Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1140 c.c. – Possesso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1139 - Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione→Cod. civ. art. 1141 - Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in posses…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1138 Codice Civile: Regolamento di condominio→Articolo 1142 Codice Civile: Presunzione di possesso intermedio→Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea→Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore→Art. 1136 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle del→Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza→Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1140 del codice civile apre il libro dedicato al possesso e ne fornisce la definizione fondamentale: il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale. La norma precisa, inoltre, che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. In poche righe la disposizione delinea una figura centrale del diritto civile, distinta dalla proprieta' e dagli altri diritti reali, ma a essi strettamente collegata per gli effetti che produce.
Possesso e proprieta': una distinzione essenziale
Il possesso non si identifica con la proprieta'. La proprieta' e' un diritto, una situazione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento; il possesso e' invece una situazione di fatto, il concreto esercizio di un potere sulla cosa che corrisponde, nei suoi caratteri esteriori, all'esercizio della proprieta' o di un altro diritto reale. Si può essere proprietari senza possedere, ad esempio quando altri detiene materialmente la cosa, e si può possedere senza essere proprietari, come accade per chi si comporta da titolare pur non avendone il diritto. Questa scissione tra titolarita' del diritto e signoria di fatto e' il presupposto per comprendere l'intera disciplina del possesso e le tutele che a esso si ricollegano.
Gli elementi del possesso: corpus e animus
La tradizione interpretativa scompone il possesso in due elementi. Il primo e' il corpus, cioe' l'elemento materiale: il potere di fatto sulla cosa, la disponibilita' e l'esercizio concreto di un'attività corrispondente a un diritto reale. Il secondo e' l'animus, cioe' l'elemento psicologico: l'intenzione di esercitare quel potere come se si fosse titolari del diritto, comportandosi da proprietari o da titolari del diritto reale corrispondente. E' la presenza dell'animus a qualificare il possesso e a distinguerlo dalla mera detenzione: chi possiede tiene la cosa con l'intenzione di comportarsi da titolare; chi detiene la tiene riconoscendo che il diritto spetta ad altri.
La distinzione dalla detenzione
La differenza tra possesso e detenzione e' uno dei cardini della materia. Il detentore ha la disponibilita' materiale della cosa, ma manca dell'animus possidendi: egli riconosce che il diritto appartiene a un altro soggetto e tiene la cosa nell'interesse o con il consenso di costui. Si pensi a chi ha ricevuto un bene in virtu' di un rapporto che presuppone il riconoscimento del diritto altrui. Lo stesso art. 1140, nel suo secondo comma, riconosce questa articolazione laddove ammette che il possesso possa esercitarsi per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa: in tal caso il possessore esercita il potere attraverso il detentore, che tiene materialmente il bene ma per conto e nel rispetto del diritto del possessore.
Possesso diretto e possesso mediato
Il secondo comma chiarisce che il possesso può essere esercitato direttamente, quando il possessore ha egli stesso la materiale disponibilita' della cosa, oppure per mezzo di altra persona. In questa seconda ipotesi il possessore conserva la signoria di fatto sul bene pur non avendone la materiale apprensione, perché il bene e' tenuto da un detentore. Questa costruzione consente di spiegare numerose situazioni della vita reale, in cui il bene e' materialmente nelle mani di un soggetto diverso da chi ne mantiene il possesso. La distinzione tra possesso e detenzione, e tra possesso diretto e mediato, e' percio' indispensabile per individuare correttamente chi sia il possessore e a chi spettino le tutele.
Gli effetti del possesso
Il possesso, pur essendo una situazione di fatto, produce effetti giuridici di grande rilievo, che giustificano l'attenzione del codice. In primo luogo, il possesso e' tutelato in se', a prescindere dalla titolarita' del diritto: l'ordinamento appronta le azioni possessorie per reagire allo spoglio e alle molestie, proteggendo chi possiede contro le altrui aggressioni. In secondo luogo, il possesso prolungato nel tempo, in presenza dei requisiti di legge, conduce all'acquisto del diritto per usucapione. In terzo luogo, per i beni mobili opera la regola per cui il possesso di buona fede, accompagnato da un titolo idoneo, vale titolo di acquisto. Questi effetti dimostrano come il possesso, lungi dall'essere una mera situazione di fatto irrilevante, sia un istituto centrale, capace di incidere profondamente sulle vicende dei diritti reali.
