← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le parti possono fissare liberamente il termine per la pronuncia del lodo nella convenzione arbitrale.
  • In mancanza di accordo, il termine legale è di 240 giorni dall'accettazione della nomina.
  • Il termine è prorogabile per accordo scritto delle parti, su istanza motivata al presidente del tribunale o automaticamente in quattro ipotesi specifiche.
  • La proroga automatica è di 180 giorni e può avvenire una sola volta per ciascuna ipotesi.
  • Il termine è sospeso durante la sospensione del procedimento; dopo la ripresa, il termine residuo non può essere inferiore a 90 giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 820 c.p.c. – Termine per la decisione

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.

In ogni caso il termine può essere prorogato:

a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;

c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

In sintesi

  • Le parti possono fissare liberamente il termine per la pronuncia del lodo nella convenzione arbitrale.
  • In mancanza di accordo, il termine legale è di 240 giorni dall'accettazione della nomina.
  • Il termine è prorogabile per accordo scritto delle parti, su istanza motivata al presidente del tribunale o automaticamente in quattro ipotesi specifiche.
  • La proroga automatica è di 180 giorni e può avvenire una sola volta per ciascuna ipotesi.
  • Il termine è sospeso durante la sospensione del procedimento; dopo la ripresa, il termine residuo non può essere inferiore a 90 giorni.

Il termine per la pronuncia del lodo è 240 giorni dall'accettazione degli arbitri, prorogabile in più ipotesi tassative.

Ratio

L'art. 820 c.p.c. risponde all'esigenza di certezza temporale dell'arbitrato: le parti scelgono questo strumento anche perché è tendenzialmente più rapido del processo ordinario, e la definizione di un termine per la pronuncia del lodo è garanzia di questa celerità. Allo stesso tempo, la previsione di meccanismi di proroga evita che la scadenza del termine si traduca automaticamente in una perdita del servizio arbitrale già in corso, bilanciando celerità e completezza del giudizio.

Analisi

Il sistema dei termini è articolato su tre livelli. Primo livello: termine convenzionale, liberamente stabilito dalle parti prima dell'accettazione degli arbitri. Secondo livello: termine legale suppletivo di 240 giorni, decorrente dall'accettazione. Terzo livello: meccanismi di proroga. La proroga può avvenire per accordo scritto di tutte le parti (lett. a), su istanza di parte o degli arbitri al presidente del tribunale ex art. 810, comma 2 (lett. b), oppure automaticamente di 180 giorni in quattro ipotesi: assunzione di prove, consulenza tecnica, lodo non definitivo o parziale, modifica della composizione del collegio. La proroga automatica può operare una sola volta per ciascuna ipotesi. Il quinto comma gestisce l'interazione con la sospensione del procedimento: il termine è sospeso e, dopo la ripresa, il residuo non scende sotto i 90 giorni.

Quando si applica

La norma regola ogni procedimento arbitrale rituale, dalla nomina degli arbitri fino alla pronuncia del lodo. Ha rilevanza pratica immediata nella gestione dei procedimenti arbitrali complessi, dove la consulenza tecnica o l'assunzione di testimoni possono protrarsi. È cruciale che gli arbitri e le parti tengano traccia del termine residuo, perché la sua scadenza può essere eccepita dalla parte interessata (art. 821 c.p.c.) con conseguente estinzione del procedimento.

Connessioni

Art. 806 c.p.c. (oggetto dell'arbitrato); art. 810 c.p.c. (nomina degli arbitri e presidente del tribunale di riferimento); art. 819-bis c.p.c. (sospensione del procedimento); art. 821 c.p.c. (conseguenze del decorso del termine); art. 829, n. 6, c.p.c. (nullità del lodo per pronuncia fuori termine come causa di impugnazione).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio stipulano un contratto di appalto con clausola arbitrale che non fissa alcun termine per il lodo. Gli arbitri accettano la nomina il 1° gennaio. Il termine legale scade il 28 agosto (240 giorni). A luglio gli arbitri dispongono una CTU sui vizi dell'opera: il termine è automaticamente prorogato di 180 giorni, portando la scadenza al 28 febbraio dell'anno successivo. Tale proroga può operare una sola volta per l'ipotesi CTU. Se si rende necessaria anche l'assunzione di testimoni, una ulteriore proroga di 180 giorni è possibile per quella distinta ipotesi.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Mevio sono in arbitrato e hanno fissato contrattualmente un termine di 180 giorni. Gli arbitri, dopo 160 giorni, pronunciano un lodo parziale su alcune domande. Il termine è automaticamente prorogato di 180 giorni per questa ipotesi. In parallelo il procedimento viene sospeso per 30 giorni per questioni pregiudiziali: quei 30 giorni si sottraggono al computo del termine. Alla ripresa del procedimento il termine residuo viene calcolato deducendo i giorni già trascorsi prima della sospensione, garantendo comunque un minimo di 90 giorni.

Domande frequenti

Quanto tempo hanno gli arbitri per pronunciare il lodo se le parti non hanno fissato un termine?

240 giorni dall'accettazione della nomina, ai sensi dell'art. 820, comma 2, c.p.c. Le parti possono fissare un termine diverso, più breve o più lungo, nella convenzione arbitrale o in un accordo successivo prima dell'accettazione.

Come si proroga il termine per il lodo?

In tre modi: accordo scritto di tutte le parti; istanza motivata di una parte o degli arbitri al presidente del tribunale indicato nell'art. 810; automaticamente di 180 giorni nelle quattro ipotesi di legge (prove, CTU, lodo parziale/non definitivo, sostituzione arbitro).

La proroga automatica di 180 giorni può operare più volte per la stessa ipotesi?

No: l'art. 820 precisa che la proroga automatica può avvenire 'per non più di una volta nell'ambito di ciascuno' dei quattro casi. Se però ricorrono ipotesi diverse, ciascuna può determinare una propria proroga di 180 giorni.

Se il procedimento arbitrale viene sospeso, il termine per il lodo si sospende anch'esso?

Sì: il termine è sospeso durante la sospensione del procedimento. Alla ripresa, se il termine residuo è inferiore a 90 giorni, viene automaticamente esteso a 90 giorni.

Cosa succede se il lodo viene pronunciato dopo la scadenza del termine?

La parte interessata può eccepire la decadenza degli arbitri ai sensi dell'art. 821 c.p.c. e far dichiarare estinto il procedimento. Se però la parte non ha notificato la propria intenzione di far valere la decadenza prima della deliberazione del lodo, non può più contestare il tardivo deposito come causa di nullità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.