Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 659 c.p.c. – Rapporto di locazione d’opera
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 658 - Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità→Cod. proc. civ. art. 660 - Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita→Articolo 661 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni→Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore→Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca→Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell→Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Quando il godimento di un immobile è corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o sfratto è ammessa per qualsiasi causa di cessazione del contratto.
Ratio
L'articolo 659 c.p.c. estende il procedimento speciale di licenza e sfratto a una fattispecie contrattuale peculiare: quella in cui il godimento dell'immobile non è il corrispettivo di un canone in denaro o in natura, bensì di una prestazione d'opera. Tipici esempi sono i contratti di portierato (il portiere abita nell'immobile in cambio dei servizi di custodia), i contratti di custodia di immobili rurali, o i rapporti in cui il lavoratore gode di un alloggio aziendale come parte della retribuzione. In questi casi, il rapporto giuridico non è una locazione in senso tecnico, ma il legislatore ha ritenuto opportuno applicare le stesse procedure accelerate per il recupero del possesso dell'immobile.
La norma amplia l'ambito di applicazione del procedimento speciale rispetto agli artt. 657 e 658 c.p.c., che presuppongono un contratto di locazione o affitto in senso stretto. L'art. 659 c.p.c. considera sufficiente che il godimento dell'immobile sia il corrispettivo anche parziale della prestazione d'opera, estendendo così la tutela al locatore/datore di lavoro che voglia recuperare l'immobile alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa.
Analisi
Il presupposto applicativo è duplice: (i) il godimento dell'immobile deve essere il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d'opera; (ii) il contratto deve essere venuto a cessare per qualsiasi causa. Quest'ultimo requisito è significativo: a differenza degli artt. 657 e 658 c.p.c., che richiedono specificamente la finita locazione o la morosità, l'art. 659 c.p.c. ammette l'intimazione per qualsiasi causa di cessazione, semplificando così il ricorso alla procedura speciale. La dizione «per qualsiasi causa» ricomprende sia la scadenza del contratto sia la risoluzione per inadempimento, sia la revoca o il licenziamento nelle fattispecie lavoristiche.
Quando si applica
La norma si applica ai rapporti contrattuali in cui la concessione del godimento dell'immobile è collegata a una prestazione di fare (servizi, custodia, lavoro). Ricorre frequentemente nei contratti di portierato (L. 220/2012 sul condominio), nei rapporti di lavoro con alloggio, nei contratti di custodia di fondi rustici. Non si applica quando il godimento dell'immobile è gratuito (comodato puro) o quando costituisce l'unica prestazione del contratto senza corrispettivo in opera.
Connessioni
L'art. 659 c.p.c. si raccorda con gli artt. 657 e 658 c.p.c. (procedimento di licenza e sfratto), con l'art. 660 c.p.c. (forma dell'intimazione) e con l'art. 663 c.p.c. (convalida). Per il diritto sostanziale si rinvia agli artt. 1571 ss. c.c. (locazione), 2094 ss. c.c. (lavoro subordinato) e alla disciplina speciale del condominio per il rapporto di portierato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è amministratore di un condominio che ha assunto Caio come portiere
Il contratto prevede che Caio abiti l'appartamento al piano terra come corrispettivo (parziale) dei servizi di custodia. Caio viene licenziato per giusta causa. Il condominio, attraverso Tizio, intima a Caio la licenza dell'appartamento con contestuale citazione per la convalida ex artt. 659 e 657 c.p.c. Il giudice, verificata la cessazione del rapporto per qualsiasi causa, convalida la licenza e ordina il rilascio dell'alloggio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è proprietario di un fondo agricolo e ha stipulato con Mevio un contratto di custodia: Mevio abita nella casa colonica in cambio della sorveglianza del fondo. Il contratto è scaduto e Sempronio non lo rinnova. Mevio non lascia l'immobile. Sempronio notifica intimazione di sfratto ex art. 659 c.p.c. (cessazione del contratto per scadenza), senza dover dimostrare morosità o altri inadempimenti. Il giudice convalida lo sfratto fissando il termine per il rilascio della casa colonica.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'godimento di un immobile come corrispettivo di prestazione d'opera'?
Si tratta di rapporti in cui l'occupazione dell'immobile è la (o parte della) contropartita di servizi o lavoro svolti dall'occupante, come nel portierato, nella custodia di fondi, o negli alloggi aziendali.
L'art. 659 c.p.c. si applica anche al portiere di condominio?
Sì: il contratto di portierato rientra tipicamente nell'ambito applicativo della norma, quando l'alloggio è concesso come corrispettivo (anche parziale) dei servizi di custodia e portineria.
Per quali cause di cessazione del contratto si può usare questa procedura?
Per qualsiasi causa di cessazione: scadenza, risoluzione per inadempimento, licenziamento, recesso. A differenza degli artt. 657-658 c.p.c., non è richiesta una causa specifica.
Il lavoratore con alloggio aziendale può essere sfrattato con questa procedura?
Sì, alla cessazione del rapporto di lavoro, se l'alloggio era corrispettivo (anche parziale) della prestazione lavorativa. Tuttavia, occorre coordinare la procedura con la normativa giuslavoristica applicabile.
Il godimento dell'immobile deve essere il corrispettivo esclusivo della prestazione d'opera?
No: la norma prevede espressamente 'anche parziale'. È quindi sufficiente che il godimento dell'immobile concorra, insieme ad altri elementi (es. stipendio), a costituire il corrispettivo della prestazione.