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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1153 c.c. Effetti dell’acquisto del possesso

In vigore

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

In sintesi

  • Chi acquista beni mobili da un non proprietario ne diviene proprietario mediante il possesso, se è in buona fede al momento della consegna e c'è un titolo idoneo al trasferimento.
  • La proprietà si acquista libera da diritti altrui non risultanti dal titolo, in presenza di buona fede.
  • Stesso meccanismo per usufrutto, uso e pegno su beni mobili.
  • Norma cardine della circolazione mobiliare: tutela l'affidamento dell'acquirente e la sicurezza dei traffici.
  • Non si applica a beni mobili registrati (auto, navi, aeromobili) né alle universalità di mobili (art. 1156 c.c.).

Commento all'art. 1153 c.c., Acquisto a non domino di beni mobili

L'art. 1153 c.c. è una delle norme più importanti e cardinali dell'intero Libro Terzo del codice civile: regola il celebre principio dell'acquisto a non domino, secondo cui chi compera in buona fede una cosa mobile da chi non ne è proprietario ne diviene proprietario per effetto del possesso, derogando al principio generale nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

La norma è espressione del bilanciamento tra tutela della proprietà e protezione dell'affidamento: nella circolazione dei beni mobili, in cui non esiste un registro pubblico che certifichi l'appartenenza, è essenziale che l'acquirente in buona fede possa confidare nell'apparenza del possesso del dante causa, pena la paralisi degli scambi commerciali.

I tre presupposti dell'acquisto a non domino

L'art. 1153 c.c. richiede il concorso di tre elementi:

  • Cosa mobile non registrata: la norma si applica ai beni mobili in senso stretto. Sono esclusi i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) per i quali vige un sistema di pubblicità (artt. 815, 2683 ss. c.c.), nonché le universalità di mobili (art. 1156 c.c.).
  • Titolo idoneo al trasferimento della proprietà: occorre un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, compravendita, permuta, donazione, datio in solutum. Non rilevano titoli inesistenti, simulati assolutamente o nulli per ragioni diverse dal difetto di titolarità del dante causa. Sono invece sufficienti i titoli annullabili.
  • Buona fede al momento della consegna: l'acquirente deve ignorare, senza colpa grave, di ledere l'altrui diritto. La buona fede si presume (art. 1147, comma 3, c.c.) e va valutata al momento della traditio; la mala fede successiva non nuoce (mala fides superveniens non nocet).

La consegna come momento perfezionativo

L'acquisto si perfeziona con la consegna della cosa, intesa sia in senso materiale sia in senso simbolico (consegna di chiavi, di documenti rappresentativi, mediante traditio brevi manu, constitutum possessorium). La sola conclusione del contratto non basta: nel rapporto con il vero proprietario, l'effetto traslativo richiede la materiale apprensione del bene.

Diversamente dall'art. 1376 c.c. (consenso traslativo tra parti), nell'acquisto a non domino è la disponibilità materiale della cosa il fatto giuridico decisivo: senza consegna non c'è acquisto.

Estinzione dei diritti altrui non risultanti dal titolo

Il secondo comma estende la protezione dell'acquirente in buona fede: la cosa si acquista libera da diritti altrui non risultanti dal titolo. Pegni, usufrutti, vincoli costituiti su cose mobili dal precedente possessore si estinguono, salvo che siano stati menzionati nel titolo di acquisto o l'acquirente fosse comunque a conoscenza della loro esistenza.

Questa regola è essenziale: senza di essa, l'acquirente sarebbe sempre esposto al rischio di prelazioni, vincoli o gravami occulti, vanificando la funzione protettiva dell'art. 1153 c.c.

