Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 666 c.p.c. – Contestazione sull’ammontare dei canoni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

In sintesi

  • In caso di sfratto per morosità con contestazione dell'importo, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa.
  • Al conduttore viene concesso un termine non superiore a venti giorni per effettuare il pagamento.
  • Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida lo sfratto.
  • Contestualmente alla convalida, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per i canoni ex art. 658.
Indice dei contenuti

Se il conduttore nega la morosità contestando l'importo del canone, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa e fissare un termine.

Ratio

L'art. 666 c.p.c. introduce un meccanismo di composizione parziale della controversia in corso di causa: quando il conduttore non nega in toto di dover pagare ma contesta solo l'ammontare della somma richiesta, il giudice può isolare la parte non controversa e ordinarne il pagamento immediato, fissando un termine breve. La norma risponde al principio di economia processuale e al favor del legislatore per soluzioni che evitino la prosecuzione integrale del giudizio quando parte del debito è pacifica.

Analisi

Il primo comma presuppone tre elementi: (a) intimazione per morosità, (b) comparizione del conduttore, (c) contestazione non sulla debenza ma sull'«ammontare della somma pretesa». Il giudice «può», con valutazione discrezionale, disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa, concedendo un termine «non superiore a venti giorni». La brevità del termine riflette l'urgenza del procedimento speciale. Il secondo comma disciplina la conseguenza dell'inadempimento: se il conduttore non paga entro il termine, il giudice convalida l'intimazione e, nel caso di specie dell'art. 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, riprendendo la procedura ordinaria del rito speciale.

Quando si applica

La norma si applica solo nell'ipotesi di sfratto per mancato pagamento del canone (art. 658) quando il conduttore, comparendo, non nega la morosità in sé ma contesta il quantum: ad esempio, sostiene di dover pagare un canone inferiore a quello preteso dal locatore, o afferma che alcune voci incluse nel conteggio non sono dovute. Non si applica quando il conduttore nega recisamente qualsiasi debito (caso in cui si applica l'art. 665) o quando la contestazione è su elementi diversi dall'ammontare.

Connessioni

L'art. 666 è strettamente connesso all'art. 658 (sfratto per morosità), all'art. 663 (convalida), all'art. 664 (decreto ingiuntivo per canoni) e all'art. 665 (ordinanza di rilascio con riserva). Il meccanismo del pagamento della somma non controversa richiama istituti analoghi nel processo del lavoro (art. 423 c.p.c., ordinanza di pagamento di somme non contestate) e nel rito sommario di cognizione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio intima sfratto a Caio addebitando 4.500 euro di canoni arretrati (tre mensilità da 1.500 euro). Caio compare e contesta: afferma di dover pagare solo 1.200 euro al mese perché il contratto prevedeva un canone agevolato il primo anno. La somma non controversa è almeno 3.600 euro (tre mesi a 1.200 euro). Il giudice ordina a Caio di pagare 3.600 euro entro venti giorni. Caio paga: il giudizio prosegue nel merito solo sulla differenza contestata di 900 euro.

Caso 2: Caso 2

Sempronio chiede lo sfratto a Mevio per sei mensilità non pagate a 800 euro/mese (totale 4.800 euro). Mevio sostiene di aver pagato già tre mensilità con bonifico e contesta solo le altre tre (2.400 euro). Il giudice ordina il pagamento di 2.400 euro entro venti giorni. Mevio non rispetta il termine. Il giudice convalida lo sfratto e pronuncia decreto ingiuntivo per 4.800 euro, tenendo conto che la contestazione di Mevio sui tre bonifici verrà valutata nel merito.

Domande frequenti

Posso contestare solo una parte dell'importo richiesto nel procedimento di sfratto?

Sì. L'art. 666 c.p.c. prevede proprio questa ipotesi: se contesti solo l'ammontare e non la debenza in sé, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa e darti un termine massimo di venti giorni.

Cosa succede se pago la somma ordinata entro i venti giorni?

Il giudizio prosegue nel merito solo sulla parte controversa dell'importo. Lo sfratto non viene convalidato automaticamente: dipende da come evolve il giudizio sulla somma contestata.

E se non pago entro i venti giorni?

Il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso di sfratto per morosità ex art. 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero ammontare dei canoni.

Il giudice è obbligato a usare questo strumento se contesto l'importo?

No, il giudice ha una valutazione discrezionale (la norma dice 'può disporre'). Potrebbe anche non applicare il meccanismo dell'art. 666 e procedere diversamente, ad esempio concedendo l'ordinanza di rilascio ex art. 665.

Questo meccanismo vale anche se nego completamente di essere in mora?

No. Se neghi qualsiasi debito, si applica l'art. 665 (ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni). L'art. 666 presuppone che tu ammetta almeno in parte il debito, contestando solo l'ammontare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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