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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 813 c.c. Distinzione dei diritti

In vigore

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le norme sui beni immobili si applicano anche ai diritti reali aventi per oggetto beni immobili e alle relative azioni, salvo diversa disposizione di legge.
  • Le norme sui beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti non qualificati immobili.
  • La norma estende la distinzione mobile/immobile dal piano dei beni a quello dei diritti, garantendo coerenza sistematica.

L'articolo 813 c.c. estende la distinzione tra beni immobili e beni mobili ai diritti reali che insistono sugli uni o sugli altri e alle azioni giudiziarie relative, assicurando la coerenza del sistema delle garanzie, della trascrizione e della forma degli atti.

Ratio della norma

Se la distinzione mobile/immobile restasse confinata ai beni materiali, il sistema sarebbe incompleto: i diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, servitù) non sono cose materiali, eppure la legge deve indicare quale regime applicare ai loro trasferimenti e alle relative controversie. L'art. 813 risolve elegantemente il problema: il diritto «segue» la natura del bene su cui insiste. Un usufrutto su un appartamento è soggetto alle norme sugli immobili (trascrizione, forma scritta); un usufrutto su un gregge di animali è soggetto alle norme sui mobili.

Analisi del testo

La norma ha struttura binaria. Il primo periodo dispone che le norme sugli immobili si applicano ai «diritti reali che hanno per oggetto beni immobili» — cioè usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, servitù — e alle azioni relative (azione negatoria, confessoria, petitoria). La clausola «salvo che dalla legge risulti diversamente» consente eccezioni legislative specifiche. Il secondo periodo estende le norme sui mobili a «tutti gli altri diritti», il che include non solo i diritti reali su beni mobili ma potenzialmente anche alcuni diritti personali di godimento quando la legge rinvia alle norme mobiliari.

Applicazioni pratiche

In forza dell'art. 813, sono soggetti alla trascrizione ex art. 2643 c.c. non solo i trasferimenti di proprietà immobiliare, ma anche le costituzioni e trasferimenti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù su immobili. Sono soggetti alla forma scritta ex art. 1350 c.c. i contratti che costituiscono o trasferiscono tali diritti. L'ipoteca (art. 2808 c.c.) può gravare non solo sulla proprietà di un immobile ma anche sull'usufrutto immobiliare e sulle rendite fondiarie. Le azioni petitorie e possessorie relative a diritti reali immobiliari rientrano nella competenza del tribunale del luogo ove è situato l'immobile (art. 21 c.p.c.).

Connessioni con altre norme

L'art. 813 va coordinato con l'art. 812 c.c. (distinzione mobili/immobili) e con gli artt. 1350, 2643 e 2808 c.c. per forma, trascrizione e ipoteca. Per le azioni, rileva l'art. 21 c.p.c. (competenza per materia nelle cause immobiliari) e l'art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale per i diritti reali immobiliari, a differenza dei mobili ex art. 1158 c.c.).

Domande frequenti

Un contratto di usufrutto su un appartamento deve essere fatto per iscritto?

Sì. Poiché per effetto dell'art. 813 c.c. l'usufrutto immobiliare segue il regime dei beni immobili, si applica l'art. 1350 c.c. che richiede la forma scritta a pena di nullità. Il contratto deve inoltre essere trascritto (art. 2643 n. 4 c.c.) per essere opponibile ai terzi.

Le azioni giudiziarie relative a un diritto di servitù rientrano nella competenza del tribunale del luogo dell'immobile?

Sì. L'art. 813 c.c. estende le norme sugli immobili anche alle azioni relative ai diritti reali immobiliari, comprese le servitù. Di conseguenza, ex art. 21 c.p.c., la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile.

Un pegno su un usufrutto mobiliare segue le regole del pegno ordinario?

Sì. Se l'usufrutto ha per oggetto un bene mobile (es. un gregge, un'opera d'arte), segue le regole dei beni mobili. Il pegno si costituisce con il possesso della cosa o con la notifica al terzo debitore (art. 2800 c.c.), senza necessità di trascrizione nei registri immobiliari.

La norma si applica anche ai diritti di credito?

No. L'art. 813 si riferisce ai diritti reali, non ai diritti personali di credito. I crediti hanno il proprio regime autonomo: cessione ex art. 1260 c.c., pegno su crediti ex art. 2800 c.c. La distinzione mobile/immobile si applica ai crediti solo in via eccezionale, quando la legge espressamente lo prevede.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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