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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 768-ter c.c. – Forma

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

In sintesi

  • L'art. 768-ter c.c. stabilisce il requisito di forma del patto di famiglia: a pena di nullità, deve essere concluso per atto pubblico.
  • L'atto pubblico è il rogito notarile: un notaio deve essere presente e ricevere l'atto, garantendo l'identità delle parti e la liceità del contenuto.
  • La nullità è assoluta: un patto di famiglia non ricevuto da un notaio è invalido sin dall'origine e non può essere sanato.
  • La forma pubblica garantisce la certezza giuridica di un atto che incide profondamente sui diritti successori dei legittimari.
  • L'atto pubblico è anche condizione per la trascrizione nei registri immobiliari se il patto ha per oggetto beni immobili.
Indice dei contenuti

Il patto di famiglia: breve premessa

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c., introdotti dalla l. 55/2006) è un contratto con cui l'imprenditore trasferisce in vita l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con il consenso di tutti gli altri potenziali legittimari che ricevono liquidazione immediata in denaro o beni. È uno strumento di passaggio generazionale dell'impresa che deroga al divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).

La forma come requisito di validità

L'art. 768-ter c.c. è la norma sulla forma: il patto deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità. Non è sufficiente una scrittura privata autenticata, né un contratto informale: solo il rogito notarile soddisfa il requisito. La scelta del legislatore è motivata dalla gravità degli effetti del patto: redistribuisce quote di patrimonio tra i legittimari, rinuncia anticipata a diritti successori, e crea obblighi economici complessi. Tutte queste operazioni richiedono la garanzia di un professionista terzo che verifichi la liceità, l'identità delle parti e la volontarietà del consenso.

Parti necessarie e consenso unanime

Il patto di famiglia richiede la partecipazione e il consenso unanime del disponente, del beneficiario del trasferimento d'azienda, e di tutti gli altri legittimari. Se anche uno solo dei legittimari è assente, il patto è inefficace nei suoi confronti (art. 768-quater, co. 2 c.c.), ma non per questo nullo in senso assoluto. La nullità formale ex art. 768-ter colpisce invece l'intera struttura del patto per mancanza dell'atto pubblico.

Trascrizione e opponibilità

Se il patto ha per oggetto beni immobili, l'atto pubblico è anche il titolo necessario per la trascrizione nei registri immobiliari. Senza trascrizione, il trasferimento non è opponibile ai terzi (creditori, successivi acquirenti) anche se il patto è perfetto tra le parti.

Implicazioni per il professionista

Il commercialista che partecipa alla progettazione di un passaggio generazionale deve sapere che il patto di famiglia non può essere predisposto in forma di scrittura privata e poi «confermato» dal notaio: il notaio deve ricevere direttamente l'atto, che nasce già come pubblico. La preparazione del patto richiede una collaborazione tra il consulente fiscale (per valorizzazioni, imposte, step-up di costi fiscali) e il notaio (per la forma e la struttura giuridica).

Domande frequenti

Il patto di famiglia può essere fatto con una scrittura privata firmata davanti a un notaio?

No. L'art. 768-ter c.c. richiede l'atto pubblico a pena di nullità: il notaio deve ricevere direttamente l'atto, non limitarsi ad autenticare le firme. Una scrittura privata autenticata non è sufficiente.

Cosa succede se un patto di famiglia viene fatto senza atto pubblico notarile?

È nullo, con nullità assoluta. La nullità non può essere sanata e chiunque vi abbia interesse può farla valere, senza termine di prescrizione.

Tutti i legittimari devono partecipare al patto di famiglia?

Sì. Il patto richiede il consenso unanime del disponente, del beneficiario e di tutti i legittimari esistenti al momento della stipula. Chi non partecipa può impugnare il patto per inefficacia nei suoi confronti.

Se il patto di famiglia ha per oggetto un'azienda e immobili, serve la trascrizione?

Sì. Per i beni immobili compresi nel patto, l'atto pubblico notarile è il titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, necessaria per l'opponibilità ai terzi.

Il patto di famiglia si può revocare dopo la firma?

Sì, ma solo con il consenso di tutte le parti che lo hanno stipulato e con un nuovo atto pubblico notarile (art. 768-septies c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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