Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 651 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 650 - Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva→Cod. proc. civ. art. 652 - Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione provvisoria→Art. 653 c.p.c.: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione→Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio→Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione→Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc→Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca→Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 651 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento processuale civile vigente.
Ratio
L'articolo 651 c.p.c. è stato abrogato nel corso della evoluzione legislativa del processo civile italiano. La disposizione originaria rientrava nella disciplina del procedimento per ingiunzione, ma è stata eliminata dal legislatore in quanto superata o riassorbita da altre norme. La presenza formale nel codice si spiega con la scelta di mantenere la numerazione originaria, evitando di rinumerare gli articoli successivi e garantendo così la continuità dei riferimenti normativi nelle fonti dottrinali e giurisprudenziali.
Analisi
Non essendo più in vigore alcun testo normativo riferibile all'art. 651 c.p.c., non è possibile procedere a un'analisi strutturale del suo contenuto. L'abrogazione comporta la cessazione di ogni effetto giuridico della disposizione, con la conseguenza che nessuna fattispecie può essere ricondotta a tale norma nel diritto vigente.
Quando si applica
L'articolo non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Qualsiasi fattispecie che avrebbe potuto rientrare nel suo ambito originario dovrà essere ricondotta alle norme attualmente in vigore nel procedimento per ingiunzione o nelle disposizioni che ne hanno assorbito la materia.
Connessioni
Per la disciplina attuale del procedimento monitorio si rinvia agli articoli 633-656 c.p.c. La sequenza normativa del procedimento per decreto ingiuntivo continua con l'art. 652 c.p.c. (conciliazione nel giudizio di opposizione) e l'art. 653 c.p.c. (rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione).
Casi pratici
Caso 1: Tizio, avvocato, cita per errore l'art
651 c.p.c. in un atto processuale relativo a un procedimento monitorio. Il giudice rileva che la norma è abrogata e invita la parte a indicare la disposizione vigente applicabile al caso concreto. Tizio provvede a emendare il riferimento normativo, citando correttamente l'art. 652 o 653 c.p.c. a seconda della situazione processuale. L'errore formale non determina alcuna conseguenza invalidante sull'atto, poiché il contenuto sostanziale della domanda rimane comprensibile.
Caso 2: Caso 2
Caio, ricercatore di diritto processuale, consulta la versione storica del codice di procedura civile per ricostruire l'evoluzione del procedimento per ingiunzione. Individua che l'art. 651 c.p.c. risultava già abrogato in un'edizione risalente, e ne trae utili indicazioni per la propria analisi diacronica della disciplina monitoria italiana, confrontandola con l'attuale assetto normativo risultante dalla riforma del 2022.
Domande frequenti
L'art. 651 c.p.c. è ancora valido?
No, l'articolo 651 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti. Non può essere invocato in giudizio né applicato a nessuna fattispecie concreta.
Perché l'articolo è rimasto nel codice se è abrogato?
Il legislatore ha scelto di mantenere la numerazione originaria del codice per evitare di rinumerare tutti gli articoli successivi, preservando così la continuità dei riferimenti nelle fonti esistenti.
Cosa si applica al posto dell'art. 651 c.p.c.?
Per la disciplina del procedimento per ingiunzione si applicano le norme vigenti degli artt. 633-656 c.p.c., in particolare l'art. 652 (conciliazione) e l'art. 653 (esito dell'opposizione).
L'abrogazione ha effetto retroattivo?
In linea generale l'abrogazione non ha effetto retroattivo: i rapporti giuridici sorti sotto la vigenza della norma precedente rimangono regolati da essa, salvo diversa previsione legislativa.
Come si verifica se un articolo del codice è abrogato?
È possibile consultare la versione aggiornata del codice pubblicata su Normattiva (normattiva.it), che riporta lo stato in vigore di ogni disposizione con le relative note di abrogazione.