Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 655 c.p.c. – Iscrizione d’ipoteca
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 654 - Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione→Cod. proc. civ. art. 656 - Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 653 c.p.c.: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione→Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita→Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione→Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità→Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera→Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi o non opposti costituiscono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore.
Ratio
L'articolo 655 c.p.c. estende al procedimento monitorio la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale, uno strumento di garanzia reale tra i più efficaci nell'ordinamento italiano. La ratio è quella di rafforzare la posizione del creditore che si avvale del procedimento per decreto ingiuntivo, consentendogli di acquisire una garanzia reale sui beni del debitore non appena il decreto acquista efficacia esecutiva, senza dover attendere l'esito di un eventuale giudizio di opposizione o l'emissione di una sentenza di condanna. Ciò incentiva l'utilizzo del procedimento monitorio come strumento di recupero crediti efficiente e garantito.
Il collegamento con la disciplina del codice civile sull'ipoteca giudiziale (artt. 2818 ss. c.c.) è fondamentale: l'art. 2818 c.c. prevede espressamente che ogni sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'art. 655 c.p.c. estende questo principio ai decreti ingiuntivi esecutivi, equiparandoli sotto questo profilo alle sentenze di condanna.
Analisi
La norma individua tre categorie di decreti che costituiscono titolo per l'iscrizione ipotecaria: (i) i decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 642 c.p.c. (decreto immediatamente esecutivo su istanza del creditore); (ii) i decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 647 c.p.c. (decreto non opposto che acquista esecutorietà); (iii) i decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria concessa dal giudice in pendenza di opposizione); (iv) i decreti rispetto ai quali l'opposizione è stata rigettata. In tutti questi casi, il creditore può richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore, presentando il titolo alla conservatoria dei registri immobiliari.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il creditore voglia iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo. L'iscrizione può essere richiesta immediatamente dopo che il decreto ha acquistato efficacia esecutiva, anche in pendenza di opposizione (se il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.). L'ipoteca così iscritta garantisce il credito risultante dal decreto e, in caso di successiva riduzione (art. 652 c.p.c.), rimane valida nei limiti della somma ridotta.
Connessioni
L'art. 655 c.p.c. si raccorda con gli artt. 642, 647, 648 c.p.c. per i titoli ipotecari, con l'art. 652 c.p.c. per gli effetti della conciliazione sull'ipoteca, e con gli artt. 2818-2830 c.c. per la disciplina sostanziale dell'ipoteca giudiziale. Per le modalità di iscrizione si rinvia agli artt. 2839 ss. c.c. e alle norme sui registri immobiliari (D.P.R. 131/1986 e normativa catastale).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art
642 c.p.c. contro Caio per €50.000. Preoccupato dalla solvibilità di Caio, Tizio si reca immediatamente alla conservatoria dei registri immobiliari e iscrive ipoteca giudiziale sull'appartamento di Caio, grazie al titolo fornito dal decreto esecutivo. Anche se Caio propone successivamente opposizione, l'ipoteca rimane iscritta e garantisce il credito di Tizio in caso di vendita dell'immobile.
Caso 2: Sempronio ha ottenuto un decreto ingiuntivo per €25.000 contro Mevio
Mevio non ha proposto opposizione nei termini, per cui il decreto acquista esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Sempronio iscrive immediatamente ipoteca giudiziale sulla casa di Mevio. Successivamente, Mevio vende l'immobile a Filano: l'ipoteca di Sempronio segue l'immobile e Filano acquista il bene gravato dalla prelazione ipotecaria, che Sempronio potrà far valere in caso di mancato pagamento.
Domande frequenti
Posso iscrivere ipoteca sulla base di un decreto ingiuntivo?
Sì: l'art. 655 c.p.c. prevede che i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi (artt. 642, 647, 648 c.p.c.) e quelli rispetto ai quali l'opposizione è stata rigettata costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Posso iscrivere ipoteca anche se il debitore ha proposto opposizione al decreto?
Sì, se il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., il decreto è ugualmente titolo per l'iscrizione ipotecaria, anche in pendenza di opposizione.
Cosa succede all'ipoteca se il decreto viene poi ridotto in sede di conciliazione?
L'ipoteca rimane valida ma solo fino alla concorrenza della somma ridotta, e la riduzione deve essere annotata nei registri immobiliari (art. 652 c.p.c.).
L'ipoteca giudiziale garantisce solo i crediti in denaro?
No: ai sensi dell'art. 2818 c.c., l'ipoteca giudiziale può garantire anche l'adempimento di altre obbligazioni, purché la sentenza o il decreto ne determinino il valore in denaro.
Come si iscrive l'ipoteca sulla base di un decreto ingiuntivo?
Il creditore deve presentare alla conservatoria dei registri immobiliari competente la nota di iscrizione ipotecaria e il titolo (decreto ingiuntivo esecutivo), seguendo le formalità previste dagli artt. 2839 ss. c.c.