In sintesi
- Gli arbitri sono privi del potere cautelare generale: non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.
- La regola ammette eccezioni solo se previste espressamente da una disposizione di legge.
- Il potere cautelare rimane in via ordinaria riservato all'autorità giudiziaria.
- La norma riflette il carattere convenzionale dell'arbitrato, che non ha i poteri coercitivi dello Stato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 818 c.p.c. – Provvedimenti cautelari
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.
Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669-quinquies.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Gli arbitri non possono emettere provvedimenti cautelari come sequestri, salvo espressa deroga legislativa.
Ratio
L'art. 818 c.p.c. codifica un principio strutturale: l'arbitrato è uno strumento privato di risoluzione delle controversie, privo del potere pubblico coercitivo che è alla base dei provvedimenti cautelari. Il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari presuppongono la forza esecutiva immediata propria dello Stato; gli arbitri non possono garantire questa efficacia in via autonoma. La norma fa dunque confluire il potere cautelare nel giudice ordinario, preservando l'equilibrio tra giustizia privata e pubblica.
Analisi
La disposizione è formulata come divieto generale con clausola di salvaguardia: «salva diversa disposizione di legge». Il divieto copre sia il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) sia il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) e, più in generale, qualsiasi «altro provvedimento cautelare», locuzione ampia che include l'inibitoria, l'ordine di consegna urgente, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. La clausola di salvaguardia apre alla possibilità che leggi speciali attribuiscano agli arbitri poteri cautelari settoriali: un esempio è il regolamento arbitrale che le parti possono richiamare in conformità con le norme internazionali (es. UNCITRAL Model Law che all'art. 17 consente agli arbitri di ordinare misure cautelari), ma nell'ordinamento italiano interno la regola generale rimane il divieto.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una parte, in pendenza di un procedimento arbitrale, chiede agli arbitri stessi di emettere un provvedimento cautelare. La richiesta deve essere indirizzata al giudice ordinario (tribunale del luogo dove il procedimento arbitrale ha sede, o il giudice competente territorialmente per la materia). Il divieto opera sia nell'arbitrato rituale sia, per analogia sistematica, nell'arbitrato irrituale, pur con le specificità del caso.
Connessioni
Art. 669-quinquies c.p.c. (competenza cautelare in pendenza di arbitrato); art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo); art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario); art. 700 c.p.c. (provvedimenti d'urgenza); art. 806 e ss. c.p.c. (arbitrato). Il combinato disposto dell'art. 818 e dell'art. 669-quinquies chiarisce che in pendenza di arbitrato la competenza cautelare appartiene al tribunale ordinario nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono parti di un contratto di distribuzione con clausola arbitrale
Tizio avvia l'arbitrato per inadempimento. Teme che Caio stia svendendo l'inventario comune e vuole un sequestro giudiziario dei beni. Non può chiederlo agli arbitri: l'art. 818 c.p.c. glielo impedisce. Tizio deve rivolgersi al tribunale ordinario del luogo della sede arbitrale ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c., presentando ricorso cautelare al giudice competente, che potrà emettere il sequestro se ne ricorrono i presupposti fumus boni iuris e periculum in mora.
Caso 2: Caso 2
Sempronia, imprenditrice, è convenuta in un arbitrato da Mevio che le imputa la violazione di un patto di non concorrenza. Mevio chiede agli arbitri di emettere un'inibitoria immediata contro Sempronia. Gli arbitri devono declinare la richiesta cautelare: l'art. 818 c.p.c. riserva tale potere al giudice ordinario. Mevio propone dunque ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al tribunale, che nel frattempo il procedimento arbitrale prosegue per la definizione del merito.
Domande frequenti
Posso chiedere un sequestro agli arbitri durante il procedimento arbitrale?
No. L'art. 818 c.p.c. vieta espressamente agli arbitri di concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari. Devi rivolgerti al tribunale ordinario competente, indicato dall'art. 669-quinquies c.p.c.
Qual è il tribunale competente per le misure cautelari durante l'arbitrato?
Il tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c. Se l'arbitrato non ha ancora sede determinata, vale il giudice che sarebbe competente per il merito.
Il fatto che esista una clausola arbitrale esclude la competenza cautelare del giudice ordinario?
No: la clausola arbitrale non priva il giudice ordinario del potere cautelare. L'art. 669-quinquies c.p.c. conferma che il giudice può emettere misure cautelari anche in pendenza di arbitrato.
Esistono eccezioni alla regola per cui gli arbitri non possono emettere provvedimenti cautelari?
Sì, ma solo se previste espressamente dalla legge ('salva diversa disposizione di legge'). Nell'arbitrato internazionale alcune convenzioni arbitrali o leggi speciali ammettono il potere cautelare degli arbitri; nell'arbitrato domestico italiano la regola rimane il divieto.
Cosa succede se gli arbitri emettono ugualmente un provvedimento cautelare?
Il provvedimento è nullo o comunque privo di efficacia esecutiva, poiché gli arbitri hanno agito ultra vires. La parte interessata può impugnare il lodo o la decisione cautelare, oppure semplicemente ignorarla e rivolgersi al giudice ordinario.
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