← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1152 c.c. Ritenzione a favore del possessore di buona fede

In vigore

fede Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti. Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente. SEZIONE II – Del possesso di buona fede di beni mobili

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute.
  • Le indennità devono essere state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione, con prova generica di riparazioni e miglioramenti.
  • Il diritto di ritenzione spetta anche finché non siano prestate le garanzie ordinate dal giudice ex art. 1151 c.c.
  • Strumento di autotutela che paralizza l'azione di restituzione fino al pagamento (o garanzia).
  • Non spetta al possessore di mala fede.

Commento all'art. 1152 c.c. — Ritenzione a favore del possessore di buona fede

L'art. 1152 c.c. corona il sistema dei rimborsi e delle indennità previste dagli artt. 1150 e 1151 c.c., attribuendo al possessore di buona fede il potere di ritenere materialmente la cosa fino a quando non gli sono effettivamente corrisposte le indennità dovute o, se è stata concessa la rateizzazione, fino a quando non vengono prestate le garanzie ordinate dal giudice.

Natura del diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione è una forma di autotutela tipizzata dal codice civile: il titolare di un credito può legittimamente rifiutare la consegna di una cosa altrui che detiene, in quanto strumento di pressione per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Esso prescinde dalla natura processuale dell'azione: la ritenzione si esercita in via di eccezione, paralizzando l'azione di restituzione promossa dal rivendicante.

Si distingue dal pegno e dall'ipoteca perché non è una garanzia reale in senso tecnico: non attribuisce diritti di prelazione né poteri esecutivi. Tuttavia, il suo effetto pratico è incisivo: il rivendicante vittorioso non può ottenere la materiale apprensione della cosa finché non saldi il proprio debito o presti le garanzie.

Limitazione soggettiva: solo il possessore di buona fede

A differenza dell'art. 1150 c.c., che riconosce alcuni rimborsi anche al possessore di mala fede, l'art. 1152 c.c. riserva la ritenzione al possessore di buona fede. La scelta è coerente con la ratio sanzionatoria della disciplina possessoria: chi sa di non avere titolo non merita uno strumento di pressione così energico, anche se conserva il diritto al credito sostanziale.

Presupposti procedurali

Affinché il diritto di ritenzione possa essere esercitato, devono concorrere tre condizioni:

  • la buona fede del possessore;
  • la tempestiva domanda delle indennità nel corso del giudizio di rivendicazione: l'eccezione di ritenzione non può essere proposta per la prima volta in fase esecutiva;
  • la prova generica dell'esistenza delle riparazioni e dei miglioramenti: la legge si accontenta di un principio di prova, senza richiedere la determinazione esatta dell'indennità, che può essere demandata a perizia successiva.

Il collegamento con la rateizzazione

L'art. 1152 c.c. prosegue ribadendo che il diritto di ritenzione si estende fino alla prestazione delle garanzie ordinate dal giudice ai sensi dell'art. 1151 c.c. In altre parole, se il giudice ha disposto il pagamento rateale dell'indennità con fideiussione o ipoteca, il possessore conserva il bene fino a quando le garanzie non sono effettivamente prestate, non bastando il solo provvedimento giudiziale.

Il combinato disposto crea un meccanismo articolato: pagamento integrale → restituzione immediata; pagamento rateale → restituzione subordinata alla prestazione delle garanzie. È un equilibrio finemente calibrato a tutela del credito del possessore.

Casi pratici

Tizio possiede in buona fede un casale di Caio e vi realizza ristrutturazioni che aumentano il valore di 150.000 euro. Caio agisce in rivendicazione e ottiene sentenza favorevole, con condanna a versare 150.000 euro a Tizio. Tizio può legittimamente ritenere il casale fino al pagamento integrale: l'ufficiale giudiziario non potrà procedere all'immissione in possesso di Caio in assenza del saldo.

Se invece il giudice dispone, ai sensi dell'art. 1151 c.c., il pagamento in tre rate annuali con ipoteca giudiziale, Tizio mantiene il bene finché Caio non costituisce l'ipoteca a garanzia. Una volta iscritta l'ipoteca, deve restituire il casale e attendere i pagamenti rateali.

Diverso il caso di Sempronio, possessore di mala fede: pur avendo diritto all'indennità ex art. 1150 c.c. (limitata alla minor somma tra spesa e aumento di valore), egli non può esercitare la ritenzione e deve restituire la cosa salvo poi agire in via esecutiva per il proprio credito.

Coordinamento con la sezione II del Capo II

L'art. 1152 c.c. chiude la sezione dedicata agli effetti del possesso in materia di frutti, spese e miglioramenti. La sezione successiva (Sez. II) si apre con l'art. 1153 c.c. e disciplina la diversa, ma sistematicamente collegata, materia del possesso di buona fede di beni mobili, con il fondamentale principio dell'acquisto a non domino.

Domande frequenti

Chi può esercitare il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c.?

Solo il possessore di buona fede. Il possessore di mala fede, pur avendo diritto a rimborsi e indennità ex art. 1150 c.c., non può ritenere la cosa: deve restituirla e agire poi in via ordinaria per il pagamento del proprio credito.

Cosa significa che le indennità devono essere 'domandate nel corso del giudizio di rivendicazione'?

Significa che il possessore deve formulare la pretesa al rimborso nelle proprie difese del processo possessorio o di rivendicazione. L'eccezione di ritenzione non può essere sollevata per la prima volta in sede esecutiva.

È richiesta la prova esatta delle indennità per esercitare la ritenzione?

No: la legge richiede solo una 'prova generica' dell'esistenza di riparazioni e miglioramenti. La determinazione esatta dell'indennità può essere demandata a CTU successiva (art. 1152, comma 1, c.c.).

Il giudice può comunque disporre la restituzione anticipata della cosa?

Solo se il rivendicante paga integralmente l'indennità o, in caso di rateizzazione ex art. 1151 c.c., presta le garanzie ordinate dal giudice. In mancanza, il possessore di buona fede può legittimamente rifiutare la consegna.

Il diritto di ritenzione è una forma di garanzia reale?

No: non attribuisce diritti di prelazione né di esecuzione forzata. È uno strumento di autotutela che opera in via di eccezione, paralizzando l'azione restitutoria altrui finché il credito non sia soddisfatto o garantito.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.