Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 817-bis c.p.c. – Compensazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della
domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 817 - Articolo 817 Codice di Procedura Civile: Eccezione d’incompetenza→Cod. proc. civ. art. 818 - Articolo 818 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti cautelari→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 816-septies c.p.c.: Anticipazione delle spese→Art. 816-sexies c.p.c.: Morte, estinzione o perdita di capacità→Art. 816-quinquies c.p.c.: Intervento di terzi e successione nel→Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti→Articolo 816-ter Codice di Procedura Civile: Istruzione probatoria→Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento→Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione anche se il controcredito esula dalla convenzione di arbitrato, nei limiti del valore della domanda.
Ratio
L'art. 817-bis c.p.c. risolve un problema pratico di coordinamento tra giurisdizione arbitrale e ordinaria: senza questa disposizione, il convenuto in arbitrato che volesse opporre un controcredito in compensazione dovrebbe avviare un separato giudizio ordinario, con evidente duplicazione di procedimenti e rischio di decisioni contrastanti. La norma persegue un obiettivo di economia processuale e di coerenza della risposta giurisdizionale.
Analisi
Il testo è sintetico ma denso. La norma attribuisce agli arbitri la cognizione dell'eccezione di compensazione a prescindere dalla circostanza che il controcredito sia o meno compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato. Il limite espresso è il valore della domanda: gli arbitri non possono accertare il controcredito per un importo superiore a quello oggetto del procedimento arbitrale, in quanto un tale accertamento eccederebbe i confini della loro investitura. La compensazione qui considerata è quella propria (ex art. 1241 c.c. e ss.), ossia quella tra crediti omogenei, certi, liquidi ed esigibili, non la compensazione giudiziale che richiede accertamento di liquidazione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che, in un procedimento arbitrale, il convenuto eccepisce la compensazione con un proprio credito verso l'attore. Tipicamente ricorre nei contratti commerciali con reciproche obbligazioni di pagamento, nei rapporti di fornitura continuativa, nei contratti d'appalto ove il committente vanta crediti da penali o da vizi dell'opera a fronte del credito del corrispettivo dell'appaltatore. Non è necessario che la clausola arbitrale copra il controcredito: la norma deroga espressamente a questo requisito.
Connessioni
Si collegano: art. 1241-1252 c.c. (compensazione legale, giudiziale, volontaria); art. 806 c.p.c. (oggetto dell'arbitrato); art. 817 c.p.c. (eccezione di incompetenza degli arbitri); art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione davanti al giudice ordinario). Il parallelismo con l'art. 35 c.p.c. è significativo: la soluzione legislativa per l'arbitrato è analoga a quella adottata per il processo ordinario, confermando la tendenza ad assimilare i due sistemi nella gestione delle eccezioni riconvenzionali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, fornitore di componenti elettronici, avvia un arbitrato contro Caio, committente, per il pagamento di fatture insolute per 80.000 euro. Caio eccepisce la compensazione con un proprio credito di 30.000 euro per vizi della merce consegnata. La clausola arbitrale copre solo i crediti da fornitura, non i crediti da vizi. In forza dell'art. 817-bis c.p.c., gli arbitri possono esaminare l'eccezione di compensazione di Caio fino a concorrenza degli 80.000 euro oggetto della domanda principale, anche se il credito da vizi non è espressamente incluso nella convenzione arbitrale. Gli arbitri compensano parzialmente il credito e condannano Caio a pagare 50.000 euro.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, professionista, ottiene un lodo arbitrale nei confronti di Mevio per onorari non pagati pari a 20.000 euro. In sede arbitrale Mevio aveva sollevato compensazione con un suo credito da restituzione di caparra di 8.000 euro relativo a un contratto preliminare, credito non coperto dalla clausola compromissoria. Gli arbitri, applicando l'art. 817-bis c.p.c., riconoscono la compensazione per 8.000 euro e liquidano 12.000 euro in favore di Sempronio. Mevio non può contestare in sede di impugnazione del lodo l'esame di tale eccezione, in quanto la norma autorizza espressamente gli arbitri a conoscerne.
Domande frequenti
Cosa significa 'eccezione di compensazione' in un arbitrato?
È la difesa con cui il convenuto sostiene che il credito vantato dall'attore si estingue, in tutto o in parte, perché egli ha a sua volta un credito nei confronti dell'attore. Gli arbitri possono esaminarla anche se quel controcredito non era contemplato nel compromesso originario.
Gli arbitri possono riconoscere al convenuto più di quanto l'attore ha chiesto?
No. L'art. 817-bis limita la cognizione arbitrale sulla compensazione al valore della domanda principale. Se il controcredito del convenuto supera tale valore, l'eccedenza non può essere accertata dagli arbitri, che potranno semmai dichiarare assorbita la domanda.
Serve una clausola arbitrale che copra anche il controcredito per opporre la compensazione?
No: questa è proprio la novità della norma. L'art. 817-bis deroga espressamente all'esigenza che il controcredito rientri nella convenzione di arbitrato, consentendo agli arbitri di conoscere l'eccezione in ogni caso.
Se il convenuto vuole invece ottenere una condanna dell'attore per l'eccedenza del controcredito, può farlo in arbitrato?
Solo se il controcredito rientra nella convenzione di arbitrato. L'art. 817-bis riguarda l'eccezione difensiva di compensazione; una domanda riconvenzionale autonoma resta soggetta ai normali limiti della clausola compromissoria.
Che differenza c'è tra questa norma e l'art. 35 c.p.c. per il processo ordinario?
L'art. 35 c.p.c. limita la cognizione del giudice sul controcredito in compensazione quando questo eccede la competenza per valore. L'art. 817-bis opera in modo analogo per l'arbitrato, limitando la cognizione al valore della domanda principale.