Art. 816-ter c.p.c. – Istruzione probatoria
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere
la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono
altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a
quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno
secondo le circostanze, possono richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell’arbitrato, che ne
ordini la comparizione davanti a loro.
Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data
dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.
Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti
tecnici sia persone fisiche, sia enti.
Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e
documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.
In sintesi
Gli arbitri possono assumere testimonianze, nominare consulenti tecnici e richiedere informazioni alla PA; se un testimone rifiuta, possono chiedere al presidente del tribunale di ordinarne la comparizione.
Ratio
L'art. 816-ter c.p.c. disciplina l'istruzione probatoria nell'arbitrato, affrontando il nodo critico dei poteri degli arbitri in materia di prova: essendo soggetti privati privi di imperium, gli arbitri non possono coercire i terzi. La norma risolve questa limitazione strutturale attraverso un meccanismo di ausilio giudiziario, consentendo di ricorrere al presidente del tribunale per l'assunzione coattiva della testimonianza.
La previsione di forme alternative di assunzione della prova testimoniale (deposizione a domicilio, deposizione scritta) risponde all'esigenza di flessibilità dell'arbitrato e riduce le situazioni in cui si rende necessario il ricorso al tribunale.
Analisi
Il primo comma ribadisce la delegabilità degli atti istruttori a uno degli arbitri. Il secondo comma introduce tre modalità di assunzione della testimonianza: davanti all'intero collegio, a domicilio o in ufficio del testimone (con consenso di quest'ultimo), ovvero per iscritto tramite risposte a quesiti nel termine fissato dagli arbitri. Il terzo comma disciplina il caso del testimone renitente: gli arbitri possono — non devono — rivolgersi al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato per ottenere un ordine di comparizione coattiva. Il quarto comma prevede la sospensione del termine per la pronuncia del lodo dalla data dell'ordinanza presidenziale alla data dell'udienza per l'assunzione.
Il quinto comma attribuisce agli arbitri il potere di nominare consulenti tecnici, anche enti (non solo persone fisiche), ampliando così le risorse peritali disponibili. Il sesto comma consente agli arbitri di richiedere per iscritto alla pubblica amministrazione informazioni su atti e documenti necessari per il giudizio, strumento utile in controversie che coinvolgono provvedimenti amministrativi o dati in possesso di enti pubblici.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i procedimenti arbitrali in cui sia necessaria l'acquisizione di prove testimoniali o documentali, la nomina di un consulente tecnico, ovvero l'accesso a informazioni in possesso della pubblica amministrazione. Assume particolare rilievo nelle controversie tecniche (appalti, ingegneria, farmaceutica) in cui la consulenza tecnica è spesso indispensabile.
Il meccanismo del ricorso al presidente del tribunale per la testimonianza coattiva è uno strumento residuale, attivabile solo quando il rifiuto del testimone pregiudichi in modo significativo l'accertamento dei fatti.
Connessioni
L'art. 816-ter si raccorda con gli artt. 244-257 c.p.c. (prova testimoniale), gli artt. 61-64 c.p.c. (consulente tecnico), l'art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione), l'art. 816-bis (svolgimento del procedimento) e l'art. 819-bis (misure cautelari e tutela cautelare). La possibilità di richiedere informazioni alla PA si collega alle norme sull'accesso agli atti (L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013).
Domande frequenti
Gli arbitri possono obbligare un testimone a comparire?
No direttamente, poiché gli arbitri sono soggetti privati privi di poteri coercitivi. Tuttavia, se un testimone rifiuta di comparire, gli arbitri possono chiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato di emettere un ordine di comparizione coattiva. In alternativa, possono raccogliere la testimonianza per iscritto.
Il testimone può essere sentito a casa propria nell'arbitrato?
Sì, ma solo con il suo consenso. Gli arbitri possono deliberare di assumere la deposizione presso l'abitazione o l'ufficio del testimone, purché questi accetti tale modalità. In alternativa, il testimone può rispondere per iscritto ai quesiti degli arbitri entro un termine da loro fissato.
Gli arbitri possono nominare un perito che sia una società o un ente?
Sì. La norma prevede espressamente che possano essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche sia enti, consentendo così di avvalersi di laboratori, istituti di ricerca o società di ingegneria quando la natura tecnica della controversia lo richieda.
Gli arbitri possono richiedere documenti alla pubblica amministrazione?
Sì. L'art. 816-ter consente agli arbitri di richiedere per iscritto alla pubblica amministrazione informazioni su atti e documenti necessari per il giudizio. Si tratta di uno strumento utile nelle controversie che coinvolgono contratti pubblici o procedimenti amministrativi.
La sospensione del termine per il lodo si applica automaticamente quando si ricorre al tribunale per la testimonianza?
Sì. Quando gli arbitri ricorrono al presidente del tribunale per ottenere la comparizione coattiva di un testimone, il termine per la pronuncia del lodo è automaticamente sospeso dalla data dell'ordinanza presidenziale fino alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.