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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 770 c.c. Donazione rimuneratoria

In vigore

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

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In sintesi

  • La donazione remuneratoria è la donazione fatta per riconoscere servizi resi dal donatario al donante, anche senza obbligo giuridico.
  • È anch'essa donazione in senso tecnico se supera il valore dei servizi resi: si applica la forma dell'atto pubblico.
  • La donazione fatta in adempimento di un dovere morale (es. verso un collaboratore fedele) è valida come donazione remuneratoria.
  • Si distingue dalla retribuzione contrattuale: non c'è un rapporto di lavoro o mandato, ma un gesto liberale post factum.

La donazione remuneratoria è la liberalità fatta per ricompensare servizi resi dal donatario, anche in assenza di obbligo giuridico. Mantiene la natura di donazione — con tutti i relativi requisiti formali — quando il valore del dono eccede quello dei servizi o quando è motivata da dovere morale piuttosto che giuridico.

Nozione e ratio

L'art. 770 c.c. disciplina una figura particolare di donazione: la donazione remuneratoria, ossia la liberalità compiuta dal donante in considerazione di servizi ricevuti dal donatario. La ratio della norma è chiarire lo statuto giuridico di questi atti: nonostante la loro causa apparentemente sinallagmatica (dare qualcosa in cambio di qualcosa di ricevuto), restano donazioni in senso tecnico quando manca un obbligo giuridico preesistente di corrispondere la rimunerazione.

Quando l'atto è donazione e quando è pagamento

Il discrimine è nel titolo del servizio reso: se il donatario aveva un diritto di credito (contratto di lavoro, mandato, appalto), la corresponsione non è donazione ma adempimento di obbligazione. La donazione remuneratoria presuppone che il servizio sia stato reso senza alcun obbligo giuridico di corrispettivo, o che il donante voglia superare il valore contrattuale già corrisposto. Esempio: Tizio, avvocato pensionato, assiste per anni un vicino anziano senza essere mai retribuito; il vicino alla morte gli lascia un appartamento — è donazione remuneratoria.

Dovere morale come causa

Il secondo comma dell'art. 770 equipara alla donazione remuneratoria la liberalità fatta per adempiere un dovere morale. Il dovere morale non è giuridicamente esigibile ma è socialmente riconosciuto come obbligo di coscienza. La giurisprudenza ha ritenuto che rientri in questa categoria la donazione fatta al dipendente fedele all'atto del pensionamento, la liberalità verso chi ha assistito il donante in malattia, la donazione al collaboratore storico. In questi casi la causa della donazione è mista: liberalità + riconoscenza morale.

Forma e revocabilità

La donazione remuneratoria, pur avendo una causa in parte remuneratoria, è soggetta alle stesse regole formali della donazione ordinaria: atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.), salvo per i doni di modico valore. È altresì revocabile per ingratitudine (art. 800 c.c.) e per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), come qualsiasi altra donazione. La natura remuneratoria può però rilevare nella valutazione dell'ingratitudine: comportamenti che sarebbero intollerabili in donazioni pure potrebbero essere valutati diversamente in presenza di un forte legame pregresso.

Coordinamento normativo

L'art. 770 va letto con l'art. 769 c.c. (nozione di donazione), l'art. 782 c.c. (forma), l'art. 800 c.c. (revocazione per ingratitudine) e con l'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali, che condivide il presupposto del dovere morale).

Domande frequenti

Cos'è una donazione remuneratoria?

È una donazione fatta per ricompensare il donatario di servizi resi al donante senza obbligo giuridico, oppure per adempiere un dovere morale. Mantiene la natura giuridica di donazione e richiede quindi atto pubblico notarile a pena di nullità.

Se pago un servizio già eseguito senza contratto, sto facendo una donazione?

Dipende. Se il servizio era stato eseguito senza alcun accordo di pagamento (es. assistenza amicale), il pagamento successivo configura una donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. Se invece c'era un accordo (anche verbale) di corrispettivo, il pagamento è adempimento contrattuale, non donazione.

La donazione remuneratoria può essere revocata?

Sì. Come qualsiasi donazione, è revocabile per ingratitudine (art. 800 c.c.) e per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). La natura remuneratoria non esclude la revocabilità, anche se i tribunali possono valutare con più cautela la sussistenza dell'ingratitudine in presenza di un forte vincolo di riconoscenza pregresso.

Quale differenza c'è tra donazione remuneratoria e obbligazione naturale?

L'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) è un dovere giuridicamente non esigibile ma moralmente sentito: il suo adempimento spontaneo non è ripetibile. La donazione remuneratoria va oltre: non è solo adempimento di dovere morale ma liberalità motivata dalla riconoscenza. La distinzione rileva sul piano formale: l'obbligazione naturale può adempiersi anche verbalmente o per facta concludentia.

Un regalo di fine rapporto al dipendente fedele è una donazione?

Se supera la normale prassi aziendale e non è dovuto contrattualmente, sì: configura una donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. e richiede atto pubblico notarile se di valore non modico. In mancanza di forma, l'atto è nullo e il donatario non può pretenderne l'adempimento.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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