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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 819-ter c.p.c. – Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla

connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.

La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una

convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.

L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere

proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione

esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia dedotta in giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44,

45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad

oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato.

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In sintesi

  • La contemporanea pendenza della stessa causa davanti al giudice ordinario non esclude la competenza degli arbitri.
  • La sentenza che afferma o nega la competenza del giudice rispetto a una convenzione d'arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza.
  • L'eccezione di incompetenza del giudice in favore dell'arbitrato deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
  • Tra arbitrato e processo non si applicano le norme su translatio iudicii, litispendenza, sospensione per pregiudizialità.
  • In pendenza di arbitrato non possono essere proposte domande giudiziali sull'invalidità della convenzione arbitrale.

La pendenza della stessa causa davanti al giudice ordinario non esclude la competenza arbitrale; i rapporti tra arbitrato e processo seguono regole speciali.

Ratio

L'art. 819-ter c.p.c. governa i rapporti tra il procedimento arbitrale e il processo giudiziario ordinario, risolvendo i problemi di interferenza che possono sorgere quando la stessa controversia o questioni collegate sono portate simultaneamente davanti a entrambi. La norma chiarisce che arbitrato e processo sono sistemi paralleli e non comunicanti secondo le regole ordinarie della litispendenza o della continenza, privilegiando la stabilità della scelta arbitrale operata dalle parti.

Analisi

Il primo comma esclude che la litispendenza ordinaria (art. 39 c.p.c.) operi tra arbitrato e processo. La pendenza contemporanea non blocca né il giudice né gli arbitri. Il secondo comma equipara la sentenza sulla competenza in relazione a una convenzione arbitrale alle sentenze sui regolamenti di competenza (artt. 42-43 c.p.c.), rendendola immediatamente impugnabile. Il terzo comma introduce una decadenza processuale severa: l'eccezione di incompetenza del giudice in favore dell'arbitrato deve essere sollevata nella comparsa di risposta, pena la definitiva accettazione della giurisdizione ordinaria per quella controversia. Il quarto comma esclude esplicitamente l'applicazione degli artt. 44 (incompetenza per connessione), 45 (regolamento su istanza di parte), 48 (regolamento d'ufficio), 50 (riassunzione) e 295 (sospensione per pregiudizialità). Il quinto comma preclude l'impugnazione della convenzione arbitrale davanti al giudice ordinario mentre l'arbitrato è in corso.

Quando si applica

La norma rileva principalmente quando: una parte avvia un giudizio ordinario nonostante una clausola compromissoria valida; la controparte deve decidere se sollevare l'eccezione di incompetenza in favore dell'arbitrato; sorgono dubbi sull'efficacia della convenzione arbitrale. È fondamentale nella pratica contrattuale dei grandi appalti, delle joint venture e dei contratti di distribuzione, dove spesso esistono clausole arbitrali la cui applicazione viene contestata in sede giudiziaria.

Connessioni

Art. 39 c.p.c. (litispendenza); art. 42 c.p.c. (regolamento di competenza su istanza di parte); art. 43 c.p.c. (regolamento d'ufficio); art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria); art. 806 c.p.c. (arbitrabilità); art. 817 c.p.c. (eccezione di patto compromissorio). La combinazione di questa norma con l'art. 817 c.p.c. definisce il sistema completo dei rimedi contro la violazione della clausola arbitrale.

Domande frequenti

Se una parte inizia un giudizio ordinario nonostante la clausola arbitrale, il processo si ferma automaticamente?

No. La litispendenza non opera automaticamente tra arbitrato e processo ordinario. La parte convenuta deve eccepire l'incompetenza del giudice in ragione della clausola arbitrale nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.

Entro quando devo eccepire la competenza arbitrale davanti al giudice ordinario?

Obbligatoriamente nella comparsa di risposta, a pena di decadenza. Se non lo fai in quel momento, perdi il diritto di far valere la clausola arbitrale per quella controversia e il giudice ordinario rimane competente.

Posso fare causa al giudice ordinario per far dichiarare nulla la clausola arbitrale mentre l'arbitrato è in corso?

No: l'art. 819-ter, comma 5, c.p.c. lo vieta espressamente. Devi contestare la validità della clausola davanti agli arbitri stessi o, successivamente, attraverso l'impugnazione per nullità del lodo.

Come si impugna la sentenza del giudice ordinario che afferma o nega la propria competenza in relazione alla clausola arbitrale?

Con il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. Si tratta di un mezzo di impugnazione immediato, che consente alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla questione di competenza senza attendere la decisione di merito.

Se gli arbitri e il giudice ordinario stanno decidendo la stessa causa contemporaneamente, quale dei due prevale?

La norma non stabilisce una prevalenza automatica. Entrambi i procedimenti possono proseguire in parallelo, ma la parte convenuta in giudizio ordinario deve sollevare l'eccezione di arbitrato nella comparsa di risposta per evitare che la competenza si radichi definitivamente davanti al giudice ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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