Art. 819-bis c.p.c. – Sospensione del procedimento arbitrale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ferma l’applicazione dell’articolo 816 sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con
ordinanza motivata nei seguenti casi:
quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di
procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;
se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e
per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi
dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il
secondo comma dell’articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli
arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno
dalla cessazione della causa di sospensione.
Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta
giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto
con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria.
In sintesi
Gli arbitri sospendono il procedimento in casi tassativi: connessione penale, questione pregiudiziale non arbitrabile o rimessione alla Corte costituzionale.
Ratio
L'art. 819-bis c.p.c. regola le ipotesi in cui il procedimento arbitrale deve fermarsi per attendere l'intervento di un'altra autorità (giudiziaria penale, giudice ordinario civile per la questione pregiudiziale non arbitrabile, Corte costituzionale). La norma garantisce coerenza tra il lodo arbitrale e decisioni che hanno efficacia erga omnes o pregiudiziale necessaria: sarebbe irrazionale che l'arbitrato proseguisse e decidesse ignorando esiti vincolanti di altri procedimenti in corso.
Analisi
Il primo comma elenca le tre ipotesi tassative di sospensione con ordinanza motivata. Prima ipotesi: connessione penale analoga a quella dell'art. 75, comma 3, c.p.p. (quando l'azione civile è stata esercitata nel processo penale e occorre attenderne l'esito). Seconda ipotesi: questione pregiudiziale su materia non arbitrabile che per legge deve essere decisa con autorità di giudicato (es. questioni di stato). Terza ipotesi: rimessione di una questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. 87/1953. Il secondo comma richiama l'art. 337, comma 2, c.p.c. per l'ipotesi in cui una sentenza invocata nel procedimento è impugnata. Il terzo e quarto comma disciplinano l'estinzione del procedimento per inattività delle parti dopo la sospensione, con termini differenziati.
Quando si applica
La norma si applica in corso di procedimento arbitrale quando emergono le situazioni tipizzate. In pratica, la sospensione per questione pregiudiziale non arbitrabile è la più frequente: capita ad esempio quando la validità di un contratto dipende dallo stato di un soggetto o dalla capacità di agire, questioni che spettano al giudice ordinario con giudicato. La rimessione alla Corte costituzionale è meno frequente ma possibile quando gli arbitri ritengono rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità.
Connessioni
Art. 816-sexies c.p.c. (fermo restando il quale opera la norma); art. 75 c.p.p. (rapporti tra azione civile e penale); art. 819 c.p.c. (questioni pregiudiziali di merito); art. 337 c.p.c. (impugnazione di sentenza invocata); art. 23 L. 87/1953 (rimessione alla Corte costituzionale); artt. 297-298 c.p.c. (riassunzione dopo sospensione) per analogia applicativa.
Domande frequenti
Quando devono sospendere il procedimento gli arbitri?
Solo nei tre casi tassativi previsti dall'art. 819-bis: connessione con processo penale in cui l'azione civile è stata esercitata, questione pregiudiziale non arbitrabile che deve essere decisa con giudicato, rimessione alla Corte costituzionale.
Cosa succede se nessuna parte chiede la prosecuzione del procedimento dopo la sospensione?
Il procedimento arbitrale si estingue. Il termine è quello fissato dagli arbitri o, in mancanza, un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Per la questione pregiudiziale non arbitrabile vige anche il termine di 90 giorni per depositare la copia della domanda al giudice ordinario.
Gli arbitri possono sospendere il procedimento per motivi diversi da quelli elencati nell'art. 819-bis?
No: i casi di sospensione obbligatoria sono tassativi. Le parti possono però accordarsi per una sospensione volontaria del procedimento ai sensi dell'art. 816-sexies c.p.c., che l'art. 819-bis fa comunque salvo.
La sospensione del procedimento arbitrale sospende anche il termine per pronunciare il lodo?
Sì: l'art. 820 c.p.c. prevede che il termine per la pronuncia del lodo sia sospeso durante la sospensione del procedimento, e che dopo la ripresa, se il termine residuo è inferiore a 90 giorni, venga esteso a 90 giorni.
Gli arbitri possono rimettere una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale?
Sì: l'art. 819-bis richiama espressamente l'art. 23 della L. 87/1953, che disciplina la rimessione incidentale. Gli arbitri, ove ritengano rilevante e non manifestamente infondata la questione, sospendono il procedimento e rimettono la questione alla Corte.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.