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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 c.p.c. – Forma e contenuto del decreto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .
Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 134 - Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza→Cod. proc. civ. art. 136 - Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 133 c.p.c.: Pubblicazione e comunicazione della sentenza→Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni→Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza→Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie→Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale→Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o n→Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 135 c.p.c. disciplina forma e contenuto del decreto, provvedimento del giudice pronunciato d'ufficio o su istanza, di regola non motivato salvo prescrizione di legge.
Ratio della norma
L'art. 135 c.p.c. risponde all'esigenza di disciplinare il decreto, una delle tre tipologie di provvedimenti giurisdizionali previste dall'art. 131 c.p.c., accanto a sentenza e ordinanza. La ratio della disposizione risiede nella necessità di assicurare snellezza e celerità a quei provvedimenti che, per loro natura, non incidono in modo definitivo su diritti soggettivi e che, dunque, non richiedono il contraddittorio pieno né l'apparato motivazionale tipico delle decisioni di merito. Il legislatore ha così configurato il decreto come strumento agile, idoneo alla gestione di profili procedurali, ordinatori o di volontaria giurisdizione, in cui prevale l'esigenza di rapidità rispetto a quella di un'articolata giustificazione argomentativa.
Analisi del testo
La norma prevede due modalità di emanazione: d'ufficio, su iniziativa autonoma del giudice, oppure su istanza di parte, che può essere anche verbale. Quando il decreto è pronunciato su ricorso scritto, esso è apposto materialmente in calce al medesimo, secondo una tecnica redazionale che lega indissolubilmente provvedimento e domanda. Se invece l'istanza è verbale, si redige apposito processo verbale nel quale il decreto è inserito. Il comma finale stabilisce il principio di non motivazione, derogabile soltanto da espressa previsione legislativa. La sottoscrizione spetta al giudice monocratico o, in caso di organo collegiale, al presidente.
Quando si applica
Il decreto trova applicazione in numerosi ambiti del processo civile: nei procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 737 c.p.c.), nel procedimento monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.), nei provvedimenti ordinatori del giudice istruttore, nelle nomine di ausiliari, nelle fissazioni di udienze e nei rinvii. La forma del decreto è altresì utilizzata per provvedimenti presidenziali e per atti che non richiedono contraddittorio preventivo tra le parti.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con l'art. 131 c.p.c., che individua le tre forme tipiche dei provvedimenti del giudice (sentenza, ordinanza, decreto), e con l'art. 134 c.p.c., relativo a forma e contenuto dell'ordinanza. Rilevanti sono altresì i collegamenti con l'art. 633 c.p.c. sul decreto ingiuntivo, l'art. 737 c.p.c. sui procedimenti camerali e l'art. 737-bis c.p.c. È inoltre richiamato l'art. 111 Cost., comma 6, in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di cui la non motivazione del decreto rappresenta una deroga giustificata dalla natura dell'atto.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio presenta ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale per ottenere il pagamento di una fattura insoluta nei confronti di Caio. Il giudice, esaminata la documentazione prodotta e ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c., emette il decreto ingiuntivo apponendolo in calce al ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 135 c.p.c. Il provvedimento è sottoscritto dal giudice e contiene gli elementi essenziali: l'ordine di pagamento, il termine per opposizione e l'avvertimento ex art. 641 c.p.c.
Sempronio si presenta in cancelleria per chiedere verbalmente al giudice tutelare l'autorizzazione a compiere un atto eccedente l'ordinaria amministrazione sul patrimonio del minore di cui è tutore. Il cancelliere redige processo verbale dell'istanza orale; il giudice, valutati i presupposti, inserisce nel verbale stesso il decreto autorizzativo motivato, in quanto trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione per il quale l'art. 737 c.p.c. e la legge speciale richiedono espressamente la motivazione.
Domande frequenti
Il decreto del giudice deve sempre essere motivato?
No. L'art. 135 c.p.c. stabilisce che il decreto, di regola, non è motivato. La motivazione è richiesta solo quando una specifica norma di legge la prescriva espressamente, come avviene ad esempio nei procedimenti camerali ex art. 737 c.p.c. o nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c.
Quale differenza esiste tra decreto, ordinanza e sentenza?
Secondo l'art. 131 c.p.c., la sentenza decide il merito o questioni processuali definitive con motivazione obbligatoria; l'ordinanza (art. 134 c.p.c.) regola lo svolgimento del processo ed è sempre motivata; il decreto è strumento più snello, di regola non motivato, utilizzato per provvedimenti ordinatori o di volontaria giurisdizione.
Chi sottoscrive il decreto in caso di organo collegiale?
L'art. 135, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che, quando l'organo giudicante è collegiale, la sottoscrizione del decreto spetta al presidente del collegio. Nel caso di giudice monocratico, invece, è il giudice stesso a sottoscrivere il provvedimento.
È possibile chiedere un decreto con istanza orale?
Sì. L'art. 135 c.p.c. ammette espressamente l'istanza verbale della parte. In tal caso, della richiesta orale si redige processo verbale, all'interno del quale viene poi inserito il decreto del giudice, garantendo così la documentazione formale dell'atto.
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