Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 648 c.p.c. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

In sintesi

  • Il giudice istruttore può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto non ancora esecutivo, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
  • Il provvedimento è reso con ordinanza non impugnabile.
  • Deve essere concessa se il creditore offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
  • La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la concessione obbligatoria della cauzione senza previa valutazione degli elementi probatori e della congruità della cauzione offerta.
Indice dei contenuti

In pendenza di opposizione il giudice istruttore può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto non già esecutivo, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Ratio

L'art. 648 c.p.c. disciplina un istituto di grande rilevanza pratica: la possibilità che il creditore, pur in presenza di un'opposizione del debitore, ottenga dal giudice istruttore l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo originariamente non esecutivo. La norma bilancia due interessi contrapposti: il diritto del debitore di contestare il credito senza dover immediatamente pagare, e il diritto del creditore di non subire pregiudizi da un'opposizione dilatatoria o strumentale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1984 ha temperato la previsione del secondo comma, che imponeva al giudice di concedere obbligatoriamente l'esecuzione provvisoria in caso di offerta di cauzione, senza alcuna valutazione degli elementi probatori: una soluzione eccessivamente favorevole al creditore solvibile che avrebbe potuto neutralizzare qualsiasi opposizione fondata.

Analisi

Il primo comma attribuisce al giudice istruttore, ossia al giudice che conduce l'istruzione del giudizio di opposizione, il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria con ordinanza non impugnabile. La condizione è che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione: se le ragioni del debitore appaiono prima facie prive di consistenza documentale immediata, il giudice può autorizzare il creditore a procedere all'esecuzione.

Il secondo comma prevedeva originariamente l'obbligo di concedere l'esecuzione provvisoria in caso di offerta di cauzione da parte del creditore. La Corte Costituzionale ha dichiarato tale obbligo parzialmente illegittimo, imponendo al giudice di valutare preliminarmente gli elementi probatori e la congruità della cauzione offerta rispetto all'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni: solo dopo questa valutazione il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria su cauzione.

Quando si applica

La norma si applica nel giudizio di opposizione, dopo che questo è stato instaurato ex art. 645 e il giudice istruttore è stato designato. Il creditore può chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto non esecutivo in qualsiasi momento dell'istruzione, purché non sia già stata concessa ex art. 642. Il giudice valuta le difese del debitore e decide con ordinanza non impugnabile: se le difese appaiono destituire di fondamento il decreto non potrà essere concessa, mentre se appaiono strumentali o prive di adeguato supporto probatorio la concessione è possibile.

Connessioni

La norma si collega all'art. 642 (esecuzione provvisoria originaria), all'art. 645 (opposizione), all'art. 649 (sospensione dell'esecuzione provvisoria su istanza del debitore) e all'art. 482 (termine dilatorio per l'esecuzione). La sentenza Corte Cost. n. 137/1984 è parte integrante del quadro normativo applicabile al secondo comma.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ottiene decreto ingiuntivo ordinario (non esecutivo) per € 20.000 contro Caio. Caio propone opposizione, sostenendo di aver pagato, ma non produce alcun documento a sostegno. Tizio chiede al giudice istruttore l'esecuzione provvisoria ex art. 648. Il giudice, rilevando che l'opposizione non è fondata su prova scritta, concede l'esecuzione provvisoria con ordinanza non impugnabile: Tizio può procedere a pignoramento mentre il giudizio di opposizione è ancora in corso.

Caso 2: Caso 2

Sempronia ha ottenuto decreto ingiuntivo contro Mevio per forniture, ma il decreto non è esecutivo. Mevio si oppone producendo un accordo scritto di dilazione del pagamento. Sempronia chiede l'esecuzione provvisoria offrendo cauzione. Il giudice, applicando i criteri della sentenza Cost. 137/1984, valuta prima gli elementi probatori: poiché l'accordo di dilazione è prova scritta rilevante, il giudice nega l'esecuzione provvisoria nonostante l'offerta di cauzione, ritenendo fondata prima facie la difesa di Mevio.

Domande frequenti

Cosa succede all'esecuzione del decreto ingiuntivo quando il debitore si oppone?

Se il decreto non era già provvisoriamente esecutivo ex art. 642, l'opposizione ne blocca l'esecuzione. Il creditore può però chiedere al giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 durante il giudizio di opposizione.

Quando il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione?

Quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione: cioè quando le difese del debitore non hanno un supporto documentale immediato e convincente. Il giudice decide con ordinanza non impugnabile.

Il creditore può ottenere l'esecuzione provvisoria offrendo una cauzione?

Sì, ma non automaticamente. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1984, il giudice deve prima valutare gli elementi probatori e la congruità della cauzione offerta. Solo dopo questa valutazione può concedere l'esecuzione provvisoria su cauzione.

L'ordinanza che concede o nega l'esecuzione provvisoria ex art. 648 è impugnabile?

No. Il codice prevede espressamente che l'ordinanza sia non impugnabile. Le parti non possono né appellare né ricorrere in Cassazione contro il provvedimento, che rimane definitivo salvo ovviamente la decisione finale del giudizio di opposizione.

Se il debitore vince il giudizio di opposizione dopo che l'esecuzione provvisoria è stata concessa, cosa succede?

Il decreto ingiuntivo viene revocato e il creditore deve restituire quanto riscosso in esecuzione provvisoria. È per questo che l'eventuale cauzione prestata dal creditore serve a garantire le restituzioni, le spese e i danni subiti dal debitore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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