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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1144 c.c. Atti di tolleranza

In vigore

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

In sintesi

  • Gli atti compiuti con la tolleranza del proprietario o possessore non fondano il possesso.
  • La tolleranza esclude l'animus possidendi: chi agisce per cortesia altrui non intende esercitare un diritto proprio.
  • Esempi tipici: passaggio su fondo altrui per concessione, uso occasionale di un parcheggio privato.
  • La distinzione tra atti di tolleranza e possesso discontinuo è rilevante ai fini delle servitù e dell'usucapione.
  • La prova della tolleranza è a carico di chi la invoca per paralizzare la pretesa possessoria.

Ratio della norma

L'art. 1144 c.c. esclude che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza possano fondare il possesso. La ratio è chiara: chi agisce grazie alla benevolenza o alla permissione di un altro soggetto non ha l'animus possidendi, ossia la volontà di esercitare un diritto proprio in modo autonomo e indipendente. Manca quindi uno degli elementi costitutivi del possesso ex art. 1140 c.c.

Cosa si intende per tolleranza

La tolleranza è una situazione in cui il proprietario o possessore consente o sopporta l'altrui comportamento senza che ciò costituisca il riconoscimento di alcun diritto. Essa si caratterizza per: (i) la precarietà del consenso, revocabile in qualsiasi momento; (ii) l'assenza di un titolo giuridico formale; (iii) la consapevolezza di entrambe le parti che l'atto è consentito per mera cortesia o convenienza. Esempi tipici sono il passaggio saltuario su un fondo privato, l'uso occasionale di un cortile condominiale altrui, il parcheggio sporadico su un'area privata.

Rilevanza per le servitù

L'art. 1144 c.c. ha un'applicazione fondamentale in materia di servitù per usucapione (art. 1158 c.c. in combinato con art. 1061 c.c.): le servitù discontinue e quelle non apparenti non possono acquistarsi per usucapione. Ma anche per le servitù apparenti, se l'esercizio del passaggio o dell'acqua avviene per tolleranza, non si accumula il possesso utile. L'art. 1144 c.c. è frequentemente invocato per paralizzare le domande di usucapione di servitù.

Onere della prova

Chi afferma che l'altrui comportamento costituisce mera tolleranza deve provarlo. In virtù della presunzione dell'art. 1141 c.c., chi esercita un potere di fatto è presunto possessore; per escludere il possesso mediante l'art. 1144 c.c. occorre fornire prova positiva della tolleranza, non essendo sufficiente la semplice contestazione.

Domande frequenti

Gli atti di tolleranza possono fondare una servitù per usucapione?

No. Se il passaggio su un fondo è avvenuto con la tolleranza del proprietario, non si accumula possesso utile per l'acquisto della servitù per usucapione. Occorre che l'esercizio avvenga in modo autonomo, come se si trattasse di un diritto.

Come si distingue la tolleranza dal possesso discontinuo?

Il possesso discontinuo (es. servitù di pascolo esercitata stagionalmente) è comunque fondato sull'animus possidendi e sull'esercizio corrispondente a un diritto. La tolleranza implica invece la consapevolezza di agire grazie alla benevolenza altrui, senza alcuna pretesa di diritto.

Chi deve provare la tolleranza?

Chi intende paralizzare la pretesa possessoria invocando l'art. 1144 c.c. deve provare la tolleranza. La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. opera a favore di chi esercita il potere di fatto.

Un uso reiterato nel tempo esclude la tolleranza?

Non necessariamente. Anche un uso ripetuto e prolungato può restare nella categoria della tolleranza se manca l'animus possidendi e il proprietario non ha mai manifestato opposizione né riconosciuto un diritto. Il giudice valuta caso per caso.

La tolleranza è revocabile?

Sì, la tolleranza è per sua natura precaria e revocabile in qualsiasi momento dal soggetto che la concede, senza che il beneficiario possa opporre alcun diritto acquisito. Ciò la distingue dalla concessione di un diritto reale o personale di godimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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