Art. 813-ter c.p.c. – Responsabilità degli arbitri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:
con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto,
ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;
con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma
degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti
previsti dall’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, commi secondo e terzo.
L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso
previsto dal primo comma, n. 1)
Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo
l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui
l’impugnazione è stata accolta.
Se la responsabilità non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una
somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al
triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel
caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
In sintesi
L'arbitro risponde dei danni causati alle parti per dolo o colpa grave, con limiti risarcitori e condizioni procedurali tassativamente previste dalla norma.
Ratio
L'art. 813-ter introduce una disciplina organica della responsabilità civile degli arbitri, colmando una lacuna significativa dell'ordinamento. In assenza di tale norma, la responsabilità degli arbitri avrebbe dovuto ricavarsi per via analogica dalla responsabilità del mandatario o del prestatore d'opera intellettuale, con esiti incerti. Il legislatore ha scelto di modellare la responsabilità arbitrale su quella del magistrato (richiamando la L. 117/1988), riconoscendo la natura quasi-giurisdizionale dell'arbitrato rituale pur escludendo la qualifica pubblicistica degli arbitri (art. 813, secondo comma). Il limite risarcitorio al triplo del compenso introduce un tetto che bilancia l'esigenza di responsabilizzare gli arbitri con quella di non scoraggiare l'assunzione dell'incarico.
Analisi
Il primo comma individua due ipotesi di responsabilità qualificate: l'omissione o ritardo doloso o gravemente colposo con conseguente decadenza ex art. 813-bis (n. 1); la mancata pronuncia del lodo entro il termine fissato dagli artt. 820 o 826, per dolo o colpa grave (n. 2). Il secondo comma prevede una responsabilità residuale per tutti gli altri casi, limitata al dolo o colpa grave e nei limiti dei commi 2 e 3 dell'art. 2 L. 117/1988 (che richiedono diniego di giustizia o travisamento manifesto di fatto o diritto). Il terzo comma disciplina il momento processuale dell'azione di responsabilità: in pendenza di arbitrato è proponibile solo per il caso del n. 1 del primo comma; se è stato pronunciato il lodo, solo dopo l'impugnazione accolta con sentenza passata in giudicato e per i motivi dell'impugnazione accolta. Il quarto comma fissa il limite risarcitorio: triplo del compenso convenuto o tariffario, inoperante in caso di dolo. Il quinto comma prevede la perdita del diritto al compenso e al rimborso spese in caso di responsabilità dell'arbitro; riduzione in caso di nullità parziale del lodo. Il sesto comma sancisce il principio di personalità della responsabilità: ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una parte subisce un danno per fatto doloso o gravemente colposo di un arbitro: rifiuto ingiustificato di compiere atti, ritardi intenzionali, mancata pronuncia del lodo nel termine, o altri comportamenti gravemente scorretti che abbiano influito sull'esito dell'arbitrato. La condizione che il lodo sia stato impugnato con successo prima di agire per responsabilità, salvo il caso di decadenza, garantisce che l'azione risarcitoria non venga usata strumentalmente per aggirare il vincolo dell'impugnazione del lodo.
Connessioni
L'art. 813-ter si coordina con l'art. 813-bis (decadenza, presupposto per il n. 1), con gli artt. 820-826 (termini per la pronuncia del lodo), con l'art. 829 (impugnazione del lodo per nullità, condizione per l'azione di responsabilità) e con la L. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, richiamata espressamente per il regime residuale.
Domande frequenti
Posso citare in giudizio un arbitro che ha fatto male il suo lavoro?
Sì, ma con condizioni precise. L'azione di responsabilità è proponibile solo per dolo o colpa grave. Se è stato pronunciato il lodo, occorre prima averlo impugnato con successo con sentenza passata in giudicato.
C'è un limite massimo al risarcimento che posso ottenere dall'arbitro?
Sì. Salvo che la responsabilità derivi da dolo, il risarcimento non può superare il triplo del compenso convenuto o, in mancanza, il triplo del compenso tariffario applicabile.
Se un arbitro ha sbagliato, perdo anche il diritto di fargli pagare il compenso?
Nei casi di responsabilità accertata dell'arbitro, il compenso e il rimborso spese non gli sono dovuti. In caso di nullità parziale del lodo, il compenso è soggetto a riduzione.
Se il collegio ha tre arbitri, posso agire contro tutti per lo stesso errore?
No. L'art. 813-ter, ultimo comma, sancisce il principio di personalità: ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio. Occorre dimostrare la responsabilità individuale di ciascuno.
Quando posso agire per responsabilità mentre l'arbitrato è ancora in corso?
Solo nel caso previsto dall'art. 813-ter, primo comma, n. 1: quando l'arbitro è stato dichiarato decaduto per dolo o colpa grave nell'omissione o ritardo di atti. In tutti gli altri casi occorre attendere la conclusione del procedimento e, se è stato pronunciato lodo, l'accoglimento dell'impugnazione.