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Art. 768 OCTIES c.c. Controversie
In vigore
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La conciliazione obbligatoria preliminare
L'art. 768-octies c.c. chiude il Capo dedicato al patto di famiglia introducendo una condizione di procedibilita: tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme sul patto di famiglia devono essere preventivamente sottoposte a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 5/2003 (oggi confluiti nel sistema della mediazione disciplinata dal D.Lgs. 28/2010). Si tratta di una scelta legislativa coerente con la natura dell'istituto, che coinvolge dinamiche familiari complesse e patrimoni di rilevanza spesso strategica per la continuita dell'impresa.
Ambito di applicazione
La norma si riferisce a tutte le controversie derivanti dalle disposizioni del Capo V-bis, dunque alle liti riguardanti la validita del patto, l'inadempimento dell'obbligo di liquidazione, la determinazione del valore del compendio aziendale, l'esercizio del recesso, le pretese dei legittimari sopravvenuti ex art. 768-sexies c.c. e le ipotesi di scioglimento o modifica del patto. Restano fuori dal perimetro le controversie che, pur riguardando i medesimi soggetti, non discendano direttamente dalla disciplina del patto (ad esempio liti su altri beni successori non oggetto del patto).
Il procedimento di mediazione
L'attivazione della procedura richiede il deposito di una domanda presso un organismo di mediazione iscritto al Ministero della Giustizia. Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro, generalmente entro trenta giorni. Le parti, assistite dai propri avvocati, espongono al mediatore le posizioni e i rispettivi interessi; il mediatore facilita il dialogo ed eventualmente formula una proposta conciliativa. Se le parti raggiungono un accordo, questo viene redatto in un verbale che, sottoscritto dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato accordo, il mediatore redige un verbale negativo che attesta la condizione di procedibilita assolta e consente l'avvio dell'azione giudiziaria.
Vantaggi della conciliazione
La mediazione presenta indubbi vantaggi nelle controversie da patto di famiglia. In primo luogo, consente di preservare i rapporti familiari: un processo civile lungo e ostile rischia di compromettere definitivamente la coesione del nucleo, mentre la mediazione favorisce un approccio cooperativo. In secondo luogo, riduce drasticamente tempi e costi: una controversia complessa puo definirsi in pochi mesi, anziche nei tempi lunghi della giurisdizione ordinaria. Infine, l'accordo conciliativo puo prevedere soluzioni creative e personalizzate, non vincolate alla rigida applicazione delle norme: ad esempio, una rimodulazione delle liquidazioni, l'assegnazione di beni alternativi, l'inserimento di clausole di governance aziendale.
Esempio pratico
Tizio, imprenditore, ha trasferito al figlio Caio l'azienda di famiglia con patto stipulato cinque anni fa. Alla morte di Tizio, il fratello Mevio ritiene che la valutazione dell'azienda fosse stata sottostimata e che la liquidazione ricevuta sia inadeguata. Prima di adire il tribunale, Mevio deve attivare la procedura di mediazione. In sede conciliativa, Caio e Mevio - con l'aiuto del mediatore e di un perito tecnico - possono concordare una rivalutazione del compendio e un'integrazione della liquidazione, evitando un contenzioso che potrebbe protrarsi per anni. Il verbale di accordo, sottoscritto dagli avvocati, e immediatamente esecutivo.
Indicazioni operative
Per il professionista che assiste le parti e essenziale presentarsi alla mediazione con una documentazione completa: copia del patto, perizia di stima, eventuali comunicazioni intercorse, prospetto delle liquidazioni effettuate. E inoltre opportuno preparare il cliente all'incontro illustrando la natura non avversariale della procedura e i possibili scenari di accordo. Anche quando la mediazione si conclude senza accordo, l'esercizio puo essere utile per comprendere meglio le posizioni della controparte e impostare con maggiore consapevolezza l'eventuale fase giudiziale successiva.
Domande frequenti
La conciliazione e obbligatoria?
Si, e una condizione di procedibilita: senza il preventivo tentativo di conciliazione (oggi mediazione) presso un organismo iscritto al Ministero della Giustizia, l'azione giudiziaria non puo essere coltivata. Il giudice, se rileva l'omissione, rinvia le parti in mediazione.
Quali liti rientrano nell'obbligo di conciliazione?
Tutte le controversie che derivano dalle disposizioni del Capo sul patto di famiglia: validita del patto, inadempimento delle obbligazioni di liquidazione, recesso, scioglimento, pretese dei legittimari sopravvenuti.
Cosa succede se la mediazione non porta a un accordo?
Il mediatore redige un verbale negativo che attesta la condizione di procedibilita assolta. Le parti possono quindi promuovere l'azione giudiziaria ordinaria davanti al tribunale competente.
L'accordo conciliativo e vincolante?
Si, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra puo procedere all'esecuzione forzata senza dover instaurare un giudizio di cognizione.
Si possono inserire clausole arbitrali nel patto di famiglia?
Si, le parti possono prevedere clausole compromissorie che devolvano le controversie ad arbitri. Resta tuttavia l'obbligo di esperire preventivamente la mediazione, salvo specifiche eccezioni di legge.