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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 652 c.p.c. – Conciliazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

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In sintesi

  • La conciliazione nel giudizio di opposizione è possibile in qualsiasi momento prima della definizione del giudizio.
  • Il giudice dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto oppure riduce la somma a quella concordata tra le parti.
  • Gli atti esecutivi già compiuti e l'ipoteca iscritta restano validi fino alla concorrenza della somma ridotta.
  • La riduzione deve essere annotata nei registri immobiliari per opponibilità ai terzi.
  • Il provvedimento del giudice è un'ordinanza non impugnabile.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la conciliazione tra le parti consente al giudice di dichiarare l'esecutorietà o ridurre la somma dovuta.

Ratio

L'articolo 652 c.p.c. introduce uno strumento deflattivo del contenzioso nel procedimento monitorio, consentendo alle parti di definire bonariamente la controversia sorta in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo. La norma valorizza l'autonomia negoziale delle parti anche nella fase processuale, permettendo di raggiungere un accordo che tenga conto delle reciproche posizioni senza dover attendere una pronuncia giurisdizionale. La scelta di attribuire al giudice il potere di dichiarare l'esecutorietà con ordinanza non impugnabile garantisce rapidità ed efficacia alla definizione conciliativa.

Il legislatore ha previsto una disciplina speciale rispetto alla conciliazione giudiziale ordinaria (art. 185 c.p.c.), adattando l'istituto alle peculiarità del procedimento monitorio, in cui è già stato emesso un decreto che costituisce un titolo esecutivo provvisorio. La norma risolve con eleganza il problema degli effetti degli atti esecutivi già compiuti in pendenza dell'opposizione, evitando di vanificare misure già adottate a tutela del creditore.

Analisi

La norma prevede due esiti alternativi a seconda del contenuto dell'accordo conciliativo. Nel primo caso, le parti si accordano per l'importo originariamente indicato nel decreto: il giudice dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto con ordinanza non impugnabile. Nel secondo caso, le parti concordano una riduzione della somma o della quantità: il giudice riduce il titolo all'importo concordato, ferma restando la validità degli atti esecutivi già compiuti e dell'ipoteca iscritta, entro il limite della somma ridotta. Per quest'ultimo caso è previsto un adempimento formale obbligatorio: l'annotazione della riduzione nei registri immobiliari, necessaria per la corretta pubblicità della vicenda ipotecaria.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui, pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti pervengano a un accordo transattivo o conciliativo prima della pronuncia della sentenza. La conciliazione può intervenire in qualsiasi momento del giudizio di opposizione, sia nella fase preliminare sia nel corso dell'istruzione o della discussione. L'accordo deve essere raggiunto da entrambe le parti: creditore opposto e debitore opponente. L'ordinanza del giudice ha valore di titolo esecutivo e, ove abbia confermato o ridotto la somma, consente al creditore di procedere all'esecuzione forzata.

Connessioni

L'art. 652 c.p.c. si inserisce nella sequenza normativa del procedimento monitorio, dopo le norme sull'opposizione (artt. 645-650 c.p.c.) e prima delle disposizioni sul rigetto o accoglimento dell'opposizione (art. 653 c.p.c.). Trova raccordo con l'art. 185 c.p.c. sulla conciliazione giudiziale, con l'art. 642 c.p.c. sull'esecutorietà provvisoria del decreto e con l'art. 648 c.p.c. sull'esecuzione in pendenza di opposizione. Per gli effetti ipotecari si richiama la disciplina del codice civile sull'ipoteca giudiziale (artt. 2818 ss. c.c.) e le norme sui registri immobiliari.

Domande frequenti

Cosa succede se mi concilio con il creditore durante l'opposizione al decreto ingiuntivo?

Il giudice emette un'ordinanza non impugnabile che dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure lo riduce alla somma concordata. Gli atti esecutivi già compiuti restano validi nei limiti dell'importo concordato.

La conciliazione può avvenire in qualsiasi momento del giudizio di opposizione?

Sì, la conciliazione può intervenire in qualsiasi momento del giudizio di opposizione, prima che venga pronunciata la sentenza definitiva.

Se si riduce la somma in sede di conciliazione, l'ipoteca già iscritta che fine fa?

L'ipoteca rimane valida, ma solo fino alla concorrenza della somma ridotta concordata tra le parti. La riduzione deve essere annotata nei registri immobiliari.

L'ordinanza del giudice che recepisce la conciliazione è impugnabile?

No, l'ordinanza con cui il giudice dichiara o riduce l'esecutorietà del decreto in seguito alla conciliazione è espressamente dichiarata non impugnabile dall'art. 652 c.p.c.

Dopo la conciliazione è necessario fare qualcosa per aggiornare i registri immobiliari?

Sì, se la conciliazione comporta una riduzione della somma, è obbligatoria l'annotazione della riduzione nei registri immobiliari, per garantire la corretta pubblicità della vicenda ipotecaria verso i terzi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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