Testo dell'articoloVigente
Art. 815 c.p.c. – Ricusazione degli arbitri
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Un arbitro può essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro.
Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense.
La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri.
Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
In sintesi
Indice dei contenuti
Un arbitro può essere ricusato per incompatibilità, interesse nella causa, legami con le parti o difetto delle qualifiche convenute, con procedura davanti al presidente del tribunale.
Ratio
L'art. 815 c.p.c. tutela il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri, che costituisce un presupposto essenziale della legittimità del procedimento arbitrale. La norma ricalca, con adattamenti, il regime dell'astensione e ricusazione dei giudici togati (artt. 51-52 c.p.c.), ma è calibrata sulla specificità del rapporto arbitrale, in cui le parti stesse partecipano alla designazione del decidente.
La previsione di un termine perentorio breve (dieci giorni) risponde all'esigenza di certezza e celerità del procedimento, evitando che le parti strumentalizzino la ricusazione come tattica dilatoria.
Analisi
Il primo comma elenca tassativamente le cause di ricusazione: assenza delle qualifiche convenute; interesse personale o tramite ente/società nella causa; vincoli di parentela fino al quarto grado, convivenza o commensalità abituale con le parti o i difensori; causa pendente o grave inimicizia; rapporti di lavoro subordinato, consulenza continuativa o altri rapporti patrimoniali o associativi che compromettano l'indipendenza; aver già prestato consulenza, assistenza o difesa nella medesima vicenda o aver deposto come testimone.
Il secondo comma introduce un'eccezione importante: la parte che ha nominato o contribuito a nominare l'arbitro può ricusarlo solo per cause sopravvenute o conosciute dopo la nomina, in coerenza con il principio di autoresponsabilità. Il terzo comma disciplina il procedimento: ricorso al presidente del tribunale ex art. 810 entro dieci giorni (termine perentorio), pronuncia con ordinanza non impugnabile sentiti l'arbitro e le parti. Il quarto comma prevede la condanna alle spese in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, con sanzione pecuniaria fino al triplo del massimo del compenso dell'arbitro singolo. Il quinto comma, infine, stabilisce che l'accoglimento dell'istanza determina l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dall'arbitro ricusato o con il suo concorso.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i procedimenti arbitrali rituali ogni volta che emerga una causa di incompatibilità dell'arbitro. Il termine perentorio di dieci giorni decorre dalla notificazione della nomina oppure, se la causa è scoperta successivamente, dal momento della sua conoscenza. Particolare rilevanza pratica assumono i casi di rapporti professionali continuativi tra arbitro e parte (consulenze, incarichi societari), spesso non immediatamente conoscibili.
La norma trova applicazione anche in sede di nomina di arbitro sostituto, qualora il nuovo designato presenti a sua volta cause di ricusazione.
Connessioni
L'art. 815 si coordina con l'art. 810 (nomina e sostituzione degli arbitri), l'art. 813-bis (decadenza degli arbitri) e l'art. 829 (impugnazione del lodo per nullità). Sul piano sistematico, richiama i principi degli artt. 51-52 c.p.c. sull'astensione e ricusazione del giudice, pur con un regime procedurale autonomo e semplificato. La sanzione per ricusazione manifestamente infondata si raccorda con i principi di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) e con le norme sulle spese del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio nomina come proprio arbitro l'avvocato Sempronio, specialista in diritto commerciale. Dopo la nomina, Caio scopre che Sempronio è amministratore di una società controllata dalla controparte Tizio, situazione che compromette palesemente la sua indipendenza. Caio propone ricorso ex art. 815 al presidente del tribunale competente entro dieci giorni dalla scoperta, allegando visure camerali. Il presidente, sentito Sempronio e le parti, accoglie l'istanza con ordinanza non impugnabile: tutti gli atti istruttori compiuti con il concorso di Sempronio vengono dichiarati inefficaci e si procede alla sua sostituzione.
Caso 2: Caso 2
Mevio e Filano nominano di comune accordo come arbitro unico il professore Caio, precisando in clausola compromissoria che l'arbitro deve essere docente universitario di diritto civile. A procedimento avanzato, Mevio eccepisce che Caio non è più docente di ruolo da due anni, essendo andato in pensione. Il presidente del tribunale, verificata l'eccezione, accoglie la ricusazione per difetto della qualifica espressamente convenuta. Poiché Mevio era a conoscenza del pensionamento di Caio già al momento della nomina, viene condannato alle spese per non aver sollevato tempestivamente l'eccezione, e il collegio procede alla sostituzione dell'arbitro.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va proposta la ricusazione di un arbitro?
La ricusazione va proposta con ricorso al presidente del tribunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina oppure, se la causa di ricusazione è conosciuta successivamente, da quando la parte ne ha avuto conoscenza. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto.
Se propongo la ricusazione, il procedimento arbitrale si ferma?
No, di regola la proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale. Tuttavia, gli arbitri possono disporre diversamente se lo ritengono opportuno. Solo l'accoglimento dell'istanza determina l'inefficacia degli atti già compiuti dall'arbitro ricusato.
Posso ricusare l'arbitro che ho nominato io stesso?
Sì, ma solo per cause di ricusazione che non conoscevi al momento della nomina. Se la causa era già nota quando hai designato l'arbitro, la ricusazione non è ammessa: la parte risponde delle proprie scelte nella designazione.
Cosa succede agli atti già compiuti se la ricusazione viene accolta?
L'accoglimento della ricusazione determina l'inefficacia di tutta l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso. Ciò significa che le udienze, le istruttorie e le deliberazioni a cui ha partecipato devono essere rinnovate con il nuovo arbitro.
È possibile impugnare l'ordinanza che decide sulla ricusazione?
No. L'ordinanza con cui il presidente del tribunale si pronuncia sulla ricusazione è espressamente dichiarata non impugnabile dalla norma. Questo garantisce la rapidità della decisione e impedisce che la ricusazione diventi uno strumento di blocco del procedimento.