Testo dell'articoloVigente
Art. 660 c.p.c. – Forma dell’intimazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore può indicare nell’atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti nell’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato .
Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando …
l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato.
Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le intimazioni di licenza o sfratto devono essere notificate a norma degli articoli 137 ss. c.p.c. con specifici contenuti obbligatori e termini minimi di comparizione.
Ratio
L'articolo 660 c.p.c. disciplina le formalità dell'intimazione di licenza o sfratto, garantendo al conduttore un'adeguata conoscenza dell'atto e del procedimento avviato a suo carico. La norma bilancia due esigenze contrapposte: la rapidità del procedimento speciale (tempi ridotti rispetto al giudizio ordinario) e la tutela del contraddittorio del conduttore, che deve essere posto in grado di opporsi efficacemente all'intimazione. Le prescrizioni formali, modalità di notifica, contenuto della citazione, termini di comparizione, servono a garantire che il conduttore sia informato delle conseguenze della mancata comparizione, evitando che la convalida intervenga a sorpresa.
La previsione dell'avviso tramite raccomandata in caso di notifica non in mani proprie (ultimo comma) rafforza ulteriormente la tutela del conduttore, riducendo il rischio che l'atto rimanga sconosciuto al destinatario. Questo meccanismo di doppia garanzia, notifica + raccomandata di avviso, è particolarmente rilevante in un procedimento in cui la mancata comparizione determina automaticamente la convalida dello sfratto.
Analisi
Il primo comma impone che le intimazioni vengano notificate secondo le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c., ma esclude espressamente la notifica al domicilio eletto: il conduttore deve essere raggiunto presso la sua residenza o dimora effettiva. Il secondo comma impone al locatore di indicare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune del giudice adito, pena la possibilità per l'intimato di notificargli l'opposizione e qualsiasi altro atto in cancelleria. Il terzo comma disciplina il contenuto della citazione per la convalida: in luogo dei normali inviti dell'art. 163, n. 7, deve contenere l'avvertimento specifico che il mancato comparire o il non opporsi determina la convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c. Il quarto comma fissa il termine minimo di venti giorni liberi tra la notifica e l'udienza, riducibile fino alla metà dal giudice su istanza del locatore per cause urgenti. Il quinto comma disciplina la costituzione delle parti. Il sesto comma semplifica la comparizione dell'intimato, consentendogli di presentarsi anche solo personalmente. L'ultimo comma prevede l'avviso a mezzo raccomandata in caso di notifica non in mani proprie.
Quando si applica
Le disposizioni dell'art. 660 c.p.c. si applicano a tutte le intimazioni di licenza o sfratto previste dagli artt. 657-659 c.p.c., indipendentemente dalla causa (finita locazione, morosità, cessazione del rapporto di locazione d'opera). Sono norme formali inderogabili: la loro violazione può determinare la nullità dell'intimazione o della citazione, con conseguente impossibilità di procedere alla convalida.
Connessioni
L'art. 660 c.p.c. si raccorda con gli artt. 137 ss. c.p.c. (notificazioni), l'art. 163 c.p.c. (contenuto della citazione), l'art. 163-bis c.p.c. (termini di comparizione), l'art. 663 c.p.c. (convalida), l'art. 665 c.p.c. (ordinanza di rilascio in pendenza di opposizione) e l'art. 668 c.p.c. (opposizione del conduttore). L'ultimo comma sull'avviso a mezzo raccomandata richiama i principi della notifica per compiuta giacenza degli artt. 140-143 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio intima lo sfratto per morosità a Caio
L'ufficiale giudiziario non riesce a notificare l'atto in mani proprie e lo deposita nella cassetta delle lettere, procedendo secondo l'art. 140 c.p.c. L'ufficiale giudiziario invia a Caio l'avviso della notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la ricevuta all'originale dell'atto. Senza tale adempimento, la notifica sarebbe irregolare e Caio potrebbe far valere la nullità dell'atto, impedendo la convalida dello sfratto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio notifica a Mevio intimazione di licenza per finita locazione, ma dimentica di inserire nella citazione l'avvertimento previsto dall'art. 660, terzo comma, c.p.c. (effetti della mancata comparizione). All'udienza il giudice rileva il vizio formale e non può procedere alla convalida, dichiarando la nullità della citazione. Sempronio è costretto a rinnovare l'atto, perdendo ulteriore tempo. L'episodio dimostra l'importanza del rispetto scrupoloso delle formalità previste dall'art. 660 c.p.c.
Domande frequenti
Come si notifica l'intimazione di sfratto?
A norma degli artt. 137 ss. c.p.c. tramite ufficiale giudiziario, esclusa la notifica al domicilio eletto: il conduttore deve essere raggiunto presso la sua residenza o dimora effettiva.
Quali informazioni deve contenere la citazione per la convalida?
Deve contenere l'invito a comparire all'udienza indicata e l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto.
Quanti giorni devono passare tra la notifica e l'udienza di convalida?
Devono intercorrere almeno venti giorni liberi. Nelle cause urgenti, il giudice può abbreviare i termini fino alla metà su istanza del locatore, con decreto motivato.
Cosa succede se l'intimazione non viene notificata in mani proprie al conduttore?
L'ufficiale giudiziario deve spedire al conduttore un avviso a mezzo raccomandata dell'avvenuta notificazione, allegando la ricevuta di spedizione all'originale dell'atto.
Il conduttore deve farsi rappresentare da un avvocato all'udienza di convalida?
No: l'art. 660, sesto comma, c.p.c. prevede che, ai fini dell'opposizione e delle attività previste dagli artt. 663-666 c.p.c., sia sufficiente la comparizione personale del conduttore, senza obbligo di assistenza tecnica.