Profili pratici e rilevanza della distinzione
Sul piano pratico, qualificare correttamente una situazione come possesso o come detenzione e' spesso decisivo. Dalla qualificazione dipendono la spettanza delle tutele possessorie, la possibilita' di invocare l'usucapione e l'applicazione delle regole sull'acquisto. Chi intenda far valere un possesso utile, ad esempio ai fini dell'usucapione, deve poter dimostrare non solo la materiale disponibilita' della cosa, ma anche l'animus, cioe' di essersi comportato da titolare del diritto. La detenzione, da sola, non consente questi effetti, salvo che intervenga una mutazione del titolo idonea a trasformarla in possesso. La corretta lettura della situazione concreta, alla luce dell'art. 1140, e' percio' il punto di partenza di ogni controversia in materia di possesso e diritti reali.
Buona fede del possessore e suoi effetti
Accanto alla distinzione tra possesso e detenzione, assume rilievo la qualificazione del possesso in termini di buona o mala fede. Il possessore di buona fede e' colui che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto; questa condizione produce effetti favorevoli su diversi piani, dalla disciplina dei frutti percepiti a quella delle spese e dei miglioramenti, fino alla regola, propria dei beni mobili, per cui il possesso di buona fede accompagnato da un titolo idoneo vale titolo di acquisto. La buona fede, che si presume e deve sussistere al momento dell'acquisto del possesso, e' dunque un elemento che incide profondamente sul regime applicabile. Comprendere se il possessore fosse in buona o mala fede e' spesso decisivo per definire i reciproci diritti e doveri tra possessore e titolare del diritto.
Acquisto, conservazione e perdita del possesso
Il possesso e' una situazione dinamica, che si acquista, si conserva e si perde secondo regole proprie. Si acquista con l'apprensione della cosa accompagnata dall'animus, oppure attraverso la consegna o altre modalita' che realizzano il subentro nella signoria di fatto. Si conserva anche per mezzo del detentore, come riconosce l'art. 1140, finché permane la possibilita' di esercitare il potere sulla cosa. Si perde quando viene meno stabilmente la signoria di fatto, ad esempio per effetto dello spoglio operato da altri, che fa sorgere in capo al possessore spogliato il diritto alla tutela possessoria. Questa dimensione dinamica spiega l'attenzione del codice e l'importanza di individuare con precisione, in ogni momento, chi sia il possessore e a quale titolo, perché da ciò dipendono le tutele e gli effetti che la legge ricollega al possesso.
Casi pratici
Caso 1: il possessore che usucapisce
Tizio utilizza da molti anni un fondo comportandosi a tutti gli effetti da proprietario: lo coltiva, vi compie opere, ne dispone come se fosse suo, senza riconoscere il diritto di altri. In Tizio sono presenti sia il corpus, cioe' il potere di fatto sulla cosa, sia l'animus, cioe' l'intenzione di comportarsi da titolare. Questa situazione integra un possesso utile che, protratto nel tempo e in presenza dei requisiti di legge, può condurre all'acquisto della proprieta' per usucapione.
Caso 2: il detentore che non possiede
Caio ha ricevuto un bene da un altro soggetto in virtu' di un rapporto che presuppone il riconoscimento del diritto altrui, e lo tiene per conto e nell'interesse di costui. Caio ha la materiale disponibilita' del bene, ma e' un detentore, non un possessore, perché riconosce che il diritto spetta ad altri: gli manca l'animus possidendi. Per questo, di regola, non può invocare l'usucapione, salvo che intervenga una mutazione del titolo idonea a trasformare la detenzione in possesso.
Domande frequenti
Che cos'e' il possesso secondo l'art. 1140 c.c.?
E' il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale. E' una situazione di fatto, distinta dalla proprieta' che e' invece un diritto.
Qual e' la differenza tra possesso e detenzione?
Il possessore tiene la cosa con l'intenzione di comportarsi da titolare (animus); il detentore ha la disponibilita' materiale ma riconosce che il diritto spetta ad altri. La detenzione manca dell'animus possidendi.
Si puo' possedere senza avere materialmente la cosa?
Si'. Il possesso puo' essere esercitato per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa: il possessore conserva la signoria di fatto pur non avendo la materiale apprensione del bene.
Quali effetti produce il possesso?
Numerosi: la tutela possessoria contro spoglio e molestie, l'acquisto del diritto per usucapione in presenza dei requisiti di legge e, per i mobili, la regola del possesso vale titolo per l'acquirente di buona fede.
Il detentore puo' usucapire la cosa?
Di regola no, perche' gli manca l'animus possidendi. Puo' farlo solo se interviene una mutazione del titolo idonea a trasformare la detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione.