranza è una situazione in cui il proprietario o possessore consente o sopporta l'altrui comportamento senza che ciò costituisca il riconoscimento di alcun diritto. Essa si caratterizza per: (i) la precarietà del consenso, revocabile in qualsiasi momento; (ii) l'assenza di un titolo giuridico formale; (iii) la consapevolezza di entrambe le parti che l'atto è consentito per mera cortesia o convenienza. Esempi tipici sono il passaggio saltuario su un fondo privato, l'uso occasionale di un cortile condominiale altrui, il parcheggio sporadico su un'area privata.
Rilevanza per le servitù
L'art. 1144 c.c. ha un'applicazione fondamentale in materia di servitù per usucapione (art. 1158 c.c. in combinato con art. 1061 c.c.): le servitù discontinue e quelle non apparenti non possono acquistarsi per usucapione. Ma anche per le servitù apparenti, se l'esercizio del passaggio o dell'acqua avviene per tolleranza, non si accumula il possesso utile. L'art. 1144 c.c. è frequentemente invocato per paralizzare le domande di usucapione di servitù.
Onere della prova
Chi afferma che l'altrui comportamento costituisce mera tolleranza deve provarlo. In virtù della presunzione dell'art. 1141 c.c., chi esercita un potere di fatto è presunto possessore; per escludere il possesso mediante l'art. 1144 c.c. occorre fornire prova positiva della tolleranza, non essendo sufficiente la semplice contestazione.
Domande frequenti
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza fondano il possesso?
No: gli atti compiuti con la tolleranza altrui non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
Perché la tolleranza esclude il possesso?
Perché chi agisce per benevolenza altrui non ha l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare un diritto proprio in modo autonomo.
Cosa caratterizza la tolleranza?
La precarietà del consenso (revocabile), l'assenza di un titolo formale e la consapevolezza che l'atto è consentito per cortesia o convenienza.
Quali sono esempi tipici di atti tollerati?
Il passaggio saltuario su un fondo privato, l'uso occasionale di un cortile altrui, il parcheggio sporadico su un'area privata.
Come rileva nelle cause di usucapione di servitù?
È frequentemente invocato per paralizzare le domande: se l'esercizio avviene per tolleranza non si accumula possesso utile all'usucapione.