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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 688 c.p.c. – Forma dell’istanza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell’articolo 21.

Quando vi e causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669 quater (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In sintesi

  • La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al pretore competente ex art. 21 c.p.c.
  • In presenza di causa pendente per il merito, si seguono le regole dell'art. 669-quater c.p.c.
  • Il ricorso è la forma processuale prescritta per l'instaurazione del procedimento.
  • La norma coordina la competenza cautelare con quella del giudice del merito.
  • La disciplina è stata riformata dalla L. 353/1990 che ha introdotto il procedimento cautelare uniforme.

La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al pretore competente; se vi è causa pendente per il merito, si propone secondo le regole del procedimento cautelare uniforme.

Ratio

L'articolo 688 c.p.c. disciplina la forma dell'istanza per la denuncia di nuova opera e di danno temuto, due rimedi cautelari tipici del diritto civile finalizzati a prevenire danni imminenti derivanti da opere nuove o da cose pericolose. La norma risponde all'esigenza di individuare con precisione il giudice competente e la forma dell'atto introduttivo, evitando incertezze processuali in situazioni che richiedono un intervento rapido dell'autorità giudiziaria.

La riforma operata dalla L. 353/1990 ha armonizzato la disciplina della denuncia di nuova opera e di danno temuto con il nuovo sistema del procedimento cautelare uniforme, introducendo la regola del coordinamento con il giudice del merito in caso di causa già pendente.

Analisi

Il primo comma stabilisce che la denuncia si propone con ricorso al pretore (oggi tribunale, a seguito della soppressione della pretura) competente a norma dell'art. 21 c.p.c., che individua la competenza per territorio nei procedimenti cautelari. La scelta del ricorso come forma dell'atto introduttivo è coerente con la natura urgente e sommaria del procedimento.

Il secondo comma, sostituito dalla L. 353/1990, prevede che quando vi è causa già pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669-quater c.p.c. Questa disposizione disciplina la competenza per i procedimenti cautelari in corso di causa, attribuendo la competenza al giudice istruttore della causa di merito o, in caso di procedimento in camera di consiglio, al collegio.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un soggetto intende proporre una denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) o una denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.). Si tratta di rimedi tipici del diritto delle proprietà e dei rapporti di vicinato: la denuncia di nuova opera tutela chi teme un danno da un'opera intrapresa da altri non ancora ultimata; la denuncia di danno temuto tutela chi teme un danno grave e prossimo da una cosa altrui.

La distinzione tra ricorso ante causam (davanti al pretore/tribunale competente ex art. 21) e ricorso in corso di causa (davanti al giudice del merito ex art. 669-quater) riflette la struttura generale del procedimento cautelare uniforme, che coordina la tutela cautelare con quella di merito per evitare duplicazioni e contraddizioni.

Connessioni

L'art. 688 c.p.c. si collega agli artt. 1171-1172 c.c. (denuncia di nuova opera e di danno temuto nel diritto sostanziale), all'art. 21 c.p.c. (competenza per territorio nei procedimenti cautelari), all'art. 669-quater c.p.c. (competenza cautelare in corso di causa) e agli artt. 689-691 c.p.c. che disciplinano gli ulteriori aspetti procedurali della denuncia.

Domande frequenti

Come si propone la denuncia di nuova opera o di danno temuto?

Si propone con ricorso al tribunale competente per territorio (ex art. 21 c.p.c.) se non vi è causa pendente, oppure davanti al giudice del merito ex art. 669-quater c.p.c. se la causa è già in corso.

Cosa si intende per denuncia di nuova opera?

È il rimedio cautelare disciplinato dall'art. 1171 c.c. che consente a chi teme di ricevere danno da un'opera intrapresa da altri e non ancora ultimata di chiedere al giudice la sospensione dei lavori.

Cosa si intende per denuncia di danno temuto?

È il rimedio cautelare ex art. 1172 c.c. che consente a chi teme un danno grave e prossimo da una cosa altrui (edificio, albero, ecc.) di chiedere al giudice i provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo.

Qual è la differenza di competenza tra denuncia ante causam e in corso di causa?

La denuncia ante causam si propone davanti al tribunale competente ex art. 21 c.p.c.; se invece è già pendente una causa di merito, la denuncia va proposta davanti al giudice istruttore di quella causa, ex art. 669-quater c.p.c.

La denuncia di nuova opera può essere proposta anche dopo che i lavori sono ultimati?

No. La denuncia di nuova opera presuppone che l'opera non sia ancora ultimata. Se i lavori sono terminati, il rimedio appropriato è quello ordinario (azione di rivendicazione, negatoria servitutis, risarcimento del danno) non il rimedio cautelare d'urgenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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