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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 810 c.c. Nozione

In vigore

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. SEZIONE I – Dei beni nell'ordine corporativo

In sintesi

  • Definizione di bene: sono beni tutte le cose che possono formare oggetto di diritti soggettivi patrimoniali.
  • La norma costituisce il fondamento della classificazione dei beni nel sistema del codice civile: da qui discendono le distinzioni tra beni mobili, immobili, universalità, pertinenze e frutti.
  • La «cosa» acquista rilevanza giuridica solo quando è suscettibile di appropriazione e di valutazione economica.
  • Sono esclusi i beni comuni a tutti (res communes omnium) e le res nullius nella misura in cui non siano appropriabili.

L'articolo 810 c.c. enuncia la definizione generale di bene: è bene qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti. È la norma di apertura del Libro III del codice civile e il presupposto logico di tutta la disciplina dei diritti reali.

Ratio della norma

Il legislatore del 1942 ha scelto una definizione volutamente ampia e funzionale: non è il substrato fisico della cosa a determinarne la rilevanza giuridica, bensì la sua idoneità a costituire oggetto di un diritto. Questa scelta dogmatica consente di includere nel concetto di bene anche le energie (art. 814 c.c.), i beni immateriali (opere dell'ingegno, invenzioni) e, con l'evoluzione dell'ordinamento, le risorse digitali e i dati. Il punto di raccordo è sempre la suscettibilità di appropriazione privata e la valutazione economica.

Analisi del testo

La formula «cose che possono formare oggetto di diritti» richiede tre elementi concorrenti: (1) l'esistenza materiale o ideale della cosa, non occorre la materialità fisica, basta una consistenza giuridicamente riconoscibile; (2) la disponibilità, la cosa deve poter essere sottratta alla fruizione comune o allo stato di abbandono e ricondotta alla signoria di un soggetto; (3) l'utilità economica, la cosa deve avere un valore apprezzabile nel traffico giuridico, anche solo potenzialmente. Sono escluse le res communes omnium (aria, luce solare, acqua del mare in stato libero), che per natura non sono appropriabili individualmente, e le res extra commercium in quanto sottratte alla circolazione per ragioni etiche o di ordine pubblico (es. parti staccate del corpo umano secondo l'interpretazione prevalente).

La categoria «bene» nell'evoluzione giuridica

La nozione di bene è stata progressivamente estesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Le energie (elettricità, gas, calore) sono espressamente qualificate beni mobili dall'art. 814 c.c. I beni immateriali, marchi, brevetti, opere dell'ingegno, sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale. I beni digitali (account, criptovalute, NFT, database) hanno sollevato questioni interpretative recenti: la dottrina prevalente li riconduce al concetto di bene ex art. 810 c.c. ove sussista la disponibilità esclusiva da parte di un soggetto. I dati personali, invece, presentano un regime ibrido tra diritto della personalità e diritto patrimoniale, che li colloca in una zona grigia rispetto alla definizione dell'art. 810.

Connessioni con altre norme

L'art. 810 funge da norma-cardine rispetto alle classificazioni successive: art. 812 c.c. (beni immobili e mobili), art. 814 c.c. (energie come beni mobili), art. 816 c.c. (universalità di mobili), art. 820 c.c. (frutti). La definizione interagisce con l'art. 832 c.c. (contenuto del diritto di proprietà) e con l'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale generica), che presuppone l'esistenza di beni del debitore suscettibili di escussione.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra 'cosa' e 'bene' nel diritto civile?

Ogni bene è una cosa, ma non ogni cosa è un bene. La 'cosa' diventa 'bene' solo quando è suscettibile di formare oggetto di un diritto soggettivo: occorre che sia appropriabile, disponibile e dotata di valore economico. Le res communes omnium (aria, luce) sono cose ma non beni in senso tecnico.

Le criptovalute e i token digitali sono 'beni' ex art. 810 c.c.?

La dottrina prevalente risponde affermativamente: le criptovalute e gli NFT sono beni immateriali dotati di valore economico e disponibilità esclusiva a favore del titolare della chiave privata. Alcune pronunce di merito li hanno già qualificati come beni ai fini del sequestro e della divisione ereditaria.

Le parti del corpo umano rientrano nel concetto di bene ex art. 810 c.c.?

Le parti del corpo umano staccate (es. capelli, sangue per uso trasfusionale, organi destinati al trapianto) sono oggetto di dibattito. La tesi prevalente nega la qualificazione come beni appropriabili privatamente per ragioni di ordine pubblico e tutela della dignità umana, salvo eccezioni per fini terapeutici.

I dati personali sono beni nel senso dell'art. 810 c.c.?

La questione è aperta. I dati personali hanno indubbiamente valore economico, ma il loro regime è governato dal GDPR (Reg. UE 2016/679) e dal codice privacy (d.lgs. 196/2003), che li collocano in una dimensione di diritto della personalità. La dottrina discute se possano essere al contempo beni patrimoniali oggetto di accordi contrattuali.

Un diritto di credito è un 'bene' ex art. 810 c.c.?

Sì. I diritti di credito sono beni immateriali suscettibili di essere oggetto di ulteriori diritti (cessione del credito ex art. 1260 c.c., pegno su crediti ex art. 2800 c.c.). Non sono però oggetto di diritti reali, ma solo di diritti personali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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