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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 667 c.p.c. – Mutamento del rito

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

Articolo così sostituito dall’art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In sintesi

  • Dopo i provvedimenti ex artt. 665 e 666, il giudizio di merito prosegue nel rito speciale per le locazioni.
  • Il giudice emette ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
  • Il mutamento di rito è obbligatorio e automatico, non rimesso alla scelta delle parti.
  • La norma garantisce la coerenza del rito applicabile all'intera controversia locatizia.

Pronunciati i provvedimenti provvisori di rilascio, il giudizio prosegue obbligatoriamente nelle forme del rito speciale locazioni, previa ordinanza di mutamento di rito.

Ratio

L'art. 667 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 353/1990, assicura che il giudizio di merito successivo ai provvedimenti sommari di rilascio si svolga nelle forme del rito speciale per le locazioni (art. 447-bis c.p.c.), che è il rito naturale per le controversie sui rapporti locativi. Senza questa norma, ci sarebbe incertezza sul rito applicabile nella fase di merito: l'art. 667 risolve il problema imponendo il mutamento automatico con ordinanza, analogamente a quanto previsto dall'art. 426 c.p.c. per i giudizi di lavoro erroneamente avviati col rito ordinario.

Analisi

Il testo è essenziale: «pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426». Il riferimento agli artt. 665 e 666 delimita il campo di applicazione: solo quando siano stati emessi questi provvedimenti sommari il rito cambia. L'ordinanza di mutamento di rito è un provvedimento del giudice che fissa le regole procedurali per la fase di merito, assegnando eventualmente termini per la regolarizzazione degli atti già compiuti. Il mutamento non produce sanatoria automatica degli atti eventualmente irregolari compiuti prima, ma il giudice ne disciplina gli effetti caso per caso.

Quando si applica

La norma si applica dopo che il giudice abbia emesso l'ordinanza di rilascio ex art. 665 (con opposizione dell'intimato e eccezioni non documentali) o l'ordinanza di pagamento ex art. 666 (contestazione sull'ammontare) e la causa prosegua nel merito. Non si applica nei casi di convalida pura (art. 663), dove il procedimento si chiude con la convalida stessa.

Connessioni

L'art. 667 richiama espressamente l'art. 426 c.p.c. (mutamento di rito nel processo del lavoro), l'art. 447-bis c.p.c. (rito per le controversie in materia di locazione di immobili urbani) e si coordina con gli artt. 665 e 666 che costituiscono il suo presupposto applicativo. La L. 353/1990 ha riformulato l'articolo nell'ambito della riforma del processo civile.

Domande frequenti

Cosa significa 'mutamento di rito' nel contesto dello sfratto?

Significa che, dopo i provvedimenti sommari ex artt. 665-666, il giudizio di merito sulle questioni rimaste irrisolte si svolge secondo le regole del rito speciale per le locazioni (art. 447-bis c.p.c.), più snello del rito civile ordinario.

Il mutamento di rito avviene automaticamente o devo chiederlo?

È automatico: il giudice emette l'ordinanza di mutamento d'ufficio, senza necessità di istanza delle parti. Le parti devono però adeguarsi alle nuove regole procedurali indicate nell'ordinanza.

Gli atti compiuti prima del mutamento di rito restano validi?

Di norma sì, salvo che il giudice nell'ordinanza di mutamento disponga diversamente o fissi termini per regolarizzare atti eventualmente non conformi al rito speciale.

Il rito speciale per le locazioni è più rapido di quello ordinario?

Generalmente sì: il rito speciale ex art. 447-bis c.p.c. è modellato sul rito del lavoro, caratterizzato da udienza di discussione, poteri istruttori più ampi del giudice e concentrazione delle attività processuali.

Il mutamento di rito vale anche se la causa si chiude con la convalida ex art. 663?

No, l'art. 667 si applica solo quando il giudizio prosegue nel merito dopo i provvedimenti ex artt. 665 e 666. La convalida ex art. 663 chiude il procedimento senza necessità di mutamento di rito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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