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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente e conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione.

Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.

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In sintesi

  • L'esecutorietà non disposta dalla sentenza o dall'ordinanza viene conferita con decreto del giudice in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
  • Per procedere all'esecuzione non è necessaria una nuova notificazione del decreto esecutivo.
  • Il precetto deve contenere menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
  • La norma semplifica la fase di passaggio dal procedimento monitorio all'esecuzione forzata.

Dopo la definizione del giudizio di opposizione, l'esecutorietà non già disposta viene conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo.

Ratio

L'articolo 654 c.p.c. regola la fase di raccordo tra la definizione del giudizio di opposizione e l'avvio dell'esecuzione forzata, disciplinando le modalità con cui il decreto ingiuntivo acquista la formula esecutiva quando questa non sia già stata apposta in sede giudiziale. La norma risponde all'esigenza di semplificazione procedurale: anziché imporre al creditore una nuova notificazione dell'intero decreto in versione esecutiva, è sufficiente che il precetto faccia menzione del provvedimento che ha conferito l'esecutorietà. Tale scelta legislativa riduce i tempi e i costi della fase di transizione tra il procedimento di cognizione e quello di esecuzione.

Il riferimento nella norma a «decreto del conciliatore, del pretore o del presidente» riflette la struttura giudiziaria vigente al momento dell'emanazione del codice del 1940; nell'ordinamento attuale, competente è il giudice del registro o il presidente del tribunale, secondo le disposizioni sull'ordinamento giudiziario.

Analisi

Il primo comma stabilisce che quando l'esecutorietà non è stata disposta direttamente dalla sentenza o dall'ordinanza di cui all'art. 653 c.p.c., essa viene conferita con un decreto del giudice apposto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione. Questo decreto ha natura meramente certificativa dell'avvenuta formazione del titolo esecutivo. Il secondo comma introduce una deroga rispetto alle regole ordinarie: non è necessaria una nuova notificazione del decreto munito di formula esecutiva, dovendosi però fare espressa menzione nel precetto sia del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà sia dell'apposizione della formula. Ciò garantisce al debitore la piena conoscenza del titolo in base al quale viene intimato l'adempimento.

Quando si applica

La norma si applica ogni qualvolta il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva in seguito alla definizione del giudizio di opposizione (rigetto dell'opposizione, estinzione del processo) ma l'esecutorietà non sia già stata dichiarata dalla sentenza o dall'ordinanza di chiusura del giudizio. In tal caso il creditore deve richiedere l'apposizione della formula esecutiva con le modalità indicate. Non si applica quando il decreto era già munito di esecutorietà provvisoria (art. 642 c.p.c.) o quando l'esecutorietà è dichiarata direttamente nella sentenza di rigetto.

Connessioni

L'art. 654 c.p.c. si coordina con l'art. 647 c.p.c. (esecutorietà del decreto non opposto), l'art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria), l'art. 653 c.p.c. (esito del giudizio di opposizione) e con le norme sull'esecuzione forzata (artt. 474 ss. c.p.c.). Per la notificazione del precetto si rinvia all'art. 480 c.p.c. e alle disposizioni sull'ufficiale giudiziario. L'art. 475 c.p.c. regola la spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziali.

Domande frequenti

Devo notificare di nuovo il decreto ingiuntivo dopo che è diventato esecutivo?

No: secondo l'art. 654 c.p.c., non è necessaria una nuova notificazione del decreto esecutivo. È sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha conferito l'esecutorietà.

Come viene apposta la formula esecutiva al decreto ingiuntivo?

Con un decreto del giudice competente, scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione, che ne certifica l'avvenuta esecutorietà.

Il precetto deve contenere indicazioni particolari dopo la dichiarazione di esecutorietà?

Sì: il precetto deve fare menzione sia del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà sia dell'apposizione della formula esecutiva, per garantire al debitore la piena conoscenza del titolo azionato.

Quando si applica l'art. 654 c.p.c.?

Si applica quando il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva dopo la definizione del giudizio di opposizione, ma l'esecutorietà non è già stata dichiarata dalla sentenza o dall'ordinanza di chiusura del giudizio.

Chi è competente ad apporre la formula esecutiva?

Nell'ordinamento attuale è competente il giudice del registro o, secondo i casi, il presidente del tribunale, in conformità alle disposizioni sull'ordinamento giudiziario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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