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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 816-quater c.p.c. – Pluralità di parti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte può

convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato

devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti,

ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un

ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di

altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario,

l’arbitrato è improcedibile.

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In sintesi

  • Il procedimento arbitrale plurisoggettivo è ammesso se la nomina degli arbitri è affidata a un terzo, concordata da tutte le parti o effettuata in modo paritetico.
  • In mancanza delle condizioni del primo comma, il procedimento si scinde in tanti procedimenti quante sono le parti convenute.
  • In caso di litisconsorzio necessario senza le condizioni per il procedimento unitario, l'arbitrato è improcedibile.

Quando più di due parti sono vincolate dalla stessa convenzione arbitrale, possono essere chiamate nel medesimo procedimento solo se ricorrono specifiche condizioni di nomina concordata degli arbitri.

Ratio

L'art. 816-quater c.p.c. affronta uno dei problemi strutturali più delicati dell'arbitrato: come gestire le controversie con più di due parti quando ciascuna ha contrattualmente il diritto di nominare il proprio arbitro. La norma introduce un sistema che bilancia il principio di parità delle parti nella composizione del collegio con la necessità di evitare la moltiplicazione inefficiente dei procedimenti.

Il regime di scindibilità sancito al secondo comma costituisce la scelta di default quando le condizioni per il procedimento unitario non ricorrono, privilegiando la certezza dei rapporti processuali rispetto all'economia processuale.

Analisi

Il primo comma individua tre condizioni alternative che rendono possibile il procedimento unitario con pluralità di parti: nomina degli arbitri affidata a un terzo dalla convenzione; nomina concordata da tutte le parti; nomina paritetica (dopo che una parte ha nominato il proprio arbitro o i propri arbitri, le altre nominano di accordo un uguale numero di arbitri o ne affidano la nomina a un terzo).

Queste condizioni garantiscono che nessuna parte abbia un vantaggio nella composizione del collegio, preservando il principio di parità nella designazione. Il secondo comma stabilisce che, al di fuori di questi casi, il procedimento si scinde automaticamente in tanti procedimenti autonomi quante sono le parti convenute dalla prima parte. Il terzo comma affronta il caso più critico: se ricorre il litisconsorzio necessario (cioè la controversia non può essere decisa utilmente senza la presenza di tutte le parti) ma non si verificano le condizioni del primo comma, l'arbitrato è improcedibile e le parti devono rivolgersi al giudice ordinario.

Quando si applica

La norma è applicabile in tutti i procedimenti arbitrali in cui sorgano controversie che coinvolgono più di due soggetti vincolati dalla stessa convenzione arbitrale, situazione frequente nei contratti di joint venture, nei contratti di appalto con subappaltatori, nei rapporti societari o nelle fideiussioni plurime.

L'improcedibilità ex terzo comma ha un impatto pratico rilevante: qualora la controversia richieda necessariamente la partecipazione di tutte le parti per poter essere decisa (ad es. controversie sulla validità di un accordo multiparte), e non ricorrano le condizioni per il procedimento unitario, l'intera controversia deve essere devoluta al giudice ordinario.

Connessioni

L'art. 816-quater si raccorda con l'art. 810 (nomina degli arbitri), l'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario), l'art. 816-quinquies (intervento di terzi), e con le norme sulla convenzione arbitrale (artt. 806-808-ter). In ambito internazionale, la questione è affrontata anche dai principali regolamenti arbitrali istituzionali (ICC, SCC, LCIA), che prevedono meccanismi di nomina del collegio in caso di pluralità di parti.

Domande frequenti

Tre parti legate dalla stessa clausola arbitrale possono svolgere un unico procedimento?

Sì, ma solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 816-quater: nomina degli arbitri affidata a un terzo, nomina concordata da tutte le parti, oppure nomina paritetica. Se non ricorre nessuna di queste condizioni, il procedimento si scinde automaticamente in procedimenti separati.

Cosa succede se la controversia deve necessariamente coinvolgere tutte le parti ma non si può fare un procedimento unitario?

Se ricorre il litisconsorzio necessario e non si verificano le condizioni per il procedimento unitario, l'arbitrato è improcedibile. Le parti devono quindi rivolgersi al giudice ordinario per la risoluzione della controversia.

Perché la norma impone condizioni così specifiche per il procedimento con più parti?

Perché in un arbitrato con più parti, ciascuna ha il diritto di partecipare alla composizione del collegio su un piano di parità. Se una parte nomina il proprio arbitro e le altre non possono farlo, si crea uno squilibrio strutturale nel collegio. Le condizioni dell'art. 816-quater garantiscono che la nomina avvenga in modo equilibrato.

Se il procedimento si scinde, le decisioni nei diversi arbitrati possono essere contraddittorie?

Sì, questa è la principale criticità del regime di scindibilità. I diversi collegi arbitrali possono pervenire a conclusioni diverse sulla stessa vicenda giuridica. Per evitare questo rischio, le parti dovrebbero prevedere nella convenzione arbitrale meccanismi di nomina del collegio che consentano il procedimento unitario.

La clausola arbitrale può essere redatta per evitare i problemi della pluralità di parti?

Sì. La soluzione più efficace è prevedere nella clausola la nomina degli arbitri affidata a un terzo (ad es. un'istituzione arbitrale) oppure stabilire una procedura concordata di nomina applicabile anche in caso di pluralità di parti. I regolamenti delle principali istituzioni arbitrali contengono apposite disposizioni a questo scopo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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