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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana.

Essa deve contenere:

l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; [1]

il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento [2].

[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[2] Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.

In sintesi

  • La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano con intestazione Repubblica italiana.
  • Deve indicare giudice, parti, difensori e conclusioni del pubblico ministero e delle parti.
  • Contiene la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
  • Reca dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del giudice.
  • Nelle decisioni collegiali firmano presidente ed estensore, con regole specifiche in caso di impedimento.

L'art. 132 c.p.c. elenca i requisiti formali e contenutistici della sentenza civile, dall'intestazione al dispositivo, fino alla sottoscrizione del giudice.

Ratio della norma

L'art. 132 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire trasparenza, controllabilità e legittimità del provvedimento giurisdizionale. Imponendo un contenuto minimo obbligatorio, la norma assicura che la sentenza non sia un atto arbitrario, ma un documento tracciabile, sottoscritto da un giudice identificabile e motivato in modo da consentire alle parti di comprenderne il percorso logico e di esercitare gli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Analisi del testo

La disposizione individua elementi solenni (intestazione "Repubblica italiana" e formula "in nome del popolo italiano") ed elementi sostanziali: indicazione del giudice, delle parti e dei difensori, conclusioni delle parti e del pubblico ministero, motivazione "concisa" in fatto e in diritto, dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione. Per il giudice collegiale firmano solo presidente e giudice estensore; in caso di morte o altro impedimento la norma disciplina chi sottoscrive, imponendo la previa menzione dell'impedimento. La riforma del 2009 (L. 69/2009) ha rafforzato l'esigenza di sintesi della motivazione.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutte le sentenze civili emesse dal giudice di pace, dal tribunale, dalla corte d'appello e dalla Cassazione, sia in composizione monocratica sia collegiale. La mancanza di uno dei requisiti essenziali (motivazione, dispositivo, sottoscrizione) può determinare la nullità del provvedimento, deducibile con i mezzi di impugnazione ordinari. Va invece distinta dalla disciplina dell'ordinanza e del decreto, atti per i quali valgono regole formali differenti.

Connessioni con altre norme

La norma va letta unitamente all'art. 131 c.p.c. (forma dei provvedimenti), all'art. 133 c.p.c. (pubblicazione e comunicazione della sentenza), all'art. 134 c.p.c. (forma e contenuto dell'ordinanza) e all'art. 135 c.p.c. (forma del decreto). Rilevano inoltre l'art. 156 c.p.c. sulla nullità degli atti per difetto dei requisiti formali e l'art. 161 c.p.c. sulla conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, oltre all'art. 111, comma 6, Cost. che impone l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Domande frequenti

Cosa deve contenere obbligatoriamente una sentenza civile?

Intestazione "Repubblica italiana" e formula "in nome del popolo italiano", indicazione del giudice, delle parti e dei difensori, conclusioni del pubblico ministero e delle parti, concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto, dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del giudice.

Cosa accade se manca la sottoscrizione del giudice?

La sentenza priva di sottoscrizione è affetta da nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., trattandosi di vizio che incide sui requisiti essenziali del provvedimento.

Chi firma la sentenza emessa da un collegio?

La sottoscrizione spetta soltanto al presidente e al giudice estensore. In caso di impedimento del presidente firma il componente più anziano; in caso di impedimento dell'estensore basta la firma del presidente, sempre con previa menzione dell'impedimento.

Cosa significa motivazione "concisa" introdotta dalla L. 69/2009?

Significa che il giudice deve esporre in modo sintetico ma esaustivo le ragioni in fatto e in diritto della decisione, senza ricostruzioni superflue, garantendo comunque la comprensione del percorso logico-giuridico e la possibilità di impugnazione.

La sentenza senza data della deliberazione è valida?

L'omissione della data può determinare la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c., salvo che la data sia comunque desumibile con certezza da altri elementi del documento o dagli atti del procedimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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