Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 667 c.p.c. – Mutamento del rito
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 666 - Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni→Cod. proc. civ. art. 668 - Articolo 668 Codice di Procedura Civile: Opposizione dopo la conv…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice→Art. 669 c.p.c.: Giudizio separato per il pagamento di canoni→Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa→Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa→Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro→Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Pronunciati i provvedimenti provvisori di rilascio, il giudizio prosegue obbligatoriamente nelle forme del rito speciale locazioni, previa ordinanza di mutamento di rito.
Ratio
L'art. 667 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 353/1990, assicura che il giudizio di merito successivo ai provvedimenti sommari di rilascio si svolga nelle forme del rito speciale per le locazioni (art. 447-bis c.p.c.), che è il rito naturale per le controversie sui rapporti locativi. Senza questa norma, ci sarebbe incertezza sul rito applicabile nella fase di merito: l'art. 667 risolve il problema imponendo il mutamento automatico con ordinanza, analogamente a quanto previsto dall'art. 426 c.p.c. per i giudizi di lavoro erroneamente avviati col rito ordinario.
Analisi
Il testo è essenziale: «pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426». Il riferimento agli artt. 665 e 666 delimita il campo di applicazione: solo quando siano stati emessi questi provvedimenti sommari il rito cambia. L'ordinanza di mutamento di rito è un provvedimento del giudice che fissa le regole procedurali per la fase di merito, assegnando eventualmente termini per la regolarizzazione degli atti già compiuti. Il mutamento non produce sanatoria automatica degli atti eventualmente irregolari compiuti prima, ma il giudice ne disciplina gli effetti caso per caso.
Quando si applica
La norma si applica dopo che il giudice abbia emesso l'ordinanza di rilascio ex art. 665 (con opposizione dell'intimato e eccezioni non documentali) o l'ordinanza di pagamento ex art. 666 (contestazione sull'ammontare) e la causa prosegua nel merito. Non si applica nei casi di convalida pura (art. 663), dove il procedimento si chiude con la convalida stessa.
Connessioni
L'art. 667 richiama espressamente l'art. 426 c.p.c. (mutamento di rito nel processo del lavoro), l'art. 447-bis c.p.c. (rito per le controversie in materia di locazione di immobili urbani) e si coordina con gli artt. 665 e 666 che costituiscono il suo presupposto applicativo. La L. 353/1990 ha riformulato l'articolo nell'ambito della riforma del processo civile.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ottiene l'ordinanza di rilascio ex art
665 contro Caio, che aveva opposto eccezioni orali. La causa prosegue nel merito: il giudice emette ordinanza di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., disponendo che il giudizio si svolga secondo il rito speciale per le locazioni (art. 447-bis). Le parti vengono invitate a depositare memorie e documentazione secondo i termini del rito speciale, più concentrato rispetto al rito ordinario.
Caso 2: Sempronio ottiene l'ordinanza di pagamento della somma non controversa ex art
666 contro Mevio. Mevio non paga entro i venti giorni, così il giudice convalida lo sfratto. Tuttavia, Mevio aveva nel frattempo depositato documentazione sui canoni: il giudice dispone il mutamento di rito e il giudizio prosegue per la verifica delle somme ancora contestate nelle forme del rito speciale, garantendo la massima concentrazione procedimentale.
Domande frequenti
Cosa significa 'mutamento di rito' nel contesto dello sfratto?
Significa che, dopo i provvedimenti sommari ex artt. 665-666, il giudizio di merito sulle questioni rimaste irrisolte si svolge secondo le regole del rito speciale per le locazioni (art. 447-bis c.p.c.), più snello del rito civile ordinario.
Il mutamento di rito avviene automaticamente o devo chiederlo?
È automatico: il giudice emette l'ordinanza di mutamento d'ufficio, senza necessità di istanza delle parti. Le parti devono però adeguarsi alle nuove regole procedurali indicate nell'ordinanza.
Gli atti compiuti prima del mutamento di rito restano validi?
Di norma sì, salvo che il giudice nell'ordinanza di mutamento disponga diversamente o fissi termini per regolarizzare atti eventualmente non conformi al rito speciale.
Il rito speciale per le locazioni è più rapido di quello ordinario?
Generalmente sì: il rito speciale ex art. 447-bis c.p.c. è modellato sul rito del lavoro, caratterizzato da udienza di discussione, poteri istruttori più ampi del giudice e concentrazione delle attività processuali.
Il mutamento di rito vale anche se la causa si chiude con la convalida ex art. 663?
No, l'art. 667 si applica solo quando il giudizio prosegue nel merito dopo i provvedimenti ex artt. 665 e 666. La convalida ex art. 663 chiude il procedimento senza necessità di mutamento di rito.