Art. 663 c.p.c. – Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’apposizione (1).
Se lo sfratto e stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.
(1) Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841.
In sintesi
Se il conduttore intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza immediatamente esecutiva.
Ratio
L'art. 663 c.p.c. disciplina l'ipotesi, statisticamente più frequente, in cui il conduttore intimato non si presenti all'udienza o, comparendo, non proponga formale opposizione. La norma risponde alla logica acceleratoria del rito speciale: se il soggetto passivo dell'intimazione non contesta, il giudice è legittimato a convalidare immediatamente il provvedimento richiesto dal locatore, senza necessità di un giudizio di merito. Il contrappeso a questa rapidità è la previsione della rinnovazione della citazione quando emerga che l'intimato potrebbe non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Analisi
Il primo comma prevede la convalida con ordinanza «in calce alla citazione», con apposizione della formula esecutiva: si tratta di un provvedimento sommario e non opponibile per i motivi ordinari, ma che produce effetti esecutivi diretti. Il giudice ha tuttavia il potere-dovere di ordinare la rinnovazione della citazione se «risulta o appare probabile» che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Il secondo comma (aggiunto dalla L. 841/1973) introduce un differimento di 30 giorni dell'efficacia della formula esecutiva nell'ipotesi di mancata comparizione, offrendo all'intimato contumace un lasso di tempo per reagire prima dell'esecuzione forzata. Il terzo comma subordina la convalida, nel caso di sfratto per morosità (art. 658), all'attestazione in giudizio della persistenza della morosità da parte del locatore o del suo procuratore, con possibilità per il giudice di imporre una cauzione al locatore.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi di intimazione di licenza o sfratto in cui l'intimato: (a) non compaia affatto all'udienza, o (b) compaia ma non proponga opposizione nelle forme rituali. Nel caso sub (b), la comparizione senza opposizione equivale ad acquiescenza e comporta comunque la convalida. L'obbligo di rinnovazione della citazione scatta quando il giudice abbia elementi, ad esempio, notifica irregolare, malattia dell'intimato documentata, che rendano probabile la mancata conoscenza del procedimento.
Connessioni
L'art. 663 è strettamente connesso all'art. 658 c.p.c. (sfratto per morosità), all'art. 665 (opposizione con eccezioni), all'art. 668 (opposizione tardiva dopo la convalida) e all'art. 647 c.p.c. (decreto ingiuntivo esecutivo per analogia di struttura). La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla norma in relazione al diritto di difesa del contumace (cfr. art. 24 Cost.), confermandone la compatibilità con la previsione della rinnovazione obbligatoria della citazione come valvola di sicurezza.
Domande frequenti
Se non mi presento all'udienza di sfratto, cosa rischio?
Il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza esecutiva. Se non sei comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dall'apposizione, dopodiché il locatore può procedere all'esecuzione forzata del rilascio.
Posso oppormi allo sfratto anche dopo la convalida?
Sì, ma solo in casi limitati: l'art. 668 c.p.c. consente l'opposizione tardiva se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolarità della notifica o caso fortuito, purché non siano decorsi 10 giorni dall'esecuzione.
Il giudice può rifiutarsi di convalidare lo sfratto anche se non mi sono opposto?
Sì, in due casi: se risulta probabile che tu non abbia avuto conoscenza della citazione (ordina la rinnovazione), oppure, per lo sfratto per morosità, se il locatore non attesta in udienza che la morosità persiste.
Cosa significa 'formula esecutiva in calce alla citazione'?
È l'annotazione apposta dal cancelliere sull'atto di citazione che lo rende titolo esecutivo, consentendo al locatore di procedere all'esecuzione forzata (rilascio dell'immobile) tramite ufficiale giudiziario.
Il locatore deve dimostrare che il canone non è stato ancora pagato?
Sì, nell'ipotesi di sfratto per morosità il giudice convalida solo se il locatore o il suo procuratore attesta in udienza che la morosità persiste al momento dell'udienza stessa.