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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 646 c.p.c. – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando il decreto e stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’articolo 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

In sintesi

  • L'opposizione ai decreti per crediti da rapporti di lavoro individuale deve essere denunciata entro cinque giorni alla propria associazione sindacale riconosciuta.
  • Il termine per la comparizione in giudizio decorre dal ventesimo giorno successivo alla notificazione dell'opposizione.
  • Durante il tentativo di conciliazione l'opponente può chiedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto.
  • Il giudice provvede sulla sospensione con decreto, da notificare alla controparte in caso di accoglimento.

Per i decreti ingiuntivi su crediti di lavoro, l'opponente deve denunciare l'opposizione all'associazione sindacale entro cinque giorni dalla notificazione, con termini speciali per la comparizione.

Ratio

L'art. 646 c.p.c. introduce una disciplina speciale per le opposizioni ai decreti ingiuntivi fondati su crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro, riflettendo l'attenzione del legislatore alla dimensione collettiva dei conflitti di lavoro. La norma, emanata in un contesto storico di forte istituzionalizzazione delle associazioni sindacali, prevede il coinvolgimento di queste ultime nella fase iniziale dell'opposizione, analogamente a quanto stabilito dall'art. 430 per le controversie di lavoro in genere.

Il tentativo di conciliazione, già previsto dalla normativa lavoristica, viene qui raccordato con la sospensione dell'esecuzione provvisoria, evitando che il debitore sia costretto a subire l'esecuzione nel periodo in cui le parti cercano una soluzione stragiudiziale.

Analisi

Il primo comma prevede un adempimento specifico: entro cinque giorni dalla notificazione dell'atto di opposizione, quest'ultimo deve essere denunciato all'associazione sindacale legalmente riconosciuta cui appartiene l'opponente, secondo le forme dell'art. 430. Si tratta di un obbligo procedurale la cui inosservanza è tuttavia priva di conseguenze esplicitamente sanzionate dalla norma, stante anche l'evoluzione del diritto sindacale successiva all'emanazione del codice.

Il secondo comma disciplina il dies a quo del termine per la comparizione in giudizio: anziché decorrere dalla notificazione dell'opposizione, decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a essa, lasciando così tempo per il tentativo di conciliazione. Il terzo comma consente all'opponente di chiedere, con ricorso al giudice competente, la sospensione dell'esecuzione provvisoria durante il corso del termine per il tentativo di conciliazione. Il giudice decide con decreto, che in caso di accoglimento deve essere notificato alla controparte.

Quando si applica

La norma si applica quando il decreto ingiuntivo è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro: crediti per retribuzioni, TFR, indennità, contributi, rimborsi spese, ecc. Non si applica ai crediti di natura commerciale tra imprese, anche se il debitore sia un datore di lavoro.

In seguito alla riforma del diritto del lavoro e alla progressiva marginalizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale, alcune disposizioni dell'articolo hanno perso in parte la loro rilevanza pratica originaria, pur restando formalmente in vigore.

Connessioni

La norma si collega all'art. 430 (denuncia all'associazione sindacale nelle controversie di lavoro), all'art. 645 (opposizione ordinaria), all'art. 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) e all'art. 649 (sospensione dell'esecuzione provvisoria). Rilevano anche le disposizioni del D.Lgs. 150/2011 sulla competenza in materia di controversie di lavoro.

Domande frequenti

A cosa serve la denuncia all'associazione sindacale nell'opposizione per crediti di lavoro?

Serve a coinvolgere il sindacato nella controversia, consentendo un eventuale tentativo di conciliazione prima che il giudizio di opposizione entri nel vivo. È un residuo dell'originaria centralità sindacale nelle controversie di lavoro.

Entro quanto tempo va fatta la denuncia al sindacato?

Entro cinque giorni dalla notificazione dell'atto di opposizione all'altra parte. Si tratta di un termine breve che l'opponente deve rispettare se intende beneficiare delle disposizioni speciali dell'art. 646.

Il debitore-lavoratore può chiedere la sospensione del decreto anche durante il tentativo di conciliazione?

Sì. Durante il periodo riservato al tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto con ricorso. Il giudice decide con decreto che, se accolto, viene notificato alla controparte.

Quando decorre il termine di comparizione in giudizio nell'opposizione per crediti di lavoro?

Decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo alla notificazione dell'opposizione, e non immediatamente dalla notificazione come nel procedimento ordinario. Questo ritardo è pensato per lasciare tempo al tentativo di conciliazione.

L'art. 646 si applica anche ai crediti del datore di lavoro verso il dipendente?

La norma si applica a tutti i crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, indipendentemente da chi sia creditore o debitore. Anche il datore di lavoro che propone opposizione deve rispettare le disposizioni speciali dell'art. 646.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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