Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 816-sexies c.p.c. – Morte, estinzione o perdita di capacità della parte
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 816-quinquies - quinquies c.p.c.: Intervento di terzi e successione nel→Cod. proc. civ. art. 816-septies - septies c.p.c.: Anticipazione delle spese→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti→Articolo 816-ter Codice di Procedura Civile: Istruzione probatoria→Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento→Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento→Articolo 817 Codice di Procedura Civile: Eccezione d’incompetenza→Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione→Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
In caso di morte, estinzione o perdita di capacità di una parte, gli arbitri adottano misure per garantire il contraddittorio e la prosecuzione del giudizio, potendo sospendere il procedimento o rinunciare all'incarico.
Ratio
L'art. 816-sexies c.p.c. disciplina gli eventi interruttivi nell'arbitrato, affrontando un problema strutturalmente diverso da quello del processo ordinario: nell'arbitrato rituale non si applica il meccanismo dell'interruzione e riassunzione previsto dagli artt. 299-305 c.p.c., perché il rapporto degli arbitri con le parti ha natura contrattuale e richiede adattamenti specifici.
La norma riconosce agli arbitri un ampio potere discrezionale nell'adottare le misure più appropriate per consentire la prosecuzione del giudizio, privilegiando la flessibilità rispetto alla rigidità procedurale del rito ordinario.
Analisi
Il primo comma disciplina le due condizioni che attivano la norma: la sopravvenienza di un evento che priva la parte della propria soggettività processuale (morte della persona fisica, estinzione della persona giuridica) ovvero la perdita della capacità legale (interdizione, inabilitazione, apertura di amministrazione di sostegno). In questi casi, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio e possono, non devono, sospendere il procedimento.
Il secondo comma disciplina lo sbocco patologico: se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio (ad es. nessuna provvede a nominare un rappresentante per la parte venuta meno), gli arbitri possono rinunciare all'incarico. La rinuncia degli arbitri non equivale a estinzione del procedimento: le parti rimangono vincolate dalla convenzione arbitrale e possono riavviare il procedimento con nuovi arbitri, salvo che la convenzione sia venuta meno per effetto degli eventi citati.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i procedimenti arbitrali rituali. Gli eventi più frequenti in pratica sono: morte della persona fisica parte del procedimento, liquidazione o fallimento della società parte, perdita della capacità della parte per sopravvenuta interdizione. Nel contesto delle procedure concorsuali, la perdita della legittimazione processuale del debitore fallito attiva la norma con il subentro del curatore.
La clausola temporale presente nel testo indica l'applicabilità ai procedimenti in cui la domanda di arbitrato sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo, con rilevanza oggi solo storica.
Connessioni
L'art. 816-sexies si raccorda con gli artt. 299-305 c.p.c. (interruzione nel processo ordinario), l'art. 111 c.p.c. (successione nel diritto controverso, richiamato dall'art. 816-quinquies), le norme sulla rappresentanza legale degli incapaci (artt. 320, 357, 394 c.c.) e con il diritto fallimentare (art. 43 l.fall. / art. 143 D.Lgs. 14/2019 CCII) per quanto riguarda la perdita di legittimazione del debitore.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio muore nel corso di un procedimento arbitrale che lo vede opposto a Caio per una controversia contrattuale. Gli arbitri, informati del decesso, sospendono il procedimento e invitano gli eredi di Tizio a costituirsi nel procedimento entro sessanta giorni. L'erede Sempronio si costituisce con procura al proprio avvocato. Il procedimento riprende regolarmente con Sempronio in luogo di Tizio. Il contraddittorio è stato garantito e il lodo finale fa stato anche nei confronti degli eredi di Tizio.
Caso 2: Caso 2
Filano S.r.l., parte in un arbitrato contro Mevio, viene liquidata e cancellata dal registro delle imprese nel corso del procedimento. Gli arbitri assumono le misure previste dall'art. 816-sexies, invitando i soci di Filano S.r.l. (successori ex art. 2495 c.c.) a proseguire il procedimento. I soci, tuttavia, non ottempera alle disposizioni degli arbitri nel termine assegnato e Mevio non si attiva per la prosecuzione. Gli arbitri, non avendo più interlocutori processuali attivi, esercitano la facoltà di rinunciare all'incarico ai sensi del secondo comma della norma.
Domande frequenti
Se una parte muore durante l'arbitrato, il procedimento si estingue?
No, non si estingue automaticamente. Gli arbitri adottano le misure necessarie per garantire il contraddittorio e consentire la prosecuzione, tipicamente sospendendo il procedimento per permettere agli eredi di costituirsi. Solo se nessuna parte ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.
Cosa fanno gli arbitri se una società parte del procedimento viene liquidata?
Gli arbitri adottano le misure idonee a garantire la prosecuzione del contraddittorio, invitando i soggetti che succedono alla società (soci, liquidatore) a costituirsi nel procedimento. Possono sospendere il procedimento in attesa. Se nessuno si costituisce, possono rinunciare all'incarico.
La rinuncia degli arbitri ex art. 816-sexies fa decadere la convenzione arbitrale?
No. La rinuncia degli arbitri all'incarico non fa venir meno la convenzione arbitrale. Le parti rimangono vincolate e possono procedere alla nomina di nuovi arbitri per riprendere il procedimento, salvo che la convenzione stessa sia venuta meno per effetto dell'evento che ha colpito la parte.
Come si gestisce l'arbitrato quando una parte viene dichiarata fallita?
Nel caso di apertura di una procedura concorsuale, la parte perde la legittimazione processuale e subentra il curatore (o altro organo della procedura). Gli arbitri devono adottare le misure per garantire il contraddittorio con il nuovo soggetto legittimato, eventualmente sospendendo il procedimento per consentire al curatore di valutare se subentrare nel giudizio arbitrale.
Gli arbitri sono obbligati a sospendere il procedimento quando una parte perde la capacità?
No, la sospensione è una facoltà, non un obbligo. Gli arbitri valutano discrezionalmente le misure più idonee per garantire il contraddittorio nella specifica situazione. Possono sospendere il procedimento, concedere termini per la costituzione del rappresentante legale o adottare altre misure organizzative.