Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 768-septies c.c. – Scioglimento
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 768-sexies - sexies Codice Civile: Rapporti con i terzi→Cod. civ. art. 768-octies - octies Codice Civile: Controversie→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 768-quinquies Codice Civile: Vizi del consenso→Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione→Art. 768 ter Codice Civile: Forma→Art. 768 bis Codice Civile: Nozione→Articolo 768 Codice Civile: Alienazione della porzione ereditaria→Art. 769 Codice Civile: Definizione→Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supplemento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di simmetria nella modifica del patto
L'art. 768-septies c.c. disciplina la fase finale del ciclo di vita del patto di famiglia, stabilendo che lo scioglimento o la modifica dell'accordo possono avvenire solo a opera delle medesime persone che hanno concluso il patto originario. E il principio della simmetria contrattuale: poiche il patto di famiglia coinvolge una pluralita di soggetti (imprenditore, coniuge, legittimari, discendenti assegnatari), ogni sua alterazione richiede il consenso unanime degli stessi, salvo subentro per successione o cessione. Questa rigidita formale e funzionale a preservare la stabilita degli effetti del patto e a impedire manovre opportunistiche di singoli partecipanti.
Lo scioglimento mediante diverso contratto
La prima modalita prevista e quella di un nuovo contratto, con caratteristiche e presupposti analoghi al patto originario. Significa atto pubblico notarile, partecipazione di tutti i soggetti, eventuale rideterminazione delle attribuzioni. Tizio, imprenditore, e il figlio assegnatario Caio possono ad esempio decidere - con il consenso di Sempronia coniuge e dell'altro figlio Mevio - di sciogliere il patto stipulato cinque anni prima per riorganizzare il passaggio generazionale alla luce di sopraggiunte esigenze, magari perche l'azienda ha mutato struttura o perche Caio non vuole piu proseguire l'attivita. Il nuovo contratto puo anche limitarsi a modificare alcuni profili (ad esempio rideterminando la liquidazione dei legittimari non assegnatari) lasciando in piedi il resto.
Il recesso
La seconda modalita e il recesso unilaterale, ammesso solo se espressamente previsto nel patto originario. La clausola di recesso deve essere esplicita e non puo essere desunta implicitamente; e buona prassi disciplinarne anche i presupposti (ad esempio: recesso per giusta causa, recesso entro un certo termine, recesso a fronte di indennizzo). Il recesso richiede una dichiarazione formale indirizzata agli altri contraenti, certificata da un notaio: non basta dunque una lettera o una pec, occorre l'intervento del pubblico ufficiale che attesti la provenienza e la data della dichiarazione.
Conseguenze dello scioglimento
Sciolto il patto, i beni aziendali trasferiti dovrebbero, in linea di principio, tornare nella titolarita dell'imprenditore disponente, salvo diversa pattuizione tra le parti. Le liquidazioni gia versate ai legittimari vanno generalmente restituite, anche qui salvo accordi specifici. Lo scioglimento non ha effetti retroattivi automatici verso i terzi che abbiano nel frattempo acquistato diritti dai beneficiari del patto: si tratta di un profilo delicato che richiede attenta valutazione caso per caso, anche sotto il profilo della pubblicita presso il Registro delle Imprese.
Suggerimenti per il professionista
In sede di stesura del patto e consigliabile includere una clausola di recesso ben strutturata, con previsione delle ipotesi che lo legittimano, dei termini di esercizio, delle modalita di restituzione di beni e somme. Anche la previsione di un meccanismo di revisione periodica (ad esempio ogni tre o cinque anni) puo essere utile per adeguare il patto a circostanze familiari o aziendali mutate, evitando il ricorso a uno scioglimento integrale che e operazione complessa e costosa. Tutto cio nel rispetto del principio di simmetria, perche ogni modifica richiede comunque il consenso unanime dei contraenti originari.
Domande frequenti
Si puo modificare il patto di famiglia in qualsiasi momento?
Si, ma solo con il consenso di tutti i soggetti che lo hanno stipulato originariamente (o dei loro aventi causa). Non e ammessa la modifica unilaterale da parte del solo imprenditore o di alcuni soltanto dei partecipanti.
Lo scioglimento richiede sempre il notaio?
Si, sia che si proceda con un nuovo contratto di scioglimento sia che si eserciti il recesso, e necessario l'intervento del notaio. Nel primo caso serve un nuovo atto pubblico, nel secondo una certificazione notarile della dichiarazione di recesso.
Il recesso e sempre possibile?
No, il recesso e ammesso solo se espressamente previsto nel patto originario. In assenza di tale clausola, l'unica via per sciogliere il patto e il contratto di scioglimento sottoscritto da tutti i partecipanti.
Cosa succede se uno dei partecipanti originari e nel frattempo deceduto?
Il consenso deve essere prestato dai suoi eredi o aventi causa, che subentrano nella posizione contrattuale del partecipante defunto. In mancanza, lo scioglimento o la modifica non sono validi.
Lo scioglimento del patto produce effetti retroattivi?
Non automaticamente: gli effetti dello scioglimento sono di norma ex nunc e non pregiudicano i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Le parti possono comunque disciplinare nel contratto di scioglimento gli effetti retroattivi tra di loro.