Art. 808-ter c.p.c. – Arbitrato irrituale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che
esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.
(La norma si applicherà alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo
che la prevede)
In sintesi
L'arbitrato irrituale definisce la controversia mediante determinazione contrattuale, annullabile dal giudice per vizi tassativamente previsti dalla norma.
Ratio
L'art. 808-ter introduce nel codice di rito la disciplina dell'arbitrato irrituale, istituto di origine consuetudinaria e dottrinale che in precedenza trovava fondamento unicamente nell'autonomia privata. La norma risponde all'esigenza di riconoscere e regolare una forma di risoluzione alternativa delle controversie in cui gli arbitri non svolgono una funzione giurisdizionale sostitutiva, ma agiscono come mandatari delle parti, producendo un atto negoziale — il lodo contrattuale — soggetto al regime dei contratti e non a quello dei provvedimenti giurisdizionali.
La scelta legislativa di inserire questa disciplina nel titolo VIII del libro IV del codice riflette la volontà di armonizzare la regolamentazione di tutte le forme arbitrali, pur mantenendo la distinzione strutturale tra arbitrato rituale e irrituale.
Analisi
Il primo comma richiede una disposizione espressa per iscritto affinché la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale in deroga all'art. 824-bis. In assenza di tale previsione esplicita, si applicano le norme dell'arbitrato rituale. Il secondo comma elenca tassativamente le cause di annullamento del lodo contrattuale: invalidità della convenzione arbitrale; pronuncia su conclusioni eccedenti i limiti della convenzione (purché l'eccezione sia stata sollevata nel procedimento); nomina degli arbitri in difformità alle forme convenute; pronuncia da parte di soggetto ineleggibile ai sensi dell'art. 812; inosservanza delle regole di validità del lodo imposte dalle parti; violazione del principio del contraddittorio.
Il terzo comma esclude l'applicabilità dell'art. 825, che disciplina il procedimento di deposito e l'esecutività del lodo rituale: il lodo contrattuale, in quanto atto negoziale, non può diventare titolo esecutivo mediante exequatur giudiziale ma, ove non spontaneamente adempiuto, dovrà essere azionato in via ordinaria.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che le parti di un contratto o di un accordo compromissorio abbiano espressamente previsto, in forma scritta, di devolvere le loro controversie ad arbitri con funzione di determinatori contrattuali anziché di giudici privati. L'arbitrato irrituale è particolarmente diffuso in ambito commerciale e nelle controversie di lavoro, ove la rapidità e la riservatezza dell'atto negoziale sono preferite all'autorità del lodo rituale. Il regime di annullabilità — e non di nullità — implica che il lodo contrattuale produce effetti fino alla sua impugnazione davanti al giudice ordinario competente.
La norma non si applica alle convenzioni arbitrali stipulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. di riforma che ha introdotto la disposizione nel codice.
Connessioni
L'art. 808-ter si coordina con l'art. 824-bis, che definisce gli effetti del lodo rituale equiparandolo alla sentenza, e con l'art. 825 sull'esecutività; entrambi sono espressamente esclusi. Il regime di annullabilità richiama le disposizioni del libro I sulla competenza del giudice. L'art. 812 fissa i requisiti soggettivi degli arbitri rilevanti anche per il lodo irrituale. In materia di arbitrato irrituale di lavoro, rileva la disciplina speciale di cui all'art. 412-ter c.p.c.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale?
Nell'arbitrato rituale (art. 824-bis) il lodo ha l'efficacia di una sentenza e può diventare titolo esecutivo. Nell'arbitrato irrituale il lodo è un atto contrattuale, privo di efficacia esecutiva diretta, e può essere impugnato per annullamento davanti al giudice ordinario.
Come si deve prevedere l'arbitrato irrituale nel contratto?
Le parti devono inserire una disposizione espressa per iscritto che stabilisca la scelta dell'arbitrato irrituale e il meccanismo di determinazione contrattuale. Non è sufficiente una generica clausola compromissoria senza indicare la deroga all'art. 824-bis.
Su quali basi si può chiedere l'annullamento del lodo irrituale?
I motivi di annullamento sono tassativi: invalidità della convenzione arbitrale, pronuncia ultra petita, nomina irregolare degli arbitri, incapacità dell'arbitro ex art. 812, inosservanza delle regole di validità del lodo imposte dalle parti, violazione del contraddittorio.
Il lodo contrattuale si può portare in esecuzione forzata?
No, direttamente no. A differenza del lodo rituale, quello irrituale non è depositabile ai sensi dell'art. 825 e non diventa titolo esecutivo. Per ottenere l'adempimento coatto occorre azionare il lodo in giudizio ordinario.
Se l'arbitrato irrituale si chiude senza pronuncia sul merito, la clausola rimane valida?
Sì, ai sensi dell'art. 808-quinquies la conclusione del procedimento senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato, che potrà quindi essere riattivata per la stessa o per future controversie.
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