Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 812 c.p.c. – Incapacità di essere arbitro
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 811 - Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri→Cod. proc. civ. art. 813 - Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbit…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri→Art. 813-ter c.p.c.: Responsabilità degli arbitri→Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri→Articolo 814 Codice di Procedura Civile: Diritti degli arbitri→Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri→Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri→Art. 808-quinquies c.p.c.: Efficacia della convenzione d’arbitra
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Non può assumere la funzione di arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire: requisito inderogabile di idoneità soggettiva.
Ratio
L'art. 812 pone un limite soggettivo assoluto all'assunzione dell'incarico di arbitro: la capacità legale di agire. La scelta legislativa rispecchia la natura dell'arbitrato come attività che richiede la piena capacità di comprendere, deliberare e rispondere degli atti compiuti. Un soggetto privo, anche solo parzialmente, della capacità legale di agire, come il minore, l'interdetto, l'inabilitato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non è in grado di svolgere le funzioni arbitrali con la necessaria autonomia e responsabilità.
Analisi
La norma è un enunciato unico e categorico: «Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.» L'incapacità «parziale» ricomprende l'inabilitato e, dopo la riforma dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004), il beneficiario di amministrazione di sostegno nei limiti delle limitazioni imposte dal decreto del giudice tutelare. Non sono invece precluse dall'art. 812 altre limitazioni soggettive di carattere etico o deontologico (incompatibilità, conflitti di interesse), che possono però rilevare in sede di ricusazione ex art. 815. La norma non richiede che l'incapacità sia conosciuta al momento della nomina: se sopravviene nel corso del procedimento, l'arbitro deve essere sostituito ai sensi dell'art. 811.
Quando si applica
L'incapacità rileva sia al momento della nomina, rendendo invalida la designazione, sia se sopravviene durante il procedimento. Il lodo pronunciato da arbitro incapace è affetto da nullità: per l'arbitrato rituale, l'art. 829, primo comma, n. 2, sancisce la nullità per irregolare costituzione del collegio; per l'arbitrato irrituale, l'art. 808-ter, secondo comma, n. 3, prevede l'annullabilità del lodo contrattuale.
Connessioni
L'art. 812 è richiamato dall'art. 808-ter (arbitrato irrituale) e dall'art. 829 (impugnazione del lodo rituale). Si coordina con l'art. 811 sulla sostituzione degli arbitri in caso di sopravvenuta incapacità. Il regime della capacità legale di agire è disciplinato dagli artt. 2 ss. c.c. (minore età), 414 ss. c.c. (interdizione), 415 ss. c.c. (inabilitazione), 404 ss. c.c. (amministrazione di sostegno).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio nominano come arbitro unico Filano, del quale però ignorano che è stato dichiarato interdetto con sentenza passata in giudicato. Pronunciato il lodo, Tizio apprende la circostanza e propone impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 2, allegando che il collegio era irregolarmente costituito per violazione dell'art. 812. La corte d'appello accoglie l'impugnazione e dichiara la nullità del lodo, rimettendo le parti al procedimento arbitrale da ricostituire con arbitro capace.
Caso 2: Caso 2
Durante un procedimento arbitrale con tre arbitri, uno di essi viene sottoposto ad amministrazione di sostegno con decreto che limita la capacità di compiere atti di gestione e rappresentanza. La parte che l'aveva nominato, appreso del decreto, si accorda con la controparte per sostituirlo ai sensi dell'art. 811 prima della pronuncia del lodo, evitando che il vizio di incapacità parziale si propaghi all'intera procedura e renda il lodo impugnabile.
Domande frequenti
Un minore può essere nominato arbitro?
No. Il minore è privo della capacità legale di agire ex art. 2 c.c. e rientra nel divieto assoluto dell'art. 812. La nomina sarebbe invalida e il lodo eventualmente pronunciato sarebbe impugnabile.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare l'arbitro?
Dipende dal contenuto del decreto del giudice tutelare. Se il decreto limita la capacità di agire in settori rilevanti per l'esercizio delle funzioni arbitrali, l'art. 812 impedisce la nomina. In caso di limitazioni circoscritte ad altri atti, occorre una valutazione caso per caso.
Cosa succede se l'incapacità dell'arbitro viene scoperta dopo la pronuncia del lodo?
Per l'arbitrato rituale il lodo è impugnabile per nullità (art. 829, n. 2). Per l'arbitrato irrituale il lodo contrattuale è annullabile (art. 808-ter, secondo comma, n. 3). I termini di impugnazione decorrono dalla notifica del lodo.
L'inabilitato può essere nominato arbitro?
No, almeno per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che rientrano nella sfera dell'incapacità parziale. Poiché l'esercizio delle funzioni arbitrali va oltre l'ordinaria amministrazione, l'inabilitato non può essere arbitro.
Le parti possono derogare convenzionalmente al requisito della capacità legale?
No. L'art. 812 è una norma imperativa e inderogabile. Nessuna convenzione arbitrale può validamente nominare come arbitro un soggetto privo della capacità legale di agire.