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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 651 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

In sintesi

  • Articolo formalmente abrogato e privo di efficacia normativa.
  • Non trova applicazione nell'attuale sistema del processo civile.
  • Il riferimento storico rimane nel codice a scopo di continuità numerica.

L'articolo 651 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento processuale civile vigente.

Ratio

L'articolo 651 c.p.c. è stato abrogato nel corso della evoluzione legislativa del processo civile italiano. La disposizione originaria rientrava nella disciplina del procedimento per ingiunzione, ma è stata eliminata dal legislatore in quanto superata o riassorbita da altre norme. La presenza formale nel codice si spiega con la scelta di mantenere la numerazione originaria, evitando di rinumerare gli articoli successivi e garantendo così la continuità dei riferimenti normativi nelle fonti dottrinali e giurisprudenziali.

Analisi

Non essendo più in vigore alcun testo normativo riferibile all'art. 651 c.p.c., non è possibile procedere a un'analisi strutturale del suo contenuto. L'abrogazione comporta la cessazione di ogni effetto giuridico della disposizione, con la conseguenza che nessuna fattispecie può essere ricondotta a tale norma nel diritto vigente.

Quando si applica

L'articolo non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Qualsiasi fattispecie che avrebbe potuto rientrare nel suo ambito originario dovrà essere ricondotta alle norme attualmente in vigore nel procedimento per ingiunzione o nelle disposizioni che ne hanno assorbito la materia.

Connessioni

Per la disciplina attuale del procedimento monitorio si rinvia agli articoli 633-656 c.p.c. La sequenza normativa del procedimento per decreto ingiuntivo continua con l'art. 652 c.p.c. (conciliazione nel giudizio di opposizione) e l'art. 653 c.p.c. (rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione).

Domande frequenti

L'art. 651 c.p.c. è ancora valido?

No, l'articolo 651 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti. Non può essere invocato in giudizio né applicato a nessuna fattispecie concreta.

Perché l'articolo è rimasto nel codice se è abrogato?

Il legislatore ha scelto di mantenere la numerazione originaria del codice per evitare di rinumerare tutti gli articoli successivi, preservando così la continuità dei riferimenti nelle fonti esistenti.

Cosa si applica al posto dell'art. 651 c.p.c.?

Per la disciplina del procedimento per ingiunzione si applicano le norme vigenti degli artt. 633-656 c.p.c., in particolare l'art. 652 (conciliazione) e l'art. 653 (esito dell'opposizione).

L'abrogazione ha effetto retroattivo?

In linea generale l'abrogazione non ha effetto retroattivo: i rapporti giuridici sorti sotto la vigenza della norma precedente rimangono regolati da essa, salvo diversa previsione legislativa.

Come si verifica se un articolo del codice è abrogato?

È possibile consultare la versione aggiornata del codice pubblicata su Normattiva (normattiva.it), che riporta lo stato in vigore di ogni disposizione con le relative note di abrogazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.