Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 644 c.p.c. – Mancata notificazione del decreto

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

In sintesi

  • Il decreto ingiuntivo perde efficacia se non notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia (territorio nazionale) o novanta giorni (estero o province libiche).
  • Il termine è perentorio: la sua inosservanza determina automaticamente l'inefficacia del decreto.
  • Il creditore può sempre riproporre la domanda, ottenendo un nuovo decreto ingiuntivo.
  • La norma mira a evitare che il decreto rimanga a lungo quale strumento latente di pressione sul debitore.
Indice dei contenuti

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia nel territorio nazionale o novanta giorni negli altri casi, ma la domanda può essere riproposta.

Ratio

L'art. 644 c.p.c. introduce un termine perentorio per la notificazione del decreto ingiuntivo, a tutela del debitore e della certezza dei rapporti giuridici. Il decreto emesso in assenza di contraddittorio non può restare indefinitamente pendente come strumento di pressione nelle mani del creditore: se questi non lo notifica tempestivamente, il provvedimento decade automaticamente.

La sanzione dell'inefficacia, e non della nullità, è scelta significativa: il decreto non produce alcun effetto giuridico, compresi quelli interruttivi della prescrizione derivanti dal ricorso, sebbene la pendenza della lite non si fosse ancora instaurata. Il creditore non è però definitivamente pregiudicato, potendo riproporre la domanda.

Analisi

La norma prevede due termini distinti: sessanta giorni per la notificazione da eseguire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche, per ragioni storiche); novanta giorni negli altri casi (estero, province libiche). Il dies a quo è la data della pronuncia del decreto, ossia il giorno in cui il giudice lo ha emesso, e non il giorno del suo deposito in cancelleria (che di regola coincide).

La conseguenza dell'inosservanza del termine è l'inefficacia del decreto: il provvedimento cessa di esistere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione o a cristallizzare la pendenza della lite. La domanda può però essere riproposta: il creditore può depositare un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, allegando nuovamente la documentazione e ottenendo, se ne sussistono i presupposti, un nuovo decreto.

Quando si applica

La norma si applica in ogni procedimento monitorio: dal momento della pronuncia del decreto, il creditore ha sessanta (o novanta) giorni per provvedere alla notificazione. In caso di difficoltà nella notificazione (irreperibilità del debitore, necessità di ricorrere a forme speciali), il creditore deve comunque rispettare il termine, avviando tempestivamente le procedure di notificazione anche nelle forme alternative previste dalla legge.

Nei procedimenti internazionali o con debitore all'estero, il termine di novanta giorni tiene conto della maggiore complessità delle notificazioni internazionali, soggette a convenzioni bilaterali o multilaterali (Convenzione dell'Aia, regolamento UE 1393/2007 e successivi).

Connessioni

La norma si collega all'art. 643 (notificazione del decreto), all'art. 641 (emissione del decreto), all'art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione, che non si produce se il decreto decade). Rileva anche l'art. 645 per la proposizione dell'opposizione dopo la notificazione avvenuta nei termini.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ottiene decreto ingiuntivo contro Caio il 10 gennaio

Distolto da altre incombenze, Tizio non provvede alla notificazione e la esegue solo il 15 marzo, ossia dopo il sessantesimo giorno. Il decreto è divenuto inefficace ex art. 644. Tizio deve riproporre il ricorso per decreto ingiuntivo da capo, allegando nuovamente le fatture e la documentazione del credito. Il nuovo decreto, se emesso, sarà notificato tempestivamente entro i termini di legge.

Caso 2: Sempronia ottiene decreto ingiuntivo contro Mevio, residente in Germania

Avvia le procedure di notificazione internazionale tramite l'avvocato tedesco incaricato, ma il procedimento si prolunga per difficoltà burocratiche. Poiché dispone di novanta giorni per la notificazione all'estero, Sempronia riesce a completare l'adempimento entro l'ottantottesimo giorno. Il decreto rimane efficace e Mevio ha ora il termine fissato per pagare o opporsi.

Domande frequenti

Entro quanto tempo va notificato il decreto ingiuntivo?

Il creditore deve notificare il decreto entro sessanta giorni dalla pronuncia se la notifica avviene in Italia, o entro novanta giorni se deve avvenire all'estero o nei territori indicati dalla norma.

Cosa succede se il decreto ingiuntivo non viene notificato in tempo?

Il decreto diventa inefficace: perde ogni valore giuridico e non può essere utilizzato per l'esecuzione forzata. Il creditore deve riproporre la domanda dall'inizio.

La ripresentazione del ricorso dopo l'inefficacia del decreto è sempre possibile?

Sì, la legge consente espressamente di riproporre la domanda. Il creditore dovrà depositare un nuovo ricorso e il giudice valuterà nuovamente i presupposti, indipendentemente dall'esito del decreto precedente.

Il termine di sessanta giorni per la notifica si può prorogare?

No, il termine è perentorio e non può essere prorogato dal giudice né dalle parti. Solo l'art. 644 prevede il termine di novanta giorni per casi specifici (notifica all'estero), che costituisce già una deroga al termine ordinario.

Se il decreto decade per mancata notifica, si interrompe la prescrizione?

No. Poiché la pendenza della lite si determina solo con la notificazione (art. 643), un decreto mai notificato non ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione. Il creditore deve tenerne conto nel riproporre la domanda.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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