Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (1).
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l’intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta ne maggiore di centoventi giorni (2).
Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).
(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(3) Comma così sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.
In sintesi
Il giudice accoglie il ricorso emettendo decreto motivato che ingiunge il pagamento entro quaranta giorni, con avvertimento del diritto di opposizione e delle conseguenze in mancanza.
Ratio
L'art. 641 c.p.c. costituisce il cuore del procedimento monitorio: una volta verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 633, il giudice emette il provvedimento iniuntivo senza contraddittorio con il debitore. La norma realizza un bilanciamento tra l'esigenza di tutela rapida del creditore documentato e il diritto di difesa del debitore, garantito dall'avvertimento circa la possibilità di proporre opposizione nel termine assegnato.
Il procedimento ingiuntivo risponde a una logica di economia processuale: anziché instaurare subito un giudizio ordinario a cognizione piena, si consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo in tempi brevi, salvo la contestazione da parte del debitore mediante opposizione.
Analisi
Il primo comma disciplina il contenuto essenziale del decreto: l'ingiunzione di pagare una somma o di consegnare una cosa nel termine di quaranta giorni, con l'avvertimento che entro lo stesso termine può essere proposta opposizione ex artt. 645 ss. e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il decreto deve essere motivato, elemento che lo distingue da altri provvedimenti sommari e che consente al debitore di conoscere le ragioni del provvedimento prima di decidere se opporsi.
Il secondo comma introduce la modulabilità del termine: il giudice può ridurlo fino a dieci giorni o aumentarlo fino a sessanta in presenza di giusti motivi (ad esempio urgenza del creditore o difficoltà del debitore). Una disposizione residuale riguarda i soggetti residenti nei territori già citati nella norma, con termini minimi e massimi diversi. Il terzo comma, modificato dalla L. 358/1976 e oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità, prevede la liquidazione delle spese e competenze nel decreto stesso, con l'eccezione dei casi in cui il creditore disponga già di un titolo esecutivo.
Quando si applica
L'art. 641 si applica ogniqualvolta il giudice, esaminato il ricorso per decreto ingiuntivo, ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633: prova scritta del credito, esigibilità, liquidità o facile liquidazione. La norma opera tanto per crediti pecuniari quanto per obblighi di consegna di cose fungibili o infungibili. L'eventuale conversione in somma di denaro ex art. 639 è già prevista nel testo del decreto.
Il giudice deve valutare se ricorrono giusti motivi per variare il termine standard di quaranta giorni: ad esempio, la prossima scadenza di un'azione esecutiva di terzi, la deperibilità dei beni oggetto di consegna, o la particolare difficoltà del debitore nel reperire la documentazione necessaria per un'opposizione tempestiva.
Connessioni
La norma si collega strettamente all'art. 633 (condizioni di ammissibilità), all'art. 639 (conversione in somma), agli artt. 645-650 (opposizione e suoi effetti) e all'art. 647 (esecutorietà in mancanza di opposizione). Il decreto emesso ai sensi dell'art. 641 non è immediatamente esecutivo, a differenza di quello ex art. 642. Rilevano inoltre l'art. 137 ss. per le modalità di notificazione e l'art. 482 per il termine dilatorio dell'esecuzione.
Domande frequenti
Che cos'è il decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c.?
È un provvedimento con cui il giudice, su ricorso del creditore e senza sentire il debitore, ordina a quest'ultimo di pagare una somma o consegnare una cosa entro un termine determinato, avvertendolo del diritto di fare opposizione.
Quanto tempo ha il debitore per opporsi o pagare dopo la notifica del decreto?
Il termine ordinario è di quaranta giorni dalla notifica. Il giudice può ridurlo fino a dieci giorni o aumentarlo fino a sessanta in presenza di giusti motivi valutati caso per caso.
Il decreto ingiuntivo dell'art. 641 è immediatamente esecutivo?
No, di regola non lo è. Il debitore ha il termine assegnato per opporsi. Solo se non propone opposizione o se ricorrono le condizioni dell'art. 642 (cambiale, atto notarile, ecc.) il decreto diventa esecutivo o provvisoriamente esecutivo.
Le spese legali vengono incluse nel decreto ingiuntivo?
Sì. Il giudice, salvo il caso in cui il creditore disponga già di un titolo esecutivo, liquida le spese e le competenze nel decreto e ne ingiunge il pagamento insieme al credito principale.
Cosa succede se il debitore non paga e non si oppone?
Il creditore può chiedere al giudice di dichiarare il decreto esecutivo ex art. 647. Da quel momento può procedere all'esecuzione forzata (pignoramento di beni mobili, immobili o crediti) per recuperare quanto dovuto.