← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1137 c.c. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

In vigore

dell'assemblea (1) Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I […] (2) del codice di procedura civile.

In sintesi

  • Obbligatorietà universale: le delibere assembleari regolarmente adottate vincolano tutti i condomini, anche dissenzienti, astenuti o assenti.
  • Impugnazione: l'annullamento si chiede al giudice entro il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza.
  • Decorrenza del termine: dalla data della delibera per dissenzienti e astenuti; dalla comunicazione del verbale per gli assenti.
  • Vizi rilevanti: contrarietà alla legge, al regolamento condominiale, eccesso di potere, vizi formali e procedurali.
  • Mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  • Sospensione: l'impugnazione non sospende l'esecuzione della delibera salvo provvedimento cautelare del giudice.

L'obbligatorietà delle delibere assembleari: il cuore del sistema condominiale

L'articolo 1137 del Codice Civile rappresenta uno dei cardini dell'ordinamento condominiale, perché disciplina il delicato equilibrio tra il principio maggioritario e la tutela del singolo condomino. La norma stabilisce che le deliberazioni regolarmente assunte dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, indipendentemente dal voto espresso o dalla partecipazione alla riunione. Si tratta di un'applicazione del principio maggioritario che governa la vita degli enti collegiali, temperato però dal diritto di impugnazione previsto dal secondo comma. Senza questa obbligatorietà, il condominio sarebbe ingestibile: qualsiasi minoranza potrebbe sottrarsi alle decisioni collettive e paralizzare la cura dei beni comuni.

Pensiamo a Tizio, proprietario di un appartamento in un condominio di venti unità: anche se assente all'assemblea o contrario alla deliberazione di rifacimento della facciata, egli sarà comunque tenuto a contribuire pro quota alla spesa deliberata. Questa vincolatività universale è funzionale alla concreta gestione della cosa comune: senza di essa, qualsiasi opposizione individuale potrebbe paralizzare l'amministrazione dell'edificio. Il principio si applica anche al condomino acquirente successivo, che subentra nelle delibere già adottate e ancora efficaci, compresi gli oneri economici già deliberati e non ancora riscossi.

L'obbligatorietà presuppone però la regolarità formale della delibera: convocazione tempestiva (almeno cinque giorni prima dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c.), corretta indicazione dell'ordine del giorno, raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi, redazione del verbale. In assenza di questi requisiti la delibera è viziata e può essere impugnata o, nei casi più gravi, dichiarata nulla.

L'azione di annullamento: termini, legittimazione e vizi impugnabili

Il secondo comma dell'art. 1137 c.c. configura uno strumento di tutela fondamentale: l'azione di annullamento delle delibere. Sono legittimati a impugnare i condomini assenti, dissenzienti e astenuti: chi ha votato favorevolmente, invece, è considerato acquiescente e perde il diritto di contestare. Il termine è perentorio: trenta giorni, oltre i quali la delibera diviene definitivamente inoppugnabile (salvo i casi di nullità, di cui diremo). Si tratta di un termine sostanziale di decadenza, non di prescrizione: non è soggetto a sospensione feriale (in materia di impugnazione di delibere condominiali la giurisprudenza è oscillante, ma l'orientamento prevalente esclude la sospensione feriale per il termine sostanziale).

La decorrenza varia a seconda della posizione del condomino. Per Caio, che ha partecipato all'assemblea esprimendo voto contrario o astenendosi, il termine inizia a decorrere dalla data della deliberazione. Per Sempronio, condomino assente, la decorrenza è invece collegata alla data di comunicazione del verbale, in genere a cura dell'amministratore mediante raccomandata, PEC o altro strumento equivalente. È fondamentale conservare le prove di ricezione per non incorrere in decadenze. La comunicazione deve essere completa: trasmettere un estratto parziale o un verbale privo di alcune delibere può non far decorrere il termine per le delibere non comunicate.

I vizi che legittimano l'annullamento sono molteplici: violazione delle norme di legge (ad esempio convocazione tardiva, quorum errato, ordine del giorno non rispettato), contrarietà al regolamento condominiale, eccesso di potere (quando la delibera persegue interessi extranei alla gestione condominiale o è gravemente irrazionale), vizi formali (verbale incompleto, mancata indicazione dei votanti, omessa specificazione delle questioni in discussione). Diverso è il regime della nullità, riservata ai vizi più gravi: oggetto impossibile o illecito, mancanza degli elementi essenziali, lesione di diritti individuali inviolabili (modifica delle quote millesimali senza il consenso unanime, alterazione della destinazione delle parti comuni, illegittime ripartizioni di spese in deroga ai criteri legali). L'azione di nullità è imprescrittibile e proponibile da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore.

La mediazione obbligatoria e il rapporto con l'azione cautelare

Un aspetto procedurale spesso sottovalutato è la mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010: prima di adire il giudice, il condomino deve attivare la procedura conciliativa presso un organismo accreditato, a pena di improcedibilità. Si tratta di una condizione di procedibilità che ha natura sostanziale e che, secondo l'orientamento prevalente, deve essere avviata entro il termine di 30 giorni per impedire la decadenza dall'impugnazione. La mera presentazione della domanda di mediazione interrompe il termine e produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale, purché entro tre mesi dal mancato accordo si proceda al deposito del ricorso o dell'atto di citazione.

Quanto agli effetti dell'impugnazione, la regola generale è che l'azione di annullamento non sospende automaticamente l'esecuzione della delibera. Se Mevia, condomina dissenziente, vuole impedire l'esecuzione immediata di una delibera potenzialmente lesiva (ad esempio l'avvio dei lavori di una ristrutturazione contestata), deve chiedere espressamente al giudice un provvedimento cautelare di sospensione. L'art. 1137 c.c. precisa inoltre che la sola istanza di sospensione non interrompe né sospende il termine di trenta giorni per impugnare nel merito: occorre quindi sempre proporre tempestivamente la domanda principale. La sospensione cautelare richiede la dimostrazione del fumus boni iuris (probabile fondatezza della contestazione) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile dall'esecuzione immediata della delibera).

Nullità vs annullabilità: una distinzione strategica

La distinzione tra delibere nulle e annullabili è una delle più importanti del diritto condominiale e orienta in modo decisivo le scelte difensive. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno tracciato il discrimine: sono annullabili le delibere viziate da vizi procedurali (convocazione, quorum, ordine del giorno), da violazione di norme regolamentari o da eccesso di potere; sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, lesive di diritti individuali (modifica di diritti dominicali, alterazione delle tabelle millesimali, decisioni su beni di proprietà esclusiva).

Per Tizio che riceva una delibera viziata, la qualificazione è decisiva: se annullabile, ha solo trenta giorni per agire; se nulla, può far valere il vizio in ogni tempo, anche in via incidentale, ad esempio opponendosi al decreto ingiuntivo notificato per il pagamento delle quote conseguenti alla delibera viziata. La giurisprudenza richiede però rigore nella qualificazione: non ogni violazione di norme inderogabili produce nullità, occorre verificare in concreto la lesione di un diritto individuale tutelato.

La riforma del 2012 e l'evoluzione giurisprudenziale

La Legge 220/2012 ha riscritto la disciplina del condominio, intervenendo anche sull'art. 1137 c.c. La riforma ha precisato i termini di decorrenza, distinto più chiaramente nullità e annullabilità (codificando orientamenti giurisprudenziali consolidati) e introdotto strumenti di tutela più efficaci per il condomino. Tra le novità più rilevanti: l'estensione della legittimazione anche agli astenuti (in precedenza esclusi da parte della giurisprudenza), la specificazione della disciplina cautelare, l'introduzione di obblighi informativi più rigorosi a carico dell'amministratore.

La giurisprudenza successiva alla riforma ha consolidato alcuni principi: la completezza del verbale come requisito di legittimità, l'obbligo di indicazione analitica di chi ha votato a favore, contro o si è astenuto (per consentire al condomino di esercitare consapevolmente i propri diritti), il dovere dell'amministratore di trasmettere copia integrale del verbale e non semplici estratti.

Strategie pratiche per il condomino e per l'amministratore

Per Tizio, Caio o Sempronio che vogliano contestare una delibera, le buone pratiche sono semplici ma decisive. Annotare la data esatta della delibera o della comunicazione, calcolare con precisione i 30 giorni, attivare tempestivamente la mediazione, valutare con un legale la natura del vizio (annullabilità o nullità), conservare ogni documentazione probatoria (avviso di convocazione, verbale, ricevute postali o PEC). In caso di delibere lesive di diritti individuali (ad esempio modifiche unilaterali della destinazione di beni comuni o ripartizioni di spesa non conformi alle tabelle millesimali), è opportuno valutare anche l'azione di nullità, non soggetta al termine breve.

Per l'amministratore, prevenire il contenzioso è una priorità: rispettare scrupolosamente i termini di convocazione, predisporre un ordine del giorno preciso, verificare i quorum, redigere verbali chiari e completi, comunicare prontamente il verbale a tutti gli assenti con strumenti tracciabili. Una buona prassi amministrativa è il presidio più efficace contro le impugnazioni, riduce i costi del condominio e tutela la serenità della vita condominiale di Tizio, Caio, Sempronio e Mevia.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.