Art. 669-octies c.p.c. – Provvedimento di accoglimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva
l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui
la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
In sintesi
L'art. 669-octies c.p.c. disciplina il provvedimento cautelare di accoglimento, fissando i termini per l'inizio della causa di merito e le eccezioni per i provvedimenti anticipatori.
Ratio
L'art. 669-octies c.p.c. rappresenta il cuore della disciplina del provvedimento cautelare di accoglimento ante causam. La sua ratio è duplice: da un lato garantire che la misura cautelare non divenga un provvedimento definitivo mascherato, sostituendo surrettiziamente il giudizio di merito; dall'altro evitare che il convenuto rimanga indefinitamente soggetto a un vincolo cautelare senza che la parte istante promuova il giudizio principale per accertare definitivamente il suo diritto.
L'obbligo di inizio del merito entro un termine perentorio è il presidio fondamentale della strumentalità del procedimento cautelare: la misura è concessa in via d'urgenza proprio perché si presuppone che seguirà un accertamento più approfondito nel giudizio ordinario. Se tale accertamento non viene promosso, il provvedimento perde efficacia ai sensi dell'art. 669-novies.
Analisi
Il primo comma impone al giudice di fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, quando la domanda cautelare era stata proposta ante causam. Il secondo comma colma la lacuna per il caso in cui il giudice ometta di fissare il termine: in tal caso il termine di sessanta giorni opera automaticamente per legge. Il terzo comma stabilisce il dies a quo: pronuncia dell'ordinanza in udienza ovvero comunicazione della stessa da parte della cancelleria.
Il quarto comma introduce una disciplina speciale per le controversie di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (escluse quelle devolute al TAR): il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale diventa procedibile, oppure, in caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, decorsi trenta giorni. Il quinto comma disciplina il caso di clausola compromissoria o compromesso: la parte deve notificare all'altra, entro i termini ordinari, un atto di impulso arbitrale che contenga la dichiarazione d'intento, la domanda e la nomina degli arbitri di propria competenza.
Il sesto comma è di fondamentale importanza pratica: esclude dall'obbligo di inizio del merito i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e tutti gli altri provvedimenti cautelari anticipatori (previsti dal codice civile o da leggi speciali), nonché i provvedimenti post-denuncia di nuova opera o danno temuto (art. 688 c.p.c.). Per questi provvedimenti ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito, ma nessuna vi è obbligata. Il settimo comma stabilisce che l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di accoglimento, anche quando proposti in corso di causa. L'ottavo comma precisa che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
Quando si applica
L'obbligo di inizio del merito (commi 1-5) si applica ai provvedimenti cautelari conservativi ante causam: sequestro conservativo, sequestro giudiziario, provvedimenti di nunciazione. Il termine di sessanta giorni è perentorio: la sua inosservanza determina automaticamente l'inefficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 669-novies.
L'esenzione del sesto comma riguarda i provvedimenti anticipatori: inibitorie, ordini di fare o non fare urgenti, reintegrazione nel possesso ante causam. Per questi provvedimenti, poiché il loro effetto è già quello di anticipare la sentenza di merito, non è necessario che seguano un giudizio principale, ma ciascuna parte rimane libera di promuoverlo se lo ritiene opportuno.
Connessioni
L'art. 669-octies si coordina con l'art. 669-novies (inefficacia per mancato inizio del merito), con l'art. 669-quinquies (competenza in caso di arbitrato), con l'art. 669-decies (revoca e modifica), con l'art. 669-terdecies (reclamo). Il riferimento all'art. 700 c.p.c. e ai provvedimenti anticipatori del codice civile (ad es. art. 1469-bis per i contratti dei consumatori, art. 2599 c.c. per la concorrenza sleale) chiarisce l'ambito di applicazione dell'esenzione. Per le controversie di lavoro pubblico, rileva il D.Lgs. 165/2001 (TUPI) e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Domande frequenti
Se ottengo un sequestro conservativo ante causam, entro quanto tempo devo avviare la causa di merito?
Entro il termine perentorio fissato dal giudice (massimo 60 giorni) o, se non fissato, entro 60 giorni dalla pronuncia o comunicazione dell'ordinanza. Il mancato rispetto causa l'inefficacia del sequestro.
Se ottengo un provvedimento d'urgenza ex art. 700, devo avviare la causa di merito?
No. I provvedimenti anticipatori come quelli ex art. 700 c.p.c. sono esclusi dall'obbligo di inizio del merito. Ciascuna parte può avviare il giudizio di merito, ma nessuna vi è obbligata.
In caso di clausola arbitrale, come adempio all'obbligo di 'inizio del merito'?
Devo notificare all'altra parte un atto che dichiari l'intenzione di promuovere l'arbitrato, contenga la domanda e indichi la nomina degli arbitri di mia competenza, entro i termini ordinari di 60 giorni.
Cosa succede se il giudizio di merito si estingue dopo che era stato avviato?
Per i provvedimenti non anticipatori, l'estinzione del giudizio di merito determina l'inefficacia del provvedimento cautelare (art. 669-novies). Per i provvedimenti anticipatori del sesto comma, l'estinzione non determina inefficacia.
Posso usare il provvedimento cautelare come prova in un altro processo?
No. L'art. 669-octies, ottavo comma, stabilisce espressamente che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.