Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 816-septies c.p.c. – Anticipazione delle spese
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese
prevedibili.
Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di
ciascuna parte.
Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se
le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla
convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 816-sexies - sexies c.p.c.: Morte, estinzione o perdita di capacità→Cod. proc. civ. art. 817 - Articolo 817 Codice di Procedura Civile: Eccezione d’incompetenza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 816-quinquies c.p.c.: Intervento di terzi e successione nel→Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti→Articolo 816-ter Codice di Procedura Civile: Istruzione probatoria→Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento→Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento→Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione→Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, con ripartizione tra le parti e conseguenze in caso di mancato adempimento.
Ratio
L'art. 816-septies c.p.c. risolve un problema pratico rilevante dell'arbitrato: garantire agli arbitri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per svolgere il proprio incarico, senza dover attendere la conclusione del procedimento. La norma conferisce agli arbitri un potere di condizionamento della prosecuzione del giudizio al versamento preventivo delle spese, bilanciando la tutela degli arbitri con la previsione di conseguenze certe in caso di inadempimento delle parti.
Il meccanismo della liberazione dalla convenzione arbitrale in caso di mancata anticipazione bilaterale costituisce un incentivo forte al rispetto degli obblighi di versamento e, al contempo, un'uscita dignitosa dal procedimento quando l'interesse delle parti sia venuto meno.
Analisi
Il primo comma attribuisce agli arbitri la facoltà, non l'obbligo, di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Il secondo comma stabilisce la regola suppletiva di ripartizione: in assenza di accordo tra le parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna, tipicamente in parti uguali. Il terzo comma disciplina l'inadempimento unilaterale: se una parte non versa la propria quota nel termine fissato, l'altra può anticipare la totalità delle spese, assicurando la prosecuzione del procedimento e acquisendo il diritto alla rivalsa integrale sulle spese all'esito.
La parte finale del terzo comma introduce la conseguenza più significativa: se entrambe le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato, esse vengono liberate dalla convenzione arbitrale relativamente alla specifica controversia che ha dato origine al procedimento. Questa liberazione ha carattere specifico e non travolge la convenzione arbitrale per le eventuali future controversie tra le stesse parti.
Quando si applica
La norma trova applicazione nella fase iniziale del procedimento arbitrale, subito dopo la costituzione del collegio o la nomina dell'arbitro unico. È particolarmente rilevante negli arbitrati ad hoc (non amministrati da istituzioni), in cui non esiste una struttura istituzionale che gestisca i flussi di pagamento. Negli arbitrati istituzionali (es. Camera Arbitrale di Milano, CAM), i regolamenti prevedono solitamente meccanismi analoghi gestiti dalla segreteria.
La liberazione dalla convenzione per mancata anticipazione bilaterale ha effetti significativi: le parti tornano libere di adire il giudice ordinario per la medesima controversia, avendo perso la copertura della clausola arbitrale per quella specifica disputa.
Connessioni
L'art. 816-septies si raccorda con l'art. 814 (diritti degli arbitri al compenso e al rimborso spese), l'art. 820 (termine per il lodo e sua proroga), l'art. 808-ter (arbitrato irrituale) e con i regolamenti delle principali istituzioni arbitrali italiane che prevedono analoghi meccanismi di anticipazione gestiti dalla segreteria. Sul piano sostanziale, il meccanismo della liberazione dalla convenzione ha analogie con la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono in arbitrato per una controversia da 500.000 euro
Gli arbitri, riunitisi per la prima volta, fissano un'anticipazione spese di 30.000 euro (15.000 a testa) da versare entro 30 giorni. Caio non versa la propria quota. Tizio, intenzionato a proseguire, versa i 30.000 euro nella loro totalità, anticipando anche la quota di Caio. Il procedimento prosegue. All'esito, il collegio condanna Caio a rimborsare a Tizio anche i 15.000 euro anticipati per suo conto, oltre alle spese legali.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Mevio hanno una clausola compromissoria nel contratto di distribuzione. Sorge una controversia e viene nominato un arbitro unico. L'arbitro fissa un'anticipazione di 20.000 euro (10.000 a testa) entro 45 giorni. Né Sempronio né Mevio versano alcunché nel termine fissato, essendo entrambi in difficoltà finanziarie. L'arbitro dichiara che le parti non sono più vincolate dalla convenzione arbitrale per quella specifica controversia. Sempronio può ora adire il tribunale ordinario per far valere le proprie pretese, non essendovi più un accordo arbitrale opponibile per quella disputa.
Domande frequenti
Gli arbitri possono iniziare il lavoro senza ricevere l'anticipazione spese?
Sì, la richiesta di anticipazione è una facoltà degli arbitri, non un obbligo. Gli arbitri possono scegliere di avviare il procedimento senza richiedere anticipazioni, fidandosi della solvibilità delle parti. Tuttavia, se richiedono l'anticipazione, la prosecuzione del procedimento è legittimamente condizionata al versamento.
Se una parte paga l'intera anticipazione al posto dell'altra, può recuperarla?
Sì. La parte che ha anticipato la quota della controparte ha diritto di rivalsa. In sede di decisione sulle spese del procedimento, il collegio arbitrale terrà conto dell'anticipazione versata in eccesso e la includerà nelle spese da rimborsare da parte del soccombente.
Cosa succede alla clausola arbitrale se nessuna parte versa l'anticipazione?
Le parti vengono liberate dalla convenzione arbitrale relativamente alla controversia che ha dato origine al procedimento. Questa liberazione è specifica: non travolge la clausola arbitrale per le future controversie tra le stesse parti, ma consente a ciascuna di adire il giudice ordinario per la controversia in questione.
Le parti possono accordarsi su una ripartizione diversa delle spese anticipate?
Sì. La norma prevede che salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna. Le parti sono quindi libere di concordare una ripartizione diversa da quella determinata dagli arbitri, ad esempio attribuendo un peso maggiore alla parte che ha proposto l'arbitrato.
Gli arbitri sono obbligati a richiedere l'anticipazione delle spese?
No, è una facoltà discrezionale. La norma dice che 'gli arbitri possono subordinare la prosecuzione' al versamento anticipato. Nella pratica, negli arbitrati ad hoc è molto comune richiedere l'anticipazione, mentre negli arbitrati istituzionali il meccanismo è gestito dal regolamento dell'istituzione.