Casi pratici

Tizio acquista in un'asta pubblica un quadro d'autore da Caio, antiquario professionista, pagando 30.000 euro. Riceve il dipinto e ne prende possesso. Successivamente Mevia rivendica il quadro affermando che era stato rubato dalla sua casa anni prima. Se Tizio era in buona fede al momento della consegna e dispone di un titolo idoneo (fattura), diviene proprietario ai sensi dell'art. 1153 c.c., salvo l'eccezione delle cose smarrite o sottratte (art. 1153 c. 3 e ult. comma).

Diverso il caso di Sempronio che acquista un'opera d'arte da un mediatore notoriamente sospetto, a prezzo irrisorio, senza fattura né documenti di provenienza. In tal caso la buona fede potrebbe essere esclusa per colpa grave, e l'acquisto a non domino non opererebbe.

Estensione a usufrutto, uso e pegno

L'ultimo comma estende il meccanismo dell'acquisto a non domino anche ai diritti reali minori di usufrutto, uso e pegno. Chi riceve in usufrutto o in pegno un bene mobile da un non titolare, in buona fede e con titolo idoneo, acquista validamente il proprio diritto reale anche se il dante causa non era legittimato. È una proiezione coerente del principio di tutela della circolazione.

Cose smarrite o sottratte: l'eccezione

L'art. 1153 c.c. va letto in combinato disposto con l'art. 1154 c.c. e con l'art. 1153, comma 3, parte ult.: la regola dell'acquisto a non domino non si applica in modo automatico alle cose smarrite o rubate, per le quali soccorre la disciplina speciale (richiesta di restituzione entro termini, rimborso del prezzo al possessore di buona fede in determinati casi). È una contemperazione necessaria: la tutela dell'acquirente non può sacrificare in modo assoluto la posizione di chi ha subito un furto o uno smarrimento.

Rilevanza sistemica della norma

L'art. 1153 c.c. è uno dei pilastri della sicurezza dei traffici giuridici in materia mobiliare. Senza di esso, ogni acquisto sarebbe esposto al rischio di rivendicazioni da parte di precedenti proprietari occulti, con conseguenze paralizzanti per la vita economica. Per questa ragione la dottrina lo definisce "norma cardine" del sistema dei beni mobili, accanto agli artt. 1147 (buona fede), 1158 (usucapione decennale), 2683 ss. (pubblicità immobiliare per gli immobili).

Domande frequenti

Quali sono i tre presupposti dell'acquisto a non domino ex art. 1153 c.c.?

Sono: (1) bene mobile non registrato; (2) titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (compravendita, permuta, donazione); (3) buona fede dell'acquirente al momento della consegna. Tutti e tre devono concorrere (art. 1153, comma 1, c.c.).

L'acquisto a non domino si applica anche alle automobili?

No: l'art. 1153 c.c. riguarda i beni mobili non registrati. Per autoveicoli, navi e aeromobili vige il sistema di pubblicità nei pubblici registri (artt. 815, 2683 ss. c.c.), che esclude l'operatività dell'acquisto a non domino in via possessoria.

Se compro un bene rubato in buona fede, ne divento proprietario?

L'art. 1153 c.c. va coordinato con la disciplina speciale delle cose smarrite o sottratte: in alcuni casi l'acquirente di buona fede mantiene la proprietà, ma la legge prevede limiti, oneri di restituzione e diritto al rimborso del prezzo. La protezione non è automatica.

Cosa significa che la proprietà si acquista 'libera da diritti altrui'?

L'acquirente in buona fede, con titolo idoneo, riceve la cosa libera da pegni, usufrutti o vincoli costituiti dal precedente possessore, se non risultano dal titolo e ignora la loro esistenza (art. 1153, comma 2, c.c.). È una tutela rafforzata dell'affidamento.

L'acquisto a non domino vale anche per usufrutto e pegno?

Sì: l'ultimo comma dell'art. 1153 c.c. estende il meccanismo ai diritti reali minori. Chi riceve in usufrutto, uso o pegno un bene mobile da un non titolare, in buona fede e con titolo idoneo, acquista validamente il proprio diritto reale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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