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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa,

o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,

ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione

provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero

se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il

giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

In sintesi

  • L'esecuzione provvisoria è obbligatoria su istanza del ricorrente per crediti fondati su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di borsa o atto notarile.
  • Può essere concessa anche in presenza di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.
  • Se il debitore ha sottoscritto documentazione comprovante il credito, il giudice può imporre cauzione al ricorrente.
  • In casi di particolare urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione senza osservare il termine dilatorio ex art. 482.
  • L'esecuzione provvisoria permette al creditore di agire immediatamente pur essendo pendente il termine per l'opposizione.

Il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria immediata del decreto ingiuntivo quando il credito è fondato su cambiale, assegno, atto notarile o vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Ratio

L'art. 642 c.p.c. introduce una deroga al regime ordinario del decreto ingiuntivo, in cui il creditore deve attendere la scadenza del termine per l'opposizione prima di poter procedere all'esecuzione forzata. La norma risponde all'esigenza di tutela rafforzata del creditore che vanti un credito assistito da particolari garanzie documentali (titoli di credito, atti pubblici) oppure si trovi in situazione di urgenza tale da rendere pregiudizievole ogni ritardo.

La ratio si fonda sulla qualità probatoria superiore dei documenti elencati: cambiali, assegni e atti notarili offrono un livello di certezza del credito significativamente più elevato rispetto alla semplice prova scritta dell'art. 633, giustificando così una tutela anticipata e più incisiva.

Analisi

Il primo comma individua le ipotesi di esecuzione provvisoria automatica (su istanza): crediti fondati su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. In tali casi il giudice ingiunge il pagamento senza dilazione e autorizza l'esecuzione provvisoria, fissando il termine per la sola opposizione. Il debitore rimane quindi esposto all'esecuzione immediata pur potendo ancora opporsi.

Il secondo comma estende la possibilità di esecuzione provvisoria a due ulteriori ipotesi discrezionali: il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (periculum in mora processuale) e la produzione di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto. In quest'ultimo caso il giudice può imporre una cauzione al ricorrente a garanzia delle eventuali restituzioni. Il terzo comma consente infine, nei casi di esecuzione provvisoria, di derogare anche al termine dilatorio di cui all'art. 482, rendendo possibile l'esecuzione immediata senza attendere il decorso di tale termine.

Quando si applica

La norma trova applicazione tipicamente nelle controversie commerciali e finanziarie: recupero di crediti da insoluti su cambiali o assegni, crediti fondati su contratti ricevuti per atto notarile (mutui, compravendite con saldo dilazionato), liquidazioni di borsa. L'ipotesi del periculum in mora è invece più ampia e può ricomprendere situazioni di deperibilità dei beni, insolvenza imminente del debitore o rischio di dispersione del patrimonio.

In presenza delle condizioni del primo comma l'esecuzione provvisoria è concessa su semplice istanza del ricorrente; il giudice non ha margine di discrezionalità nel diniego, salvo la possibilità di imporre cauzione nel caso di documentazione sottoscritta dal debitore.

Connessioni

La norma si collega all'art. 641 (regime ordinario del decreto), all'art. 482 (termine dilatorio per l'esecuzione), all'art. 648 (esecuzione provvisoria concessa dal giudice istruttore in pendenza di opposizione) e all'art. 649 (sospensione dell'esecuzione provvisoria su istanza dell'opponente). Rilevano anche le norme del R.D. 1736/1933 (legge cambiaria) e del R.D. 1669/1933 (legge assegni) che disciplinano i titoli di credito richiamati.

Domande frequenti

Quando il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo?

È immediatamente esecutivo su istanza del creditore quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa oppure su atto notarile o di altro pubblico ufficiale autorizzato.

Cosa significa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo?

Significa che il creditore può avviare l'esecuzione forzata (pignoramento) senza dover attendere la scadenza del termine per l'opposizione o l'esito di quest'ultima, pur rimanendo il debitore libero di opporsi.

Il debitore può fermare l'esecuzione provvisoria?

Sì. Dopo aver proposto opposizione, il debitore può chiedere al giudice istruttore la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649, dimostrando l'esistenza di gravi motivi.

Cosa si intende per pericolo di grave pregiudizio nel ritardo?

Si tratta di situazioni in cui l'attesa dei tempi ordinari potrebbe compromettere seriamente le ragioni del creditore, ad esempio per imminente insolvenza del debitore, rischio di trasferimento dei beni o deperibilità delle cose da consegnare.

Il giudice può imporre una cauzione al creditore che chiede l'esecuzione provvisoria?

Sì, ma solo nel caso in cui l'esecuzione provvisoria sia fondata su documentazione sottoscritta dal debitore. La cauzione serve a garantire le eventuali restituzioni, spese e danni in caso di accoglimento dell'opposizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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