Art. 668 c.p.c. – Opposizione dopo la convalida
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se l’intimazione di licenza o di sfratto e stata convalidata in assenza dell’intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non e più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma, e liberata.
L’opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).
L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all’opponente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore.
(2) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
In sintesi
L'intimato assente alla convalida può opporsi tardivamente provando di non aver avuto tempestiva conoscenza della citazione, entro dieci giorni dall'esecuzione.
Ratio
L'art. 668 c.p.c. introduce una valvola di sicurezza a favore del conduttore che, rimasto contumace nella fase di convalida per ragioni non imputabili alla propria volontà, si trova di fronte a una ordinanza esecutiva di rilascio già emessa. La ratio è costituzionalmente orientata: la Corte costituzionale (sentenza n. 89/1972) ha esteso il rimedio anche al caso in cui l'intimato, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, ampliando la portata del primo comma oltre la sola irregolarità della notifica.
Analisi
Il primo comma individua il presupposto sostanziale dell'opposizione tardiva: mancata conoscenza tempestiva per irregolarità della notificazione o impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore (in via estensiva per effetto della sentenza Cost. n. 89/1972). Il secondo comma pone il termine di decadenza: dieci giorni dall'esecuzione dello sfratto. Decorso tale termine, l'opposizione è inammissibile e la cauzione eventualmente prestata ex art. 663 comma 3 viene liberata, tornando nella disponibilità del locatore. Il terzo comma (già sostituito dalla L. 399/1984) disciplina le forme: l'opposizione si propone davanti al pretore (oggi Tribunale) nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo «in quanto applicabili», con atto di citazione o ricorso secondo i casi. Il quarto comma regola l'effetto sospensivo: l'opposizione non sospende automaticamente il processo esecutivo, ma il giudice può disporne la sospensione con ordinanza non impugnabile per gravi motivi, imponendo eventualmente una cauzione all'opponente.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente quando la convalida è avvenuta in assenza dell'intimato (contumacia) e questi intende contestarla. Non si applica nei casi in cui l'intimato era presente all'udienza: in tal caso avrebbe dovuto proporre opposizione nelle forme ordinarie (art. 665). Il termine di dieci giorni dall'esecuzione è perentorio e non prorogabile.
Connessioni
L'art. 668 va letto con l'art. 663 (convalida in assenza dell'intimato), l'art. 645 c.p.c. (opposizione al decreto ingiuntivo, richiamato per le forme), l'art. 624 c.p.c. (sospensione del processo esecutivo), e la sentenza Corte cost. n. 89/1972 che ha ampliato il perimetro del rimedio. La L. 399/1984 ha modificato il terzo comma sul foro dell'opposizione.
Domande frequenti
Ho perso l'udienza di sfratto per malattia: posso ancora oppormi?
Sì. L'art. 668 c.p.c., per effetto della sentenza Cost. n. 89/1972, consente l'opposizione tardiva anche a chi non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, inclusa la malattia, purché entro dieci giorni dall'esecuzione.
Qual è il termine per proporre l'opposizione tardiva alla convalida?
Dieci giorni dalla data dell'esecuzione dello sfratto. Decorso questo termine, l'opposizione non è più ammessa e la cauzione eventualmente prestata viene liberata.
L'opposizione tardiva sospende automaticamente lo sfratto?
No, non sospende automaticamente il processo esecutivo. Il giudice può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile solo se sussistono gravi motivi, eventualmente imponendo una cauzione all'opponente.
Come si propone l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto?
Nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili. In pratica, con atto di citazione o ricorso davanti al Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Cosa devo provare per far valere l'opposizione tardiva?
Devi dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolarità della notificazione, oppure di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (malattia, calamità, assenza imprevista documentata).