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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La sede dell'arbitrato è fissata dalle parti nel territorio della Repubblica; in mancanza provvedono gli arbitri nella prima riunione.
  • Le parti possono stabilire le norme procedurali prima dell'inizio del giudizio arbitrale; altrimenti gli arbitri regolano liberamente il procedimento.
  • Gli arbitri devono in ogni caso assegnare alle parti termini per documenti, memorie e repliche.
  • Gli atti istruttori possono essere delegati ad uno degli arbitri.
  • Le questioni processuali sono decise con ordinanza revocabile e non soggetta a deposito, salvo il caso ex art. 819.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 816 c.p.c. – Sede dell’arbitrato

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.

Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.

Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.

In sintesi

  • La sede dell'arbitrato è fissata dalle parti nel territorio della Repubblica; in mancanza provvedono gli arbitri nella prima riunione.
  • Le parti possono stabilire le norme procedurali prima dell'inizio del giudizio arbitrale; altrimenti gli arbitri regolano liberamente il procedimento.
  • Gli arbitri devono in ogni caso assegnare alle parti termini per documenti, memorie e repliche.
  • Gli atti istruttori possono essere delegati ad uno degli arbitri.
  • Le questioni processuali sono decise con ordinanza revocabile e non soggetta a deposito, salvo il caso ex art. 819.

Le parti o, in mancanza, gli arbitri determinano la sede e le regole procedurali dell'arbitrato; gli arbitri devono garantire il contraddittorio assegnando termini per memorie e repliche.

Ratio

L'art. 816 c.p.c. (nella versione sostituita dalla L. 25/1994) regola la flessibilità procedurale che caratterizza l'arbitrato rispetto al giudizio ordinario. La norma riconosce alle parti ampia autonomia nell'organizzare il rito, valorizzando la natura privatistica dell'istituto, e attribuisce agli arbitri poteri ordinatori residuali che consentono al procedimento di svolgersi anche in assenza di un accordo procedurale preventivo.

Il bilanciamento tra flessibilità e garanzie minime è realizzato attraverso l'obbligo inderogabile di assicurare il contraddittorio, cristallizzato nell'obbligo di assegnare termini per memorie e repliche.

Analisi

Il primo comma fissa la regola sulla sede: le parti possono scegliere qualsiasi luogo nel territorio della Repubblica; in caso di mancato accordo, sono gli arbitri a determinarla nella prima riunione. La sede ha rilevanza per l'individuazione del tribunale competente ex art. 810.

Il secondo comma riconosce l'autonomia procedurale delle parti, che possono disciplinare il procedimento nella convenzione arbitrale o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio. Il terzo comma attribuisce agli arbitri il potere di colmare le lacune regolamentari con le modalità ritenute più opportune. Il quarto comma pone un limite invalicabile: gli arbitri devono sempre assegnare termini per produzione di documenti, memorie scritte e repliche, presidio inderogabile del contraddittorio. Il quinto comma consente la delega degli atti istruttori a uno solo degli arbitri. Il sesto comma disciplina le ordinanze processuali: non soggette a deposito, revocabili, salvo che si tratti di ordinanza che decide sulla propria competenza (art. 819).

Quando si applica

La norma si applica a tutti i procedimenti arbitrali rituali, con riferimento tanto alla fase di instaurazione quanto all'iter istruttorio e decisionale. Assume particolare rilevanza nelle situazioni in cui le parti non abbiano preventivamente concordato un regolamento procedurale, affidando così agli arbitri la gestione dell'intero svolgimento del giudizio.

La disposizione trova applicazione anche nei casi di arbitrato amministrato, ove il regolamento dell'istituzione arbitrale prevalga sulle indicazioni delle parti, nei limiti in cui non contrasti con le norme inderogabili del codice.

Connessioni

L'art. 816 si raccorda con l'art. 816-bis (introdotto dalla riforma del 2006, che ha aggiornato e approfondito la disciplina procedurale), l'art. 810 (nomina degli arbitri e individuazione del tribunale), l'art. 819 (competenza degli arbitri e ordinanze non revocabili) e l'art. 829 n. 9 (nullità del lodo per violazione del contraddittorio). Il principio del contraddittorio richiamato è espressione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 101 ss. c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio hanno inserito nel contratto di appalto una clausola compromissoria che rimanda alle norme del c.p.c. senza specificare la sede né le regole procedurali. Gli arbitri nominati tengono la prima riunione a Roma, dove risiedono entrambi i professionisti, e fissano la sede del procedimento in tale città. Stabiliscono inoltre un calendario con termini di 30 giorni per memorie, 20 giorni per repliche e una udienza per discussione orale. Caio contesta la sede sostenendo che avrebbe dovuto essere Milano. Il presidente del tribunale, adito in via incidentale, conferma la legittimità della scelta degli arbitri, effettuata nel rispetto dell'art. 816 in assenza di accordo delle parti.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Mevio concordano per iscritto, prima dell'inizio dell'arbitrato, che il procedimento si svolga esclusivamente per iscritto, senza udienza orale, con scambio di memorie in formato elettronico. Gli arbitri, preso atto dell'accordo, organizzano il procedimento in conformità. A conclusione dell'istruttoria, Sempronio eccepisce la nullità del procedimento per mancata udienza orale. Gli arbitri rigettano l'eccezione: il diritto al contraddittorio è stato garantito attraverso i termini per memorie e repliche, e le parti avevano validamente derogato all'udienza orale nell'accordo procedurale preventivo.

Domande frequenti

Le parti devono necessariamente concordare la sede dell'arbitrato nel contratto?

No, non è obbligatorio. Se le parti non hanno stabilito la sede nella convenzione arbitrale, provvedono gli arbitri nella loro prima riunione, scegliendo qualsiasi luogo nel territorio della Repubblica. La sede è rilevante per determinare il tribunale competente in caso di controversie sul procedimento.

Le parti possono modificare le regole procedurali dopo l'inizio dell'arbitrato?

No. Le norme procedurali devono essere stabilite con atto scritto anteriore all'inizio del giudizio arbitrale. Dopo l'avvio del procedimento, solo gli arbitri possono regolarne lo svolgimento, nell'esercizio del potere ordinatorio che la norma attribuisce loro in via residuale.

Gli arbitri sono obbligati a fissare una udienza orale?

Non necessariamente. La norma impone solo che vengano assegnati termini per presentare documenti e memorie e per esporre repliche. Se le parti hanno concordato un procedimento esclusivamente scritto, non è necessaria un'udienza orale, purché il contraddittorio sia garantito.

Le ordinanze degli arbitri possono essere sempre revocate?

Le ordinanze sulle questioni processuali sono revocabili, salvo un'importante eccezione: l'ordinanza con cui gli arbitri decidono sulla propria competenza (art. 819 c.p.c.) non è revocabile. Tutte le ordinanze non sono soggette a deposito.

Un solo arbitro può svolgere l'istruttoria?

Sì. Gli atti istruttori possono essere delegati dagli arbitri a uno solo di essi, semplificando così la gestione pratica del procedimento senza necessità che l'intero collegio sia presente a ogni singolo atto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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