- Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è redatto per iscritto.
- Ciascun arbitro può richiedere la deliberazione in conferenza personale.
- Il lodo deve contenere otto elementi formali tassativi: nomi degli arbitri, sede, parti, convenzione e conclusioni, motivi, dispositivo, sottoscrizioni, data.
- È sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri, se accompagnata dalla dichiarazione che tutti hanno partecipato e che gli altri non hanno potuto o voluto sottoscrivere.
Testo dell'articoloVigente
Art. 823 c.p.c. – Deliberazione e requisiti del lodo
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
In sintesi
Il lodo è deliberato a maggioranza con partecipazione di tutti gli arbitri e deve contenere gli elementi formali tassativamente previsti dalla legge.
Ratio
L'art. 823 c.p.c. disciplina la forma del lodo arbitrale, assicurando che questo atto, destinato ad avere efficacia di sentenza (art. 824-bis), rispetti requisiti minimi di identificabilità, trasparenza motivazionale e certezza. I requisiti formali servono anche a consentire l'impugnazione del lodo: senza la chiara indicazione della convenzione arbitrale, delle parti e dei motivi, sarebbe impossibile verificare la correttezza del procedimento e la coerenza della decisione con il mandato arbitrale.
Analisi
Il primo comma stabilisce le modalità di deliberazione: maggioranza, partecipazione di tutti, forma scritta. L'arbitro dissenziente partecipa alla deliberazione ma il suo voto non è determinante; può però chiedere che la deliberazione avvenga in conferenza personale (riunione fisica), garantendo così un confronto autentico. Il secondo comma elenca gli otto elementi necessari del lodo. Tra questi, il più discusso in giurisprudenza è l'«esposizione sommaria dei motivi»: non è richiesta una motivazione come quella delle sentenze civili, ma devono essere comprensibili le ragioni della decisione, quantomeno in sintesi. La sottoscrizione può essere della maggioranza, ma deve essere accompagnata da una dichiarazione esplicativa sull'assenza delle altre firme (impossibilità o rifiuto); questa dichiarazione tutela l'autenticità del documento.
Quando si applica
La norma governa ogni lodo rituale: definitivo, parziale e non definitivo. La carenza di un requisito formale può costituire causa di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 5, c.p.c. (difetto di motivazione) o n. 7 (mancanza di sottoscrizione della maggioranza). L'art. 823 è anche il punto di riferimento per la fase di deposito del lodo ai sensi dell'art. 825 c.p.c.
Connessioni
Art. 132 c.p.c. (requisiti formali della sentenza del giudice ordinario, per analogia); art. 824-bis c.p.c. (efficacia del lodo equivalente alla sentenza); art. 825 c.p.c. (deposito del lodo); art. 829 c.p.c. (impugnazione per nullità, n. 5 motivazione e n. 7 sottoscrizione); art. 116 disp. att. c.p.c. (registro dei lodi).
Casi pratici
Caso 1: Un collegio arbitrale di tre arbitri delibera il lodo
L'arbitro nominato da Tizio è contrario alla decisione e rifiuta di sottoscrivere. Gli altri due arbitri firmano il dispositivo e aggiungono la dichiarazione che il lodo è stato deliberato con la partecipazione di tutti e tre e che il terzo arbitro ha rifiutato la sottoscrizione. Il lodo è valido: l'art. 823, comma 2, ammette che la firma della maggioranza sia sufficiente se accompagnata da questa dichiarazione esplicativa.
Caso 2: Caio e Mevio ricevono il lodo che li riguarda
Mevio nota che il lodo non contiene alcuna esposizione dei motivi della decisione: il collegio ha scritto solo il dispositivo. Mevio impugna il lodo per nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. (omessa o insufficiente motivazione). La Corte d'appello accoglie l'impugnazione perché il requisito dell'«esposizione sommaria dei motivi» ex art. 823 è necessario anche nell'arbitrato, sebbene in forma semplificata rispetto alla sentenza ordinaria.
Domande frequenti
Quanti arbitri devono firmare il lodo?
È sufficiente la firma della maggioranza degli arbitri, purché sia accompagnata dalla dichiarazione che il lodo è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Il lodo deve essere motivato?
Sì, ma con standard semplificato: l'art. 823 richiede solo un'«esposizione sommaria dei motivi», non una motivazione analitica come quella delle sentenze ordinarie. L'assenza totale di motivazione è causa di nullità del lodo impugnabile ex art. 829.
Cosa deve contenere obbligatoriamente il lodo arbitrale?
Otto elementi: nome degli arbitri, sede dell'arbitrato, indicazione delle parti, convenzione arbitrale e conclusioni delle parti, esposizione sommaria dei motivi, dispositivo, sottoscrizioni degli arbitri, data delle sottoscrizioni.
Cosa succede se il lodo manca di uno degli elementi formali?
Può costituire causa di nullità del lodo impugnabile davanti alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 829 c.p.c. La giurisprudenza valuta caso per caso la gravità del vizio: la mancanza di motivazione o del dispositivo è causa di nullità; la mancanza di elementi identificativi meno essenziali può avere conseguenze diverse.
Cosa significa che il lodo è deliberato 'con la partecipazione di tutti gli arbitri'?
Tutti gli arbitri devono essere presenti e partecipare alla deliberazione, anche se poi votano in modo diverso. Ciascun arbitro può richiedere che la deliberazione avvenga in conferenza personale (riunione fisica), garantendo un confronto diretto.