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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 816-septies c.p.c. – Anticipazione delle spese

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese

prevedibili.

Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di

ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se

le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla

convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

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In sintesi

  • Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento all'anticipazione delle spese prevedibili da parte delle parti.
  • Salvo accordo diverso, gli arbitri determinano la quota a carico di ciascuna parte.
  • Se una parte non versa la propria quota, l'altra può anticipare la totalità delle spese.
  • Se nessuna parte versa l'anticipazione nel termine fissato, entrambe sono liberate dalla convenzione arbitrale per quella controversia.

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, con ripartizione tra le parti e conseguenze in caso di mancato adempimento.

Ratio

L'art. 816-septies c.p.c. risolve un problema pratico rilevante dell'arbitrato: garantire agli arbitri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per svolgere il proprio incarico, senza dover attendere la conclusione del procedimento. La norma conferisce agli arbitri un potere di condizionamento della prosecuzione del giudizio al versamento preventivo delle spese, bilanciando la tutela degli arbitri con la previsione di conseguenze certe in caso di inadempimento delle parti.

Il meccanismo della liberazione dalla convenzione arbitrale in caso di mancata anticipazione bilaterale costituisce un incentivo forte al rispetto degli obblighi di versamento e, al contempo, un'uscita dignitosa dal procedimento quando l'interesse delle parti sia venuto meno.

Analisi

Il primo comma attribuisce agli arbitri la facoltà — non l'obbligo — di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Il secondo comma stabilisce la regola suppletiva di ripartizione: in assenza di accordo tra le parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna, tipicamente in parti uguali. Il terzo comma disciplina l'inadempimento unilaterale: se una parte non versa la propria quota nel termine fissato, l'altra può anticipare la totalità delle spese, assicurando la prosecuzione del procedimento e acquisendo il diritto alla rivalsa integrale sulle spese all'esito.

La parte finale del terzo comma introduce la conseguenza più significativa: se entrambe le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato, esse vengono liberate dalla convenzione arbitrale relativamente alla specifica controversia che ha dato origine al procedimento. Questa liberazione ha carattere specifico e non travolge la convenzione arbitrale per le eventuali future controversie tra le stesse parti.

Quando si applica

La norma trova applicazione nella fase iniziale del procedimento arbitrale, subito dopo la costituzione del collegio o la nomina dell'arbitro unico. È particolarmente rilevante negli arbitrati ad hoc (non amministrati da istituzioni), in cui non esiste una struttura istituzionale che gestisca i flussi di pagamento. Negli arbitrati istituzionali (es. Camera Arbitrale di Milano, CAM), i regolamenti prevedono solitamente meccanismi analoghi gestiti dalla segreteria.

La liberazione dalla convenzione per mancata anticipazione bilaterale ha effetti significativi: le parti tornano libere di adire il giudice ordinario per la medesima controversia, avendo perso la copertura della clausola arbitrale per quella specifica disputa.

Connessioni

L'art. 816-septies si raccorda con l'art. 814 (diritti degli arbitri al compenso e al rimborso spese), l'art. 820 (termine per il lodo e sua proroga), l'art. 808-ter (arbitrato irrituale) e con i regolamenti delle principali istituzioni arbitrali italiane che prevedono analoghi meccanismi di anticipazione gestiti dalla segreteria. Sul piano sostanziale, il meccanismo della liberazione dalla convenzione ha analogie con la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.

Domande frequenti

Gli arbitri possono iniziare il lavoro senza ricevere l'anticipazione spese?

Sì, la richiesta di anticipazione è una facoltà degli arbitri, non un obbligo. Gli arbitri possono scegliere di avviare il procedimento senza richiedere anticipazioni, fidandosi della solvibilità delle parti. Tuttavia, se richiedono l'anticipazione, la prosecuzione del procedimento è legittimamente condizionata al versamento.

Se una parte paga l'intera anticipazione al posto dell'altra, può recuperarla?

Sì. La parte che ha anticipato la quota della controparte ha diritto di rivalsa. In sede di decisione sulle spese del procedimento, il collegio arbitrale terrà conto dell'anticipazione versata in eccesso e la includerà nelle spese da rimborsare da parte del soccombente.

Cosa succede alla clausola arbitrale se nessuna parte versa l'anticipazione?

Le parti vengono liberate dalla convenzione arbitrale relativamente alla controversia che ha dato origine al procedimento. Questa liberazione è specifica: non travolge la clausola arbitrale per le future controversie tra le stesse parti, ma consente a ciascuna di adire il giudice ordinario per la controversia in questione.

Le parti possono accordarsi su una ripartizione diversa delle spese anticipate?

Sì. La norma prevede che salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna. Le parti sono quindi libere di concordare una ripartizione diversa da quella determinata dagli arbitri, ad esempio attribuendo un peso maggiore alla parte che ha proposto l'arbitrato.

Gli arbitri sono obbligati a richiedere l'anticipazione delle spese?

No, è una facoltà discrezionale. La norma dice che 'gli arbitri possono subordinare la prosecuzione' al versamento anticipato. Nella pratica, negli arbitrati ad hoc è molto comune richiedere l'anticipazione, mentre negli arbitrati istituzionali il meccanismo è gestito dal regolamento dell'istituